BGer 1C_614/2017 | |||
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BGer 1C_614/2017 vom 28.05.2018 |
1C_614/2017 |
Sentenza del 28 maggio 2018 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Merkli, Presidente,
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Eusebio, Kneubühler,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Mario Bazzi,
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ricorrente,
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contro
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Cooperativa abitativa B.________,
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patrocinata dall'avv. dott. Carla Speziali,
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opponente,
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Municipio di Terre di Pedemonte, piazza Don Gottardo Zurini 2, 6652 Tegna,
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Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
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Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Oggetto
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Licenza edilizia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2016.6).
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Fatti: | |
A. Il 5 ottobre 2012 la Cooperativa B.________ (la Cooperativa) ha chiesto al Municipio di Terre di Pedemonte di rilasciarle il permesso di costruire un complesso residenziale composto di tre palazzine (A, B e C), di tre piani ciascuna, su tre particelle inedificate site nella zona residenziale. Respinte le opposizioni di vicini, tra le quali quella di A.________, il 3 settembre 2013 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia, subordinandola a condizioni. Il 15 aprile 2014 il Consiglio di Stato, in accoglimento di un ricorso di A.________, ha annullato la decisione municipale. Adito dalla Cooperativa, con giudizio del 6 maggio 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione governativa e parzialmente la licenza edilizia, confermandola per il resto a determinate condizioni. Con sentenza 1C_338/2015 del 4 maggio 2016 il Tribunale federale ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso di A.________, annullando la decisione della Corte cantonale e quella municipale.
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B. Nel frattempo, il 18 agosto 2014, la Cooperativa aveva inoltrato al Municipio una nuova domanda di costruzione, alla quale si è nuovamente opposto il vicino. Il 6 febbraio 2015 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia. Il 18 novembre 2015 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso dell'opponente. Adito da quest'ultimo, con giudizio del 6 ottobre 2017 la Corte cantonale ne ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione governativa e confermando quella munici-pale alle ulteriori condizioni indicate nei considerandi 3.4 e 4.2 in fine.
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C. Avverso questa decisione A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede, concesso l'effetto sospensivo al gravame, di annullarla unitamente alla licenza edilizia, ritornando gli atti al Municipio affinché se del caso elabori una variante.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che conferma il rilascio della licenza edilizia aggiungendovi ulteriori condizioni, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1 pag. 411). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi inammissibile. La legittimazione del ricorrente è pacifica.
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1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando il ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).
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1.3. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, esaminate sotto il ristretto profilo dell'arbitrio. Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel suo risultato (DTF 143 I 321 consid. 6.1 pag. 324; 140 I 201 consid. 6.1), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 133 II 396 consid. 3.2). Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 141 I 49 consid. 3.4 pag. 53).
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1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se tale accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 358; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560).
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorrente, adducendo una violazione del diritto di essere sentito anche con riferimento a un accertamento arbitrario dei fatti, rimprovera alla Corte cantonale di non aver esperito il richiesto sopralluogo.
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2.2. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 143 V 71 consid. 4.1 pag. 72; 142 II 218 consid. 2.3 pag. 222). La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio. In concreto, i giudici cantonali sulla base di un siffatto apprezzamento, per nulla arbitrario, potevano rinunciare ad assumere questo mezzo di prova fondandosi in particolare sui piani, sulle fotografie e sui documenti agli atti (DTF 141 I 60 consid. 3.3).
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2.3. In questo contesto il ricorrente critica che la Corte cantonale, senza esperire un sopralluogo, ha ritenuto l'attuale andamento del suolo quale livello del terreno naturale, non considerando alcune fotografie da lui prodotte, sulle quali si vedrebbe un terreno smosso e spostato, e una risoluzione del 2 giugno 2003 del Municipio intimante ai proprietari del terreno dedotto in edificazione di rimuovere il materiale abusivamente depositato sullo stesso.
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La censura è priva di fondamento. La Corte cantonale, esprimendosi su queste critiche, ha in effetti rilevato che dagli atti non risulta quando i controversi depositi sarebbero intervenuti, né dove e per quale motivo. Dalle citate fotografie si evince solo la presenza di pietre e massi sparpagliati sul terreno. Ne ha concluso che più di una ripiena intenzionale destinata a innalzare artificialmente il livello, parrebbe trattarsi di materiale sceso a valle inavvertitamente, verosimilmente in concomitanza con i lavori di costruzione dei fondi sovrastanti. Non parrebbe del resto che questo materiale avrebbe alterato in misura apprezzabile la morfologia del terreno, o semmai soltanto in maniera modesta e circoscritta a un'esigua parte del comparto dedotto in edificazione, decisivo essendo che il carattere artificiale della pretesa sistemazione non è percepibile. Contravvenendo al suo obbligo di motivazione qualificata (DTF 143 V 19 consid. 2.2 pag. 23), il ricorrente non si confronta del tutto con questi argomenti, peraltro convincenti, motivo per cui questo accertamento è vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).
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Erwägung 3 | |
3.1. Sempre con riferimento a un accertamento inesatto dei fatti e alla violazione del suo diritto di essere sentito in assenza di un sopralluogo, il ricorrente rileva che la condotta per lo smaltimento delle acque chiare dovrà essere posta su un fondo di terzi e che il suo tracciato è disegnato solo fino al confine del fondo dell'istante in licenza, essendo stato chiarito solamente con l'allegato di risposta ch'essa sfocerà in un riale. Aggiunge che in sede di replica ha contestato la fedefacenza della relativa rappresentazione grafica, ritenuta troppo grossolana, e sostenuto che dai correlati piani non si potrebbe affermarne con certezza la correttezza.
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3.2. La Corte cantonale ha accertato che il piano delle canalizzazioni aggiornato prevede di smaltire le acque meteoriche chiare in eccesso riversandole nel riale Rì di Nüss, che scorre sul confine nord est di un'altra particella. Questo concetto di smaltimento è stato preavvisato favorevolmente dalla competente autorità dipartimentale, poiché ritenuto conforme al piano generale di smaltimento delle acque e alle disposizioni sulla protezione delle acque. Ha stabilito che il fondo del ricorrente (n. 418) non è toccato da questo intervento, che la condotta litigiosa segue l'andamento orografico del terreno e che le generiche critiche del vicino non permettono di dubitare della fattibilità del progetto, allestito da professionisti e avallato da tutte le competenti autorità.
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3.3. Il ricorrente, limitandosi a riassumere le censure da lui addotte nella sede cantonale, non si confronta, se non in maniera del tutto generica e appellatoria, con questi motivi. I semplici dubbi da lui sollevati non dimostrano che i giudici cantonali avrebbero ritenuto in maniera arbitraria la fattibilità del criticato smaltimento delle acque. Mal si comprende poi cosa avrebbe potuto apportare in tale ambito l'esperimento di un sopralluogo, per cui, senza incorrere nell'arbitrio, vi si poteva rinunciare.
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3.4. L'insorgente osserva d'aver chiesto di far accertare da un geometra il tracciato esatto dei confini fra le tre particelle, nonché quello esatto del riale. Non spiega tuttavia lo scopo e la pertinenza della prima richiesta, che parrebbe esulare dall'oggetto del litigio, prova che pertanto la Corte cantonale poteva rinunciare ad assumere senza ulteriori spiegazioni, non violando in tal modo il suo diritto di essere sentito (DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157). Ciò vale pure per la seconda richiesta di prova, la cui necessità non è percepibile. Il ricorrente si limita infatti a contrapporre la propria interpretazione dei piani a quella operata dai giudici cantonali, senza dimostrarne l'arbitrarietà (sentenza 1C_338/2015, citata, consid. 2).
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Erwägung 4 | |
4.1. La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente non contesta la concessione di una deroga in quanto tale, ma soltanto la misura dell'altezza, rilevato che nel caso in esame le norme di attuazione del piano regolatore prevedono che, in caso di terreni la cui pendenza necessita di modifiche del terreno naturale, il Municipio può concedere deroghe, applicabile essendo in tal caso l'art. 41 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE). I giudici cantonali hanno osservato che questa norma stabilisce soltanto il modo di misurare l'altezza degli edifici che poggiano su un terrapieno. Hanno constatato che la palazzina A poggia sul terreno naturale e che il contestato terrapieno risultante dai piani è finalizzato unicamente a creare un terrazzamento davanti all'edificio. Hanno nondimeno ritenuto che, addossata alla facciata del corpo ovest ed appoggiata sul terrapieno, vi è una struttura (castello) che funge da supporto per la terrazza del primo piano, la quale rappresenta un ingombro apprezzabile che influisce sull'altezza dell'edificio retrostante, per cui l'altezza supera, seppur di poco, quella prescritta. Hanno stabilito che questo difetto può essere corretto eliminando la terrazza e il castello che la sorregge, munendo la finestra al primo piano di un parapetto arretrato a filo della facciata, condizione che non implica alcuna progettazione particolare.
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4.2. Al riguardo, il ricorrente fa valere, in maniera appellatoria e poco comprensibile, una violazione dell'art. 41 LE, norma relativa alla sistemazione del terreno, che ammette non sarebbe formulata in maniera chiara. In tale contesto egli si limita tuttavia semplicemente a contrapporre il suo punto di vista alla soluzione posta a fondamento del giudizio impugnato, sostenendo in maniera generica che tale norma non prevederebbe eccezioni, rispettivamente non istituirebbe un regime differente a dipendenza del fatto se il terrapieno serva a sostenere l'edificio oppure sia soltanto addossato allo stesso. Con questo rilievo non dimostra l'arbitrarietà di tale scelta, né un'interpretazione arbitraria di detta norma (sui criteri interpretativi vedi DTF 144 III 54 consid. 4.1.3.1 pag. 57).
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4.3. Con riferimento all'aggiunta dell'ulteriore condizione di eliminazione del castello e della terrazza, il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di una situazione del tutto analoga a quella oggetto della precedente causa 1C_338/2015, nell'ambito della quale il Tribunale federale aveva stabilito che la condizione imposta direttamente dalla Corte cantonale dell'abbassamento dell'intera palazzina C, interrandola di 50 cm rispetto alle quote previste dal progetto, non costituiva una modifica di importanza minima, ma un aspetto significativo che poteva alterare l'intero progetto edilizio, ritenuto inoltre che la concessione di una tale deroga spettava in primo luogo al Municipio; il cambiamento su un punto essenziale del progetto avrebbe pure imposto di garantire previamente il diritto di essere sentito delle parti (consid. 4.3-4.6).
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4.4. A ragione già il ricorrente rileva che nel caso in esame l'imposta condizione concerne un intervento meno invasivo, visto che in effetti non si è manifestamente in presenza della medesima fattispecie o di una di portata analoga: nell'altra causa era inoltre dubbio che la deroga rispettasse il principio di proporzionalità.
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Certo, il ricorrente richiama l'art. 16 LE, secondo cui la pubblicazione dev'essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura d'approvazione o successivamente (cpv. 1), ma per contro se essi rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali è applicabile la procedura di notifica e differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono a nessuna formalità (cpv. 2). Il ricorrente, richiamando a torto la fattispecie della precedente causa, non dimostra tuttavia perché nella fattispecie la Corte cantonale non poteva, anche implicitamente, ritenere adempiuti gli estremi previsti dall'art. 16 cpv. 2 secondo periodo LE.
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Ricordato che spetta al Municipio esaminare compiutamente l'adempimento delle condizioni per il rilascio delle licenze edilizie (art. 2 LE), giova nondimeno rilevare che appare problematico il modo di agire del Tribunale cantonale amministrativo quando procede direttamente alla concessione di deroghe, il cui scopo non è di per sé di consentire la realizzazione di soluzioni ideali, dovendo esso imporsi un certo riserbo al riguardo, nel rispetto dell'art. 16 LE, del diritto di essere sentito dei ricorrenti, di eventuali altri vicini toccati da tali modifiche, come pure dell'ampio potere di apprezzamento che spetta ai Comuni in tale contesto (su questo tema vedi anche sentenza 1C_548/2017 del 3 aprile 2018 consid. 3.8 in fine e rinvii).
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4.5. Il ricorrente rileva infine che la Corte cantonale, ritenuto che il progetto edilizio sottoposto al suo giudizio rispetta la distanza dal bosco di 10 m prevista dalla legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998, ha osservato che in seguito all'entrata in vigore con effetto al 1° gennaio 2016 di alcune modifiche di questa legge, relative alla distanza dal bosco, il terrapieno e il relativo muro di sostegno, concepiti nel progetto iniziale a una distanza di 8.60 m, non dovrebbero violare la nuova normativa. Come rettamente rilevato dal ricorrente, questo accenno, volendo mantenere il progetto originario, dovrebbe comunque essere oggetto di una variante ed essere approvata dalle autorità competenti. La questione esula comunque dall'oggetto della causa.
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5. In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Terre di Pedemonte, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 28 maggio 2018
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Merkli
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Il Cancelliere: Crameri
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