BGer 4A_343/2018 | |||
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BGer 4A_343/2018 vom 03.07.2018 |
4A_343/2018 |
Sentenza del 3 luglio 2018 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente.
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Oggetto
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mandato,
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ricorso contro la sentenza emanata il 29 maggio 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.1).
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Considerando: | |
che il 17 ottobre 2017 A.________ ha convenuto in giudizio l'avv. B.________, già suo patrocinatore, innanzi alla Pretura del distretto di Lugano;
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che essendo trascorso infruttuoso il termine assegnato a A.________ dal Segretario assessore per tradurre in italiano l'istanza redatta in tedesco, la stessa è stata dichiarata inammissibile;
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che il Segretario assessore ha pure dichiarato inammissibile con ordinanza 13 dicembre 2017 il "ricorso" presentato da A.________ nei confronti del predetto legale e i relativi allegati, solo in parte tradotti e " comunque confusi tanto da non poter comprendere natura e contenuto dell'atto ";
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che con sentenza 29 maggio 2018 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato da A.________, non avendo egli contestato la motivazione della decisione di primo grado;
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che con ricorso del 5 giugno 2018 al Tribunale federale A.________ chiede la fissazione di un'udienza innanzi all'autorità di conciliazione;
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che con scritto 14 giugno 2018 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF);
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che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a lamentarsi del mancato svolgimento di un'udienza di conciliazione senza minimamente confrontarsi con le considerazioni della sentenza impugnata;
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che così stando le cose, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente - indipendentemente da una sua eventuale indigenza - va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 luglio 2018
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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