BGer 6B_15/2018 | |||
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BGer 6B_15/2018 vom 02.07.2018 |
6B_15/2018 |
Sentenza del 2 luglio 2018 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Rossano Bervini,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. B.________,
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patrocinato dall'avv. Gianluca Molina,
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opponenti.
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Oggetto
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Aggressione, arbitrio, principio in dubio pro reo,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 14 novembre 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2016.215+235, 17.2017.234).
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Fatti: | |
A. I rapporti tra A.________ e il figlio B.________ sono contrassegnati da un profondo degrado e da vicendevole avversione.
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Il 9 luglio 2009 C.________, che A.________ aveva conosciuto il giorno prima e a cui aveva raccontato di essere spesso malmenata dal figlio, basandosi sulle indicazioni fornitegli dalla donna, si è recato presso le piscine di X.________ insieme a D.________ e E.________. Dopo aver aspettato che B.________ uscisse, si sono avvicinati al ragazzo e lo hanno ammonito in particolare di smetterla di trattare male la madre.
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La sera del giorno seguente, ovvero il 10 luglio 2009, C.________, suo figlio F.________, D.________ e E.________ si sono diretti verso l'abitazione di A.________, che aspettava davanti alla palazzina. F.________ e E.________ hanno quindi seguito la donna all'interno dell'edificio e, sempre in presenza di A.________, hanno raggiunto la camera dove si trovava B.________, all'epoca ancora minorenne, aggredendolo con pugni e calci, e poi sono andati via. Anche il ragazzo ha lasciato l'abitazione per andare in polizia a raccontare l'accaduto.
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B. In relazione ai fatti del 10 luglio 2009, con sentenza del 27 settembre 2016 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di istigazione all'aggressione del figlio e l'ha condannata alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 60.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché alle tasse e spese di giustizia, come pure al pagamento di un'indennità giusta l'art. 433 CPP all'accusatore privato B.________.
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C. Dopo aver prospettato in sede pregiudiziale l'imputazione alternativa di correità nell'aggressione del figlio, con sentenza del 14 novembre 2017 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello presentato da A.________, riconoscendola autrice colpevole di aggressione per dolo eventuale ai danni di B.________ e infliggendole la stessa pena irrogata in prima istanza. L'ha inoltre condannata al pagamento delle tasse e spese di giustizia, come pure al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 433 CPP all'accusatore privato.
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D. A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando in via principale il suo proscioglimento dall'accusa di aggressione, un indennizzo giusta l'art. 429 CPP pari a fr. 19'440.-- per le spese legali, di fr. 5'000.-- per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale, nonché un'indennità per riparazione del torto morale decisa secondo il prudente giudizio del Tribunale federale e infine la reiezione degli indennizzi in favore dell'accusatore privato. Subordinatamente chiede l'annullamento della sentenza della CARP e il rinvio della causa al Tribunale cantonale per nuovo giudizio.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: | |
1. Presentato dall'imputata (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è proponibile e di massima ammissibile, essendo inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF) e nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF richiamato l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF).
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2. La ricorrente censura la violazione dell'art. 343 cpv. 3 CPP unitamente all'art. 405 cpv. 1 CPP, avendo la CARP omesso di riassumere le prove a suo carico, segnatamente la testimonianza di E.________ che divergerebbe in modo sostanziale dalle dichiarazioni rese dalla stessa insorgente. Dopo aver prospettato pregiudizialmente la correità nell'aggressione del figlio in alternativa all'istigazione, l'autorità cantonale avrebbe dovuto necessariamente riassumere le prove determinanti a sostegno di tale nuova imputazione, se avesse inteso dare valore probatorio prevalente alle dichiarazioni del citato teste ritenute più credibili delle sue, trattandosi di una situazione di "parola contro parola".
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2.1. La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado (art. 389 cpv. 1 CPP). L'art. 343 cpv. 3 CPP, applicabile anche alla procedura di appello per effetto del rinvio dell'art. 405 cpv. 1 CPP, obbliga nondimeno il tribunale d'appello a riassumere le prove già regolarmente raccolte nella procedura preliminare, laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza. L'assunzione diretta di mezzi di prova è necessaria ai sensi dell'art. 343 cpv. 3 CPP se può influire sull'esito del procedimento. Ciò è segnatamente il caso qualora la valutazione della loro forza probatoria dipenda fondamentalmente dall'impressione che se ne trae al momento della loro assunzione, per esempio ove derivi in modo particolare dalla percezione diretta di una dichiarazione testimoniale, allorché costituisce l'unico mezzo di prova diretto (situazione di "parola di una parte contro quella dell'altra"). Non è il solo contenuto della dichiarazione di una persona (cosa dice) che rende necessaria la riassunzione della prova. Determinante è piuttosto sapere se il suo comportamento (come lo dice) incide in modo decisivo sul giudizio. Nell'esame della necessità di assumere nuovamente delle prove, il tribunale dispone di un potere d'apprezzamento (DTF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Nel ricorso occorre quindi spiegare perché la riassunzione delle prove sarebbe necessaria ai sensi dell'art. 343 cpv. 3 CPP (sentenza 6B_888/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 3.3 non pubblicato in DTF 143 IV 434).
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2.2. Contrariamente a quanto addotto nel gravame, nella fattispecie non sussiste una situazione di "parola di una parte contro quella dell'altra", in cui le dichiarazioni di E.________ costituirebbero l'unico elemento probatorio a carico dell'insorgente. Infatti, la CARP ha ritenuto che il racconto di quest'ultima contrasta, non solo con quanto dichiarato da E.________, ma anche con le sue versioni precedenti e con le testimonianze dei vicini di casa. Senza contare che i giudici cantonali hanno considerato che il racconto della ricorrente non è credibile già di suo: sostenere di essere stata inseguita sulle scale, di non essere riuscita a chiudere la porta e di aver detto al figlio che c'erano visite, dopo che i due uomini erano entrati in casa sbattendola da parte, senza essersi difesa, gridare e chiamare soccorso, a mente loro, "ha dell'incredibile" a meno che l'insorgente si aspettasse una simile "visita". Anche dopo che il ragazzo è stato aggredito, sua madre non ha allertato la polizia né i vicini, mantenendosi invece in contatto telefonico con C.________. Tenuto conto di tutti questi elementi non appare che la percezione diretta della testimonianza di E.________ possa essere considerata decisiva per l'esito del procedimento e quindi necessaria ai sensi dell'art. 343 cpv. 3 CPP. Del resto, nonostante fosse già stata condannata in prima istanza, neppure l'insorgente ha ritenuto opportuno chiedere la riassunzione di questa prova in sede di appello. Infondata, la censura va quindi respinta.
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3. Con riguardo al dolo eventuale, la ricorrente lamenta arbitrio nella valutazione delle prove e la violazione del principio in dubio pro reo. La CARP avrebbe ricostruito i fatti determinanti sulla base di ipotesi, fondandosi esclusivamente sulle dichiarazioni dell'autore materiale dell'aggressione, che contrasterebbero con quelle dell'insorgente. Contrariamente a quanto valutato dai giudici cantonali, E.________ aveva evidenti motivi per mentire, volendo proteggere C.________. Se in un primo momento la ricorrente non ha riferito tutta la verità è perché temeva di esporre suo figlio al rischio di una vendetta. Tuttavia, a partire dal 23 marzo 2010 avrebbe fornito una versione dei fatti definitiva, completa e pienamente credibile. Le uniche dichiarazioni contrastanti sarebbero quelle di E.________, valutate in modo arbitrario dalla CARP, facendole assurgere a verità indiscutibile. Anche volendo ammettere una loro equipollenza, dovrebbe comunque essere ritenuta la versione dell'insorgente in applicazione del principio in dubio pro reo. Ella non avrebbe mai istigato la commissione di un'aggressione ai danni del figlio, né l'avrebbe ideata o progettata insieme ad altri e nemmeno vi si sarebbe associata in corso di esecuzione nella forma del dolo eventuale quanto al risultato. Quella sera la ricorrente, succube di C.________, sarebbe stata la prima vittima del tranello tesole dall'uomo.
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3.1. La CARP ha accertato che qualche giorno prima dei fatti oggetto di giudizio l'insorgente ha conosciuto C.________, a cui ha raccontato di essere spesso maltrattata dal figlio. Il 9 luglio 2009 gli aveva consegnato fr. 7'000.--, affinché le procurasse un legale che l'aiutasse a dirimere una vertenza successoria. Egli si è offerto spontaneamente di occuparsi delle sue controparti e di "strapazzare" il suo ex patrocinatore, che non l'aveva adeguatamente difesa. Da simili proposte e dalla pistola mostratale in quell'occasione, la ricorrente doveva capire che C.________ era disposto a organizzare azioni violente. Quel giorno, proprio grazie alle informazioni da lei fornite in merito al luogo e allo scooter in uso a suo figlio, C.________ ha aspettato B.________ fuori dalle piscine di X.________ e lo ha redarguito per il suo comportamento verso la madre. L'indomani C.________ e F.________, D.________ e E.________ si recano in macchina nei pressi del domicilio dell'insorgente guidati telefonicamente dalla donna. Al loro arrivo, lei si trova all'esterno della palazzina. Dopo il pestaggio, il figlio lascia la casa insultando pesantemente la ricorrente, mentre lei resta tranquilla e non allerta nessuno, tenendosi invece in contatto telefonico con C.________. Per la Corte cantonale l'insorgente ha avuto un ruolo centrale nell'aggressione del ragazzo: ha permesso che C.________ avesse un primo contatto intimidatorio con il figlio, ha accolto E.________ e F.________ all'entrata dell'edificio, li ha accompagnati nell'appartamento e dato loro modo di accedere alla camera del ragazzo. E.________ è l'autore materiale dell'aggressione, mentre C.________ ne è l'ideatore. Non vi sono invece indizi, continuano i giudici cantonali, di un'istigazione da parte della ricorrente, né di un suo dolo diretto. Per lei era comunque chiaro che C.________ non era uno stinco di santo, bensì persona capace di azioni violente, attorniato da giovani scapestrati cui affidare mansioni poco pulite. Quella sera sapeva che gli uomini erano giunti a casa sua per parlare con il figlio e, se del caso, dargli una lezione. Doveva ritenere possibile che il loro intervento potesse degenerare, fors'anche come reazione a un atteggiamento scontroso del ragazzo, in qualcosa di più di un monito o una sberla. Invece di negarsi e rimanere in casa chiusa a chiave, ha fornito una fattiva e volontaria collaborazione alla buona riuscita della missione, rimanendo impassibile alle urla del ragazzo. Per la CARP si è quindi associata all'agire degli autori materiali in corso d'esecuzione con dolo eventuale, scartando invece il dolo diretto in applicazione del principio in dubio pro reo.
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3.2. E.________ ha dichiarato che dopo l'episodio delle piscine la ricorrente gli ha chiesto di recarsi nel suo appartamento per dare un paio di schiaffi al figlio. La CARP ha riconosciuto che, spesso e volentieri per sua comodità o per proteggere qualcuno, egli ha mentito, non scorgendo tuttavia ragioni per cui dovesse aver detto il falso anche su questo punto. Difatti, E.________ ha partecipato all'aggressione del ragazzo, senza resistenza alcuna da parte dell'insorgente, che nessuno ha sentito gridare e che a suo dire si è perfino scusata per il disordine che c'era nell'appartamento. Trattasi di un dettaglio, continua la Corte cantonale, che egli non aveva alcun motivo di inventare. In queste considerazioni non si scorge arbitrio alcuno. Il ragionamento dei giudici cantonali non si fonda affatto su ipotesi, ma su elementi concreti. Certo, la credibilità di E.________ non è assoluta, come la stessa CARP non ha mancato di rilevare. Le sue dichiarazioni trovano tuttavia conferma nel comportamento della ricorrente la sera dei fatti in giudizio, annunciando al figlio delle "visite", non chiamando aiuto, non urlando e, una volta che il figlio era uscito dall'appartamento dopo l'aggressione, rimanendo, per riprendere le parole usate dal teste G.________, "beatamente al telefono sul balcone". Questo particolare conduce a escludere anche una situazione di panico, che l'insorgente avanza per spiegare la condotta di quella sera. D'altronde il suo atteggiamento durante l'inchiesta è stato qualificato di "bugiardo e reticente", al punto che per mesi l'istruttoria è rimasta aperta contro ignoti, mentendo a sfavore del figlio nel tentativo di sviare le indagini. Inconferente risulta l'addotta paura di una vendetta. Questa pretesa paura non le ha infatti impedito, pochi giorni dopo l'aggressione, di denunciare C.________ per truffa in relazione al denaro fornitogli, in parte per trovarle un buon avvocato e in parte a titolo di prestito. In simili circostanze non sussistono rilevanti e insopprimibili dubbi che i fatti si siano svolti come accertato dalla CARP, di modo che il principio
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3.3. Sulla base di questi fatti, le conclusioni quanto alla sussistenza di un dolo eventuale risultano conformi al diritto. La circostanza che, secondo le dichiarazioni di E.________, dopo l'aggressione la ricorrente sembrava "un po' affranta" non è stata ritenuta dalla CARP. Nel gravame viene quindi invano considerato questo stato d'animo come un ulteriore indizio sufficiente per escludere un dolo. Ciò che è stato accertato è che l'insorgente dopo l'aggressione si trovava "beatamente al telefono sul balcone" e che, informata che il figlio quella notte preferiva restare all'ospedale e non rientrare a casa, ha manifestato il suo disaccordo, precisando di pensare che il ragazzo facesse una sceneggiata, buttandole "del fango addosso" in modo da farle perdere credibilità. Reazione questa che urta manifestamente con una qualsivoglia afflizione per quanto successo al figlio.
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4. Considerato che la condanna dell'insorgente viene confermata, non occorre chinarsi sulle sue pretese di indennizzo giusta l'art. 429 CPP, né sulla richiesta di annullamento dell'indennità riconosciuta all'accusatore privato.
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5. Ne segue che il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto.
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Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Non si giustifica accordare ripetibili all'accusatore privato che, in assenza di uno scambio di scritti, non è incorso in spese necessarie per la sede federale (art. 68 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 luglio 2018
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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