BGer 8C_186/2018 | |||
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BGer 8C_186/2018 vom 18.05.2018 |
8C_186/2018 |
Sentenza del 18 maggio 2018 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Wirthlin, Viscione,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio regionale di collocamento Bellinzona, Piazza Giuseppe Buffi 6, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 gennaio 2018 (38.2017.91).
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Fatti: |
A. | |
A.a. Con sentenza 8C_104/2018 del 7 febbraio 2018 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di A.________ contro una decisione incidentale con cui il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di misure cautelari.
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A.b. Il 22 gennaio 2018 il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha stralciato dai ruoli un ricorso per denegata giustizia contro l'operato dell'Ufficio regionale di collocamento Bellinzona.
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B. | |
B.a. A.________ ha presentato un ricorso in materia diritto pubblico al Tribunale federale con cui ha chiesto l'annullamento del giudizio cantonale, l'accertamento, tra l'altro, di svariate violazioni di legge e la concessione di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.
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B.b. Il Tribunale federale con decreto dell'8 marzo 2018 ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel ricorso, siccome le conclusioni apparivano prive di possibilità di successo. Conseguentemente è stato fissato un primo termine per il versamento di un anticipo spese di fr. 500.-.
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Con scritto del 14 marzo 2018 A.________ ha riproposto le sue pretese.
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Con decreto del 27 aprile 2018, preso atto del mancato versamento dell'anticipo spese, è stato fissato un ultimo termine per saldare l'importo stabilito.
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Il 5 maggio 2018 A.________ ha confermato di non essere in grado di versare l'anticipo spese e ha chiesto la riconsiderazione del decreto dell'8 marzo 2018.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. A norma dell'art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Analogamente, come si è già illustrato nel decreto dell'8 marzo 2018, l'art. 64 cpv. 1 LTF stabilisce questo principio. Contrariamente all'opinione espressa dalla ricorrente, l'indigenza in quanto tale non è ancora sufficiente per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il gratuito patrocinio è un diritto condizionato ed entra in linea di conto solo se la controversia non sembra priva di possibilità di successo, aspetto che nel caso in rassegna non è stato ritenuto adempiuto.
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1.2. Per prassi invalsa, come è già stato in parte indicato nel decreto dell'8 marzo 2018 (punto B.b), una decisione incidentale relativa al rifiuto dell'assistenza giudiziaria è dotata della forza di cosa giudicata formale, ma non materiale. L'interessato può presentare una domanda di revisione (nel caso in cui dovessero ricorrere i motivi procedurali di cui agli art. 121 segg. LTF) o una domanda di riconsiderazione se le circostanze sono mutate dal momento dell'emanazione della decisione. Il ricorrente potrebbe altresì presentare una nuova domanda per fatti o mezzi di prova sorti dopo l'emissione della decisione sull'assistenza giudiziaria sentenza (8F_12/2017 del 24 novembre 2017 consid. 1.2 con riferimenti). La ricorrente con i suoi scritti si limita a voler ridiscutere liberamente il decreto dell'8 marzo 2018, ma non evoca in alcuna maniera un cambiamento di circostanze. Le sue critiche cadono quindi nel vuoto.
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2. Non essendo stato versato l'anticipo richiesto nei due termini impartiti, il ricorso difetta di un presupposto processuale e pertanto sfugge a ogni esame di merito (art. 62 cpv. 3 LTF). Un'ultima proroga del termine non entra in linea di considerazione, poiché l'istante non solo non ha sollevato e motivato alcun motivo di riconsiderazione, ma nemmeno ha chiesto una dilazione o un pagamento a rate. Del resto, difendendo il proprio interesse personale e pecuniario, non ricorrono in ogni modo i motivi particolari, che devono essere valutati in maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un anticipo spese (art. 62 cpv. 1 LTF; sentenza 8F_12/2017 consid. 2 con riferimenti).
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3. Ne segue che sia la domanda di riconsiderazione del decreto dell'8 marzo 2018 sia il ricorso sono inammissibili. In via del tutto eccezionale e per l'ultima volta si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), anche perché qualsiasi procedura di incasso sarebbe destinata all'insuccesso.
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. La domanda di riconsiderazione è inammissibile.
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2. Il ricorso è inammissibile.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie.
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4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
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Lucerna, 18 maggio 2018
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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