BGer 9C_486/2018 | |||
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BGer 9C_486/2018 vom 25.07.2018 |
9C_486/2018 |
Sentenza del 25 luglio 2018 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Pfiffner, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
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ricorso contro la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 17 maggio 2018 (C-295/2018).
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Visto: | |
la decisione del 6 dicembre 2017 con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha negato il diritto a una rendita d'invalidità a A.________,
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il ricorso del 12 gennaio 2018, con domanda di dispensa dalle spese giudiziarie con gratuito patrocinio, di A.________ al Tribunale amministrativo federale, III Corte, e il suo complemento del 19 febbraio 2018,
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la decisione incidentale del 17 maggio 2018 del Tribunale amministrativo federale, III Corte, con la quale è stata respinta la domanda di assistenza giudiziaria e chiesto il versamento di fr. 800.- a titolo di anticipo spese processuali da versare entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento,
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il ricorso di A.________ del 22 giugno 2018 (timbro postale) al Tribunale amministrativo federale, Corte III, che lo ha trasmesso per competenza al Tribunale federale il 4 luglio 2018,
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considerando: | |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
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che la decisione impugnata configura una decisione incidentale (DTF 138 III 76 consid. 1.2 pag. 79; 137 III 324 consid. 1.1 pag. 327 seg.) siccome non pone termine alla lite e riguarda soltanto una fase del procedimento, regolando temporaneamente gli effetti del ricorso durante la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale,
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che in particolare dagli accertamenti del Tribunale amministrativo federale è emerso che il ricorrente non era indigente, in quanto disponeva di sostanza per un ammontare superiore in larga misura alla riserva di soccorso e che, tenuto conto anche dell'esiguità dell'anticipo spese di fr. 800.-, può essere preteso che egli intacchi la propria sostanza, per un periodo limitato nel tempo, tramite per esempio l'accensione di un mutuo ipotecario (cfr. sentenza 9C_112/2014 del 19 marzo 2014 con riferimenti),
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che una decisione incidentale può essere impugnata separatamente, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF (cfr. DTF 142 V 551 consid. 3.2, pag. 556 con riferimenti), soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b),
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che un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF soltanto se è di natura giuridica, ossia se non può essere eliminato nemmeno successivamente con una decisione finale favorevole sul merito (DTF 143 III 416 consid. 1.3 pag. 419; 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607),
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che un simile pregiudizio non è però stato invocato dal ricorrente (sull'obbligo di motivazione al riguardo cfr. DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47 con riferimenti), che si è limitato unicamente ad affermare la sua impossibilità di pagare le rate di un mutuo ipotecario sul proprio immobile all'istituto che eventualmente accettasse di concederlo, vista la sua malattia, il saldo, a suo dire, negativo tra entrate e fabbisogno familiare, in particolare considerati i due figli agli studi universitari e la moglie iscritta alla disoccupazione,
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che anche la documentazione trasmessa dal ricorrente con il gravame, atta a suo dire a provare le enormi difficoltà al pagamento di un mutuo, esula dall'analisi della presenza del pregiudizio irreparabile, ciò che rende superfluo un esame dal profilo dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 99 LTF (sul tema cfr. sentenza 9C_76/2018 del 13 febbraio 2018 con riferimenti),
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che l'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è d'acchito esclusa, posta l'impossibilità per il Tribunale federale di emanare ora una decisione favorevole finale nella controversia principale relativa al diritto a una rendita d'invalidità (DTF 143 III 290 consid. 1.4 pag. 294 seg.),
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che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 25 luglio 2018
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Pfiffner
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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