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Informationen zum Dokument  BGer 1C_354/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_354/2018 vom 20.07.2018
 
 
1C_354/2018
 
 
Sentenza del 20 luglio 2018
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Merkli, Presidente,
 
Eusebio, Chaix,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ e B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Commissione cantonale per la protezione dei dati, palazzo amministrativo, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Protezione dei dati; richiesta di anticipo,
 
ricorso contro la decisione emanata l'8 giugno 2018
 
dal giudice delegato del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino (52.2018.289).
 
 
Fatti:
 
A. Il 7 giugno 2018 A.________ e B.________ hanno presentato un ricorso per ritardata e denegata giustizia al Tribunale cantonale amministrativo nei confronti della Commissione cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza. Quest'ultima, statuendo il 12 giugno 2018, ha respinto il loro ricorso. Con decisione dell'8 giugno 2018 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha invitato gli insorgenti a versare un anticipo di fr. 800.-- entro il 27 giugno 2018.
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B. Contro quest'ultima pronuncia, A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono di annullare la decisione della Commissione cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza e quella del giudice delegato, nonché di assegnare loro un "risarcimento economico" di fr. 155'000.--.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).
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1.2. Impugnata è una decisione pronunciata in una causa di diritto pubblico dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF). I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art 89 cpv. 1 lett. e) e la loro legittimazione è pacifica.
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1.3. Nella misura in cui essi chiedono, in maniera del tutto generica con richiamo alla sentenza 1C_228/2017 del 27 aprile 2017, con la quale un loro ricorso era stato dichiarato inammissibile, l'astensione di giudici federali e cancellieri, senza specificare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 LTF, la domanda, priva di fondamento, dev'essere respinta. La dichiarazione di inammissibilità di un gravame non implica infatti una parvenza di imparzialità (sentenza 1B_112/2017 del 3 aprile 2017 consid. 2.1 che li riguarda).
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1.4. I ricorrenti accennano ad altre vertenze oggetto di ricorsi da loro presentati dinanzi a diverse autorità giudiziarie. Queste cause esulano dall'oggetto del litigio in esame, circoscritto alla richiesta di un anticipo. Nella misura in cui criticano la decisione della Commissione cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza, chiedendo di annullarla, il ricorso è inammissibile, poiché non si tratta di una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza.
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Erwägung 2
 
2.1. Come noto ai ricorrenti (sentenze 4A_205/2017 del 10 maggio 2017 consid. 5 e 1C_325/2017 del 15 giugno 2017 consid. 1.3, che li riguardavano), la decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è una decisione incidentale, che può essere impugnata soltanto qualora possa causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, nocumenti di mero fatto non essendo sufficienti. Ne segue che i ricorrenti che impugnano una tale decisione e che affermano di non poter accedere a un tribunale, devono dimostrare nella motivazione del gravame che questo pregiudizio li minacci effettivamente, in quanto non finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto (DTF 142 III 798 consid. 2 e riferimenti). Il riferimento all'effettuato versamento di anticipi nel quadro di altre procedure ricorsuali cantonali è ininfluente.
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2.2. Accennando al termine per presentare un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 101 cpv. 1 LTF) e al fatto ch'essi, in seguito, hanno chiesto d'essere esonerati dal versamento litigioso e di prorogare il termine di pagamento, i ricorrenti non dimostrano la loro indigenza. Certo, con scritto del 27 giugno 2018 il giudice delegato li ha invitati a comprovare minuziosamente la loro situazione finanziaria entro dieci giorni, rilevando che nel caso contrario sono tenuti a versare l'importo di fr. 400.-- con la comminatoria d'irricevibilità nel caso di mancato ossequio. Il rilievo di una pretesa "inadeguatezza procedurale" di detta comunicazione chiaramente non comporta l'annullamento della decisione impugnata, rilevato che, prima dell'emanazione di una decisione d'irricevibilità o di merito, le relative critiche ricorsuali sono premature. Spetta infatti dapprima alla Corte cantonale pronunciarsi al riguardo e, se del caso, sulle censure di merito.
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3. Non si è quindi in presenza di un pregiudizio irreparabile, motivo per cui il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione ai ricorrenti, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 20 luglio 2018
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Merkli
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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