BGer 2C_464/2017 | |||
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BGer 2C_464/2017 vom 17.09.2018 |
2C_464/2017 |
Sentenza del 17 settembre 2018 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Zünd, Giudice presidente,
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Aubry Girardin, Donzallaz.
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Ivo Wuthier,
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ricorrente,
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contro
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Divisione dell'economia,
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Dipartimento delle finanze e dell'economia
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del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Richiesta di estensione degli orari di apertura dei negozi,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 30 marzo 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. 52.2016.598).
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Fatti: | |
A. La A.________ SA è proprietaria delle particelle vvv, www, xxx, yyy e zzz RFD del Comune di Grancia, sulle quali si trova un centro commerciale, suddiviso in più edifici, occupati da diversi negozi.
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Con istanza del 30 agosto 2016, la citata società ha domandato al Governo ticinese l'autorizzazione ad estendere l'orario di apertura dei negozi che si trovano nel suo centro commerciale fino alle 18.30, ogni sabato durante il periodo invernale (dalla seconda domenica di ottobre al Sabato Santo). In subordine, ha chiesto un prolungamento dell'orario di apertura dei negozi il lunedì, il martedì, il mercoledì, il venerdì fino alle ore 19.00, e il sabato fino alle 18.30. In ulteriore subordine, ha postulato il riconoscimento del diritto all'apertura fino alle 19.00 anche al sabato.
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Il 26 ottobre 2016 il Governo cantonale ha respinto l'istanza della A.________ SA, ritenendo che non fossero dati i presupposti di legge per un suo accoglimento. Adito su ricorso dalla A.________ SA, con sentenza del 30 marzo 2017 il Tribunale amministrativo ticinese lo ha respinto, nella misura in cui lo ha ritenuto ammissibile.
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B. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 17 maggio 2017, la A.________ SA insorge ora davanti al Tribunale federale, chiedendo:
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1. Il ricorso è accolto.
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1.1. È preliminarmente accertata l'incostituzionalità degli art. 21 e 22 LCL e art. 8, 9 e 10 RLCL.
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1.2. Di conseguenza la sentenza di data 30 marzo 2017 di cui all'incarto n. 52.2016.598 del Tribunale cantonale amministrativo che ha respinto il ricorso contro la decisione numero 4641-cl-1 del Consiglio di Stato di data 26 ottobre 2016 è annullata e riformata come segue:
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a) Il ricorso contro la decisione di data 26 ottobre 2016 con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza del 30 agosto 2016 con la quale è stata chiesta una proroga agli orari di chiusura dei negozi all'interno del centro commerciale A.________ è accolto.
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b) Di conseguenza è attestata la possibilità di tenere aperti i negozi nel centro commerciale A.________ almeno fino alle ore 19.00 il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato e fino alle ore 21.00 il giovedì.
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c) La tassa di giustizia e le spese della procedura dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo sono a carico della Repubblica e Cantone Ticino; è rimborsato l'anticipo prestato dalla ricorrente.
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d) Alla ricorrente sono riconosciute congrue ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
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2. Protestate tasse, spese e ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale.
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In corso di procedura, il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino hanno chiesto che il ricorso sia respinto. Interpellata, la Segreteria di Stato dell'economia ha invece rinunciato ad esprimersi. In replica e duplica la ricorrente e il Consiglio di Stato si sono riconfermati nelle proprie conclusioni.
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Diritto: | |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio, con piena cognizione, la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 135 II 22 consid. 1 pag. 24).
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1.1. Il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF (sentenze 2C_368/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 1; 2C_978/2010 del 24 maggio 2011 consid. 1.1 e 2C_378/2008 del 20 febbraio 2009 consid. 1.1) ed è stato presentato nei termini (art. 46 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF).
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Sotto i profili evocati, l'impugnativa è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. Dato l'esito della lite, la questione dell'ammissibilità delle singole conclusioni formulate con il ricorso può essere lasciata aperta.
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1.2. Giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF, è legittimato a interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. c). Una persona giuridica ha diritto di insorgere sia quando è toccata nei propri interessi come una persona fisica, sia quando interviene a salvaguardia degli interessi dei suoi membri. In questo secondo caso, occorre che la tutela degli interessi dei membri figuri tra gli obiettivi statutari e che la maggioranza o una grande parte di essi sia personalmente toccata dall'atto impugnato nel senso sopra indicato (DTF 137 II 40 consid. 2.6.4 pag. 46 seg.; 131 I 198 consid. 2.1 pag. 200).
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Nella fattispecie, siccome la A.________ SA era ricorrente di fronte al Tribunale cantonale amministrativo, la condizione prevista dall'art. 89 cpv. 1 lett. a LTF è data. Nel contempo, in qualità di proprietaria di un centro commerciale e locatrice delle superfici di vendita, essa ha effettivamente anche un interesse di fatto, personale e legittimo, a che i suoi Iocatari dispongano delle migliori condizioni quadro possibili per svolgere le loro rispettive attività di vendita, permettendole di ottenere dai propri immobili la migliore redditività. In quest'ottica, rispettate sono quindi anche le condizioni previste dall'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF (in senso conforme, cfr. le sentenze 1C_307/2012 del 15 novembre 2012 consid. 3.3 e 1C_280/2007 del 13 marzo 2008 consid. 1.2 con ulteriori rinvii). Detto interesse è in effetti pure pratico e attuale, siccome: da una parte, la richiesta di concedere il permesso a tenere aperti i negozi nel centro commerciale A.________ almeno fino alle ore 19.00 il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato e fino alle ore 21.00 il giovedì è presentata pro futuro, senza limiti di tempo; d'altra parte, l'entrata in vigore della nuova legge sui negozi votata dal Gran Consiglio del Cantone Ticino il 23 marzo 2015 non è ancora certa rispettivamente stabilita di modo che, nel frattempo, continua ad essere pienamente applicabile la legge ticinese sul lavoro dell'11 novembre 1968 (LCL; RL/TI 841.100) e il regolamento ad essa relativo (RLCL; RL/TI 841.110), riferendosi ai quali è formulata anche la richiesta di deroga in oggetto.
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2. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Salvo che per i casi citati espressamente dall'art. 95 LTF, con questo rimedio non può invece essere criticata la violazione del diritto cantonale in quanto tale, di cui può semmai venire denunciata un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).
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Di principio, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che vengono esaminate solo se l'insorgente le ha sollevate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246). Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560).
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L'impugnativa adempie solo in parte alle condizioni esposte. Nella misura in cui non le rispetta, non può pertanto essere esaminata oltre.
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3. La procedura ha per oggetto una richiesta di deroga agli orari di chiusura dei negozi previsti dalla legge ticinese sul lavoro dell'11 novembre 1968.
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3.1. L'ordinamento legislativo ticinese tuttora vigente tratta la questione dell'apertura e della chiusura dei negozi agli art. 17-25 LCL. In questo contesto, il legislatore cantonale ha istituito il principio della chiusura domenicale e festiva dei commerci (art. 20 cpv. 1 LCL) ed ha fissato gli orari di chiusura ordinari degli stessi durante i giorni feriali (art. 21 LCL). Parallelamente a ciò, ha previsto una serie di deroghe (art. 20 cpv. 2, 22 e 23 LCL; sentenze 2P.157/2005 del 9 maggio 2006 consid. 4.4 seg. e 2P.136/2000 del 6 ottobre 2000 consid. 2). In questa sede occorre in particolare rilevare che, in deroga a quanto stabilito dalle predette disposizioni e per soddisfare le esigenze del movimento turistico rispettivamente facilitare il commercio nelle zone di confine, la legge permette al Consiglio di Stato di prolungare gli orari di apertura dei negozi per determinati Comuni o per determinate zone (art. 22 LCL). Il Governo ticinese ha quindi provveduto a emanare norme inerenti alle deroghe nelle zone turistiche (art. 7-8 RLCL) e nelle zone di confine (art. 9-10 RLCL). A quest'ultimo proposito, va in particolare rilevato che le zone di confine sono elencate nell'art. 9 RLCL mentre l'art. 10 RLCL prevede delle deroghe differenziate, in funzione del genere di attività che viene svolta da ogni singola categoria di commerci (sentenza 2P.136/2000 del 6 ottobre 2000 consid. 2).
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3.2. Come già detto, messa in dubbio la legittimazione a ricorrere (che in realtà andava riconosciuta; precedente consid. 1.2 in relazione con l'art. 111 cpv. 1 LTF), il Tribunale amministrativo ticinese ha lasciato aperta la questione, osservando che il gravame era in ogni caso da respingere. Esposto il quadro legale e riferitosi alle critiche di merito, ha infatti indicato che le condizioni per limitare la libertà economica erano date e che lesi non erano né i principi della preminenza del diritto federale e del federalismo, né la garanzia della proprietà, né il principio di uguaglianza. Non concordando con la Corte cantonale, la ricorrente ripresenta ora le sue censure davanti al Tribunale federale.
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4. In primo luogo, l'insorgente fa valere una violazione della libertà economica (art. 27 Cost.) e della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.); in questo contesto, sostiene che le condizioni per una loro limitazione, (art. 36 Cost.) non sarebbero date.
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4.1. La libertà economica di cui all'art. 27 cpv. 1 Cost. garantisce tra l'altro il diritto alla libera scelta della professione, al libero accesso a un'attività economica privata e al suo libero esercizio (art. 27 cpv. 2 Cost.; DTF 143 II 598 consid. 5.1 pag. 612 seg.; 137 I 167 consid. 3.1 pag. 172; 135 I 130 consid. 4.2 pag. 135 con ulteriori rinvii). Essa può essere invocata sia dalle persone fisiche che dalle persone giuridiche e protegge ogni attività economica privata esercitata a titolo professionale e tendente all'ottenimento di un guadagno o di un reddito (DTF 137 I 167 consid. 3.1 pag. 172; 135 I 130 consid. 4.2 pag. 135). Come tutti i diritti fondamentali, può essere tuttavia soggetta a limitazioni, secondo le condizioni previste dall'art. 36 Cost. Ogni sua restrizione deve cioè fondarsi su una base legale sufficiente, essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui ed essere proporzionata allo scopo perseguito. Siccome la mancata concessione della deroga richiesta non comporta una grave limitazione della libertà economica della ricorrente, che per altro - come correttamente indicato anche nel giudizio impugnato (ivi, consid. 4.2) - non insorge in qualità di titolare di un negozio, bensì di locatrice di superfici di vendita, il Tribunale federale esamina l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale di riferimento (precedente consid. 3.1) solo nell'ottica del divieto d'arbitrio. Di principio, il rispetto dell'art. 36 Cost. è invece verificato liberamente; per quanto debba apprezzare peculiarità locali, che le autorità cantonali conoscono con maggior precisione, il Tribunale federale si impone però un certo riserbo (sui differenti aspetti, cfr. le sentenze 2C_655/2009 del 23 marzo 2010 consid. 4.1 e 2C_378/2008 del 20 febbraio 2009 consid. 3.1).
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4.2. Riferendosi all'art. 36 cpv. 1 Cost., la Corte cantonale ha individuato una base legale sufficiente negli artt. 21 segg. LCL. Secondo la ricorrente il richiamo a tali norme non è tuttavia possibile poiché: (a) contrariamente a quanto asserito, esse non mirerebbero alla garanzia della quiete pubblica rispettivamente alla tutela delle persone non assoggettate alla legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964 (LL; RS 822.11) quali il titolare dell'azienda e i suoi familiari o determinate categorie di impiegati con funzioni dirigenziali, bensì alla protezione dei lavoratori (personale di vendita), che è materia di competenza esclusivamente federale; (b) anche ammettendo che le norme in questione siano state votate con l'obiettivo di meglio preservare la quiete pubblica il risultato non cambierebbe, siccome le stesse contrasterebbero con la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPamb; RS 814.01) e con l'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41); (c) un'incompatibilità con il diritto federale, segnatamente con la legge federale sui cartelli del 6 ottobre 1995 (LCart; RS 251) e con la legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241), sarebbe infine data anche nella misura in cui la Corte cantonale rileva che la regolamentazione in questione si fonda su un consenso di massima di tutte le parti sociali interessate, "ivi compresi i commercianti che sin dalla prima metà del secolo scorso, allorquando sono state adottate le prime disposizioni cantonali in tal senso, non hanno mai contrastato questo genere di regole, ma anzi ne sono stati addirittura i promotori, auspicando la loro introduzione soprattutto per ragioni di polizia del commercio e di disciplinamento della concorrenza".
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4.3. L'argomentazione esposta dall'insorgente nel suo gravame e qui appena riassunta non può essere tuttavia condivisa.
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4.3.1. Sugli obiettivi ancora perseguibili da regolamentazioni come quella in esame, relative agli orari di chiusura dei negozi, il Tribunale federale si è espresso a molteplici riprese. In quel contesto, ha in particolare rilevato che le stesse possono mirare alla tutela sia delle persone che non sono sottoposte alla legge federale sul lavoro (proprietari dei negozi e loro familiari, ecc.), sia della quiete serale e notturna rispettivamente dell'ordine pubblico; in tali aspetti ha nel contempo già individuato anche gli obiettivi perseguiti dal legislatore ticinese e questo, come indicato anche nel giudizio impugnato, nonostante le norme in discussione trovino ancora posto in una legge originariamente concepita per altri scopi (al riguardo, cfr. le sentenze 2C_378/2008 del 20 febbraio 2009 consid. 3.2 con ulteriori rinvii, tra i quali quello alla DTF 130 I 279 consid. 2.3.1 pag. 284; 2P.78/2004 del 7 ottobre 2004 consid. 3.3 e 2P.50/2003 del 7 agosto 2003 consid. 3.3; per quel che concerne il Cantone Ticino, cfr. quindi la DTF 119 Ia 378 consid. 7b pag. 384 e la sentenza 2P.157/2005 del 9 maggio 2006 consid. 2.1 e 4.5 sempre con rinvii). Di conseguenza, un primo contrasto con il diritto superiore, individuato a torto nel perseguimento di scopi cui mira la legge federale sul lavoro, dev'essere negato.
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4.3.2. D'altra parte, questa Corte ha nel tempo costantemente confermato anche il principio secondo cui la normativa federale in materia di protezione dell'ambiente e, in particolare, in materia di protezione dal rumore, non impedisce affatto ai Cantoni (o ai Comuni) di emanare disposizioni a tutela della quiete pubblica cosi come di altri beni di polizia, come quelle in discussione, e ciò anche quando le norme in questione hanno per effetto di limitare emissioni nocive (sentenze 2C_1017/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 4.4 e 2C_378/2008 del 20 febbraio 2009 consid. 3.2 sempre con una serie di ulteriori rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale tra cui ancora alla DTF 119 Ia 378, relativa per l'appunto ad un caso ticinese). Pertanto, anche la denunciata incompatibilità con la LPamb e/o con l'OIF non è data.
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4.3.3. Al diniego del sussistere di una base legale a causa del contrasto del diritto ticinese con il diritto federale, non porta infine il richiamo alla LCart e alla LCSl. In effetti, l'insorgente denuncia la violazione di tali normative in relazione a quanto indicato dalla Corte cantonale nel consid. 3.4.2, riferendosi a un accenno al disciplinamento della concorrenza contenuto nel messaggio n. 340 del Consiglio di Stato ticinese del 18 gennaio 1952; perché da un simile e generico rilievo occorra desumere una lesione della LCart rispettivamente della LCSl non viene tuttavia spiegato e non è nemmeno altrimenti di immediata comprensione (DTF 138 I 274 consid. 1.6 pag. 280 seg.; 133 II 249 consid. 1.4.1 pg. 254; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 30 ad art. 106 LTF).
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4.4. Richiamato l'art. 36 cpv. 2 Cost., in base al quale le restrizioni dei diritti fondamentali devono nel contempo essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (art. 36 cpv. 2 Cost.), la ricorrente sostiene quindi che il diniego della deroga richiesta non è giustificato da interesse pubblico alcuno. Anche in questo caso, essa non può essere però seguita. Come osservato nel precedente considerando 4.3.1, l'interesse all'emanazione di ordinamenti come quello in discussione, che limitano gli orari di apertura dei negozi è infatti di principio dato e, anche per quanto riguarda il Cantone Ticino, viene individuato sia nella tutela della quiete e dell'ordine pubblici serali e notturni, che delle persone che non sono sottoposte alla legge federale sul lavoro (proprietari di piccole o piccolissime aziende e loro familiari, ecc., che risultano per altro ancora essere un numero consistente [cfr. messaggio n. 6480 del Consiglio di Stato del 23 marzo 2011 relativo alla nuova legge sull'apertura dei negozi, p.to 2.2]). Detto ciò, va più in generale ribadito - poiché anche su tale aspetto il Tribunale federale ha avuto modo di esprimersi più volte - che in materia di fissazione degli orari di chiusura dei negozi così come di regolamentazione di eventuali regimi derogatori, i Cantoni (e/o i Comuni) dispongono di un margine di manovra assai ampio, che trova i propri limiti soltanto nel divieto d'arbitrio o in altri principi costituzionali quali, in particolare, quello alla parità di trattamento (sentenza 2C_378/2008 del 20 febbraio 2009 consid. 3.2 con rinvii; per quanto riguarda le critiche relative alla parità di trattamento cfr. invece infra consid. 5).
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4.5. Oltre a dovere avere una base legale ed essere giustificate da un interesse pubblico rispettivamente dalla protezione di diritti fondamentali altrui, le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere infine proporzionate allo scopo (art. 36 cpv. 3 Cost.), aspetto che l'insorgente di nuovo, ma ancora invano, contrasta. Nel considerando 8.1 dell'impugnativa, essa contesta infatti la necessità di tutela - dal profilo lavorativo - di "top-manager" e di "imprenditori"; come indicato nel precedente considerando 4.3.1, il giudizio impugnato non fa tuttavia nessun riferimento specifico a tale categoria di persone, quanto piuttosto a proprietari di piccole aziende e ai loro familiari, numerosi nel Cantone Ticino. Nel considerando 8.2 del suo gravame, svolge nel contempo un discorso del tutto generico - slegato in particolare anche dalla reale questione della deroga richiesta e negata, ovvero dall'unico vero oggetto della presente procedura - che non dimostra un uso incostituzionale dell'ampio spazio di manovra riconosciuto all'autorità cantonale nel tutelare i legittimi interessi pubblici che vengono dalla stessa perseguiti (citata sentenza 2C_378/2008 del 20 febbraio 2009 consid. 3.2 con rinvii).
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4.6. Respinte in relazione alla libertà economica, le critiche con cui la ricorrente faceva valere una lesione dell'art. 36 Cost. devono infine esserlo anche per quanto sollevate in relazione alla garanzia della proprietà, che i Giudici ticinesi non ritengono per altro nemmeno toccata. In effetti, lamentandosi della violazione dell'art. 36 Cost. la ricorrente svolge di fatto un solo ed unico discorso, senza fare nessuna distinzione specifica. Inoltre, nemmeno poi davvero si confronta col giudizio impugnato (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF).
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5. Negata la lesione dell'art. 36 Cost., vanno ancora esaminate le denunce di violazione del principio dell'uguaglianza:
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una prima, con cui viene fatta valere un'ingiustificata disparità di trattamento tra il centro commerciale posseduto da chi ricorre nel Comune di Grancia e i centri commerciali situati nei Comuni di Morbio Inferiore e Balerna, che possono beneficiare delle deroghe previste dall'art. 9 seg. RLCL nonostante si trovino anch'essi sul territorio di Comuni che, come Grancia, non confinano con la Repubblica italiana;
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una seconda, con cui viene lamentata l'assenza di motivi per procedere a distinzioni tra centri commerciali che si trovano sul territorio del Comune di Lugano e il suo, che pur sorgendo nelle immediate vicinanze dei primi si trova sul territorio del Comune di Grancia ed è quindi escluso dall'elenco di cui all'art. 9 RLAV;
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una terza, legata al diverso trattamento subito dai negozi (sottoposti a orari di chiusura) rispetto a banche, uffici, ecc. per i quali non esiste nessuna disciplina in materia.
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5.1. Per giurisprudenza e dottrina, un atto normativo viola il principio di uguaglianza quando, tra casi simili, fa distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o sottopone a regime identico situazioni che presentano tra loro differenze tali da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 141 I 78 consid. 9.1 pag. 90; 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; 133 I 249 consid. 3.3 pag. 254 seg.).
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Richiamato in relazione alla libertà economica, il principio di uguaglianza tutela in particolare da disparità di trattamento tra persone attive in un medesimo ambito. In questo contesto, gli art. 27 e 94 Cost. vietano allo Stato di prendere misure che non siano neutrali sul piano della concorrenza tra persone che esercitano la medesima attività (DTF 143 II 598 consid. 5.1 pag. 612 seg.; 143 I 37 consid. 8.2 pag. 47; 140 I 218 consid. 6.2 pag. 229). Per concorrenti diretti si intendono i membri di un medesimo settore economico che si rivolgono, con la medesima offerta al medesimo pubblico per soddisfare ai medesimi bisogni (DTF 143 II 598 consid. 5.1 pag. 612 seg.; 132 I 97 consid. 2.1 pag. 100; sentenza 2C_441/2015 dell'11 gennaio 2016 consid. 7.1.2).
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5.2. Ora, alla luce della giurisprudenza e della dottrina appena citate, una lesione del principio di uguaglianza può senz'altro d'acchito essere esclusa in relazione al diverso trattamento tra negozi (sottoposti a orari di chiusura) e banche, uffici, ecc.
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Come pertinentemente indicato dai Giudici ticinesi e dal Governo cantonale in risposta, chiedendo un'uguaglianza di trattamento con banche, uffici, ecc. la ricorrente pretende infatti di paragonare situazioni molto diverse tra loro, sia per quanto riguarda il tipo di beni offerti, che per quanto attiene all'impatto sulla quiete e sull'ordine pubblici che, come detto (precedente consid. 4.3.1), sottendono alla normativa relativa agli orari di chiusura dei negozi.
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5.3. D'altra parte, una violazione di detto principio non può essere ravvisata in relazione al diverso trattamento riservato al centro commerciale, posseduto dalla ricorrente nel Comune di Grancia, in rapporto ai centri commerciali situati nei Comuni di Morbio Inferiore e Balerna, che possono beneficiare della deroga nonostante si trovino anch'essi sul territorio di Comuni che, come Grancia, non confinano direttamente con la Repubblica italiana.
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La critica dell'insorgente non considera in effetti che l'obiettivo principale perseguito dalla deroga prevista per le "zone di confine" non è quello di contrastare in via generale il "turismo degli acquisti" da parte delle persone che risiedono nel Cantone Ticino, quanto piuttosto quello di fare in modo che le persone che risiedono in prossimità del confine italiano non siano indotte, per semplici ragioni di comodità, a far fronte ai propri bisogni quotidiani recandosi oltre frontiera (giudizio impugnato, consid. 3.5.2). Proprio alla luce di tale obiettivo, cui il giudizio impugnato fa per altro esplicito riferimento, anche il differente trattamento tra il Comune di Grancia e quelli di Balerna e Morbio Inferiore, comunque più vicini alla frontiera del primo, trova di conseguenza una giustificazione che si rivela sostenibile (al riguardo, cfr. per altro già la sentenza 2P.136/2000 del 6 ottobre 2000 consid. 3b.bb, pure riferita alle deroghe in zona di confine giusta la legislazione ticinese).
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5.4. Così come formulata, condivisa non può infine nemmeno essere la denuncia di disparità di trattamento tra il centro commerciale Grancia e quelli che si trovano anche sul Pian Scairolo, ma sul territorio del Comune di Lugano.
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5.4.1. Come rilevato nel gravame, su tale specifico aspetto il giudizio impugnato non si esprime. In luogo di lamentare una violazione del proprio diritto di essere sentita, la ricorrente si limita tuttavia a ripresentare la sua critica in questa sede, ciò che è di per sé lecito, ma che ne comporta un esame unicamente in base ai fatti accertati finora. In effetti, non denunciando compiutamente nessuna violazione dell'art. 29 Cost. (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_670/2014 del 19 novembre 2014 consid. 4), che potrebbe portare a un rinvio dell'incarto ai Giudici ticinesi, affinché esaminino la censura non ancora approfondita, essi non dimostrano nemmeno un accertamento dei fatti contrario al diritto da parte della Corte cantonale, di modo che esso vincola anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2).
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In base ai fatti accertati dall'istanza precedente, la censura formulata non può però che essere respinta. In effetti, per paragonare il centro commerciale di proprietà della ricorrente/i negozi che lo occupano e altri centri commerciali/i negozi che li occupano siti sul territorio del Comune di Lugano, che essa definisce come "concorrenti diretti", la querelata sentenza non contiene nessun elemento concreto (grandezza, tipologia dei negozi in discussione, ecc.) e l'ingiustificata disparità di trattamento fatta valere da chi ricorre non è quindi dimostrata.
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5.4.2. In parallelo, l'insorgente non è però destinata a maggior successo neanche nella misura in cui - portando l'esempio dei Comuni di Lugano e Grancia e con una critica che per i motivi indicati nel considerando 5.4.1 va anch'essa esaminata in base ai fatti che risultano dalla querelata sentenza (art. 105 cpv. 1 LTF) - fa valere che il criterio del Comune politico in quanto tale, sul quale si fonda la lista delle "zone di confine" (art. 9 RLCL), non permette di trattare in modo simile situazioni paragonabili e in maniera diversa situazioni differenti ed osserva che altri criteri sarebbero più adeguati.
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In effetti, l'inclusione tra le "zone di confine" dell'intero territorio del Comune di Lugano, sulla quale questa Corte già si era espressa ma solo in relazione all'art. 9 Cost. (sentenza 2P.48/2005 del 21 settembre 2005 consid. 6.4), può certo portare anche a lesioni del principio di uguaglianza, come sostenuto nel ricorso. Negozi che si trovano sul vasto territorio di Lugano, ma non in prossimità del confine, possono infatti beneficiare di una deroga che negozi nelle vicinanze, che si trovano però in un Comuneescluso dalla lista contenuta nell'art. 9 RLCL, non hanno il diritto di richiedere: e ciò senza che la ratio legis che sottende alla norma - ovvero, fare in modo che le persone che risiedono in prossimità del confine italiano non siano indotte, per comodità, a fare acquisti oltre frontiera - possa giustificare tale differenza.
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Fatte queste considerazioni, altrettanto vero è però: (a) che anche riguardo alle modalità di applicazione del diritto cantonale da parte delle autorità il giudizio impugnato non contiene nessun accertamento specifico; (b) che nello scambio di scritti successivo all'inoltro del ricorso le autorità ticinesi hanno sostenuto che l'automatica applicazione dell'art. art. 22 LCL in relazione con l'art. 9 seg. RLCL a quei Comuni che sono diventati parte del Comune di Lugano in seguito ad aggregazione/fusione con lo stesso non è affatto accertata; infine (c) che l'art. 22 LCL sulla quale l'art. 9 seg. RLCL si fonda, prevede espressamente che il Consiglio di Stato " può prolungare gli orari d'apertura dei negozi per determinati Comuni o per determinate zone " e quindi non conduce nemmeno a dovere escludere a priori la possibilità di un'applicazione del diritto ticinese conforme al principio di uguaglianza. Così stando le cose, ed in base ai fatti qui determinanti, una lesione del principio di uguaglianza non è quindi dimostrata nemmeno in relazione all'inclusione in quanto tale, tra le "zone di confine", del Comune di Lugano.
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5.5. Poiché il Consiglio di Stato ticinese solleva a più riprese la questione, in via abbondanziale va per altro anche aggiunto che un'eventuale fondatezza della critica formulata - fattispecie qui non data, siccome un'applicazione conforme alla Costituzione della normativa in questione non può essere esclusa - non comporterebbe ipso facto un'estensione della deroga ai negozi che trovano spazio nella proprietà della ricorrente, quanto piuttosto la necessità di riprendere in esame la situazione nel suo complesso. Occorre infatti osservare che un regime derogatorio è caratterizzato proprio dalla sua eccezionalità, e non può quindi tramutarsi in regola (in senso conforme, cfr. le sentenze 2P.78/2004 del 7 ottobre 2004 consid. 3.3.1, con rinvio alla sentenza 2P.340/1993 del 14 settembre 1995, e 2P.157/2005 del 9 maggio 2006 consid. 4.5).
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6. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va respinto, poiché infondato. Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione dell'economia del Dipartimento delle finanze e dell'economia, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
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Losanna, 17 settembre 2018
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Zünd
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Il Cancelliere: Savoldelli
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