BGer 5A_825/2018 | |||
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BGer 5A_825/2018 vom 17.10.2018 |
5A_825/2018 | |
Decreto del 17 ottobre 2018
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II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.B.________,
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2. C.B.________,
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opponenti,
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Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
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Ufficio di esecuzione di Mendrisio, via Pollini 29, 6850 Mendrisio.
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Oggetto
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revisione della sentenza cantonale 15.2018.47 (sequestro di salario),
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ricorso contro la sentenza emanata il 26 settembre 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.47).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Con sentenza 7 settembre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tri bunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto i ricorsi interposti da A.________ contro l'operato degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio nell'esecuzione dei sequestri di salario decretati nei confronti di B.B.________ e C.B.________. L'autorità di vigilanza ha ridotto il minimo esistenziale (non sequestrabile) di B.B.________ da fr. 3'149.97 a fr. 2'565.-- e quello di C.B.________ da fr. 1'742.05 a fr. 1'418.--.
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Mediante ricorso datato 22 settembre 2018 (spedito il 24 settembre 2018) A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale (incarto 5A_793/2018).
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2. Con sentenza 26 settembre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto la domanda di revisione del suo giudizio 7 settembre 2018 introdotta da A.________.
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Mediante scritto 2 ottobre 2018 quest'ultimo ha presentato al Tribunale federale dei " commenti necessari in seguito alle motivazioni della decisione di respingimento del 26 settembre 2018 della domanda di revisione". Atteso che A.________ si lamentava di un'"errata applicazione del diritto cantonale (LPR) comporta[nte] anche la violazione del diritto federale (LEF) e del diritto costituzionale del divieto dell'arbitrio"e che egli chiedeva l'eliminazione dei vizi contenuti nella sentenza 26 settembre 2018, il Tribunale federale ha interpretato il suo scritto 2 ottobre 2018 quale ricorso contro tale giudizio e ha quindi aperto un nuovo incarto.
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Con lettera 11 ottobre 2018 A.________ ha indicato al Tribunale federale che il suo precedente scritto 2 ottobre 2018 non avrebbe dovuto comportare " l'apertura di una nuova pratica in quanto non si tratta di un nuovo ricorso, bensì di commenti allo stesso ricorso del 24 settembre 2018 (5A_793/2018) " e ha chiesto di annullare il decreto con cui è stato invitato a versare un anticipo delle spese pari a fr. 750.--.
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3. La comunicazione di A.________ va considerata come un ritiro del ricorso. In tali condizioni, la Giudice presidente della Corte adita, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, non può far altro che disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC).
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Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF).
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Per questi motivi, la Giudice presidente decreta: | |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 17 ottobre 2018
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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