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BGer 6B_1060/2018 vom 09.11.2018 |
6B_1060/2018 |
Sentenza del 9 novembre 2018 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ e B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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opponente.
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Oggetto
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Annuncio di appello tardivo (ripetuta diffamazione),
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ricorso contro la sentenza emanata il 31 agosto 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.48).
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Considerando: | |
che, con sentenza del 29 dicembre 2017, la Giudice supplente della Pretura penale ha riconosciuto B.________ autrice colpevole di ripetuta diffamazione e l'ha condannata alla pena pecuniaria di quindici aliquote giornaliere di fr. 130.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'950.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 300.--;
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che il dispositivo della sentenza è stato intimato alle parti lo stesso giorno;
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che l'imputata ha comunicato il 20 gennaio 2018 alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) di volere impugnare il giudizio di primo grado, la cui motivazione è stata intimata alle parti il 7 febbraio 2018;
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che, con sentenza del 31 agosto 2018, la CARP ha ritenuto tardivo l'annuncio di appello del 20 gennaio 2018 ed ha quindi dichiarato l'impugnativa inammissibile;
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che B.________ e il marito A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale del 19 ottobre 2018;
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che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
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che la tempestività del ricorso in esame e la legittimazione ricorsuale di A.________, il quale non aveva la veste di imputato nel procedimento penale e non ha partecipato alla procedura dinanzi alle istanze cantonali, possono rimanere indecise;
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che, quale parte nella procedura dinanzi alla Corte cantonale, B.________ è abilitata a fare valere che la Corte cantonale a torto si sarebbe rifiutata di entrare nel merito dell'appello;
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che l'oggetto del litigio in esame è infatti circoscritto alla questione dell'inammissibilità dell'appello per il fatto che il rimedio sarebbe stato annunciato tardivamente;
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che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 143 I 377 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1);
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che spettava quindi ai ricorrenti spiegare, in modo puntuale, perché la CARP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 399 cpv. 1 CPP, interpretando lo scritto del 20 gennaio 2018 quale annuncio di appello e accertandone la tardività;
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che, in questa sede, i ricorrenti non si confrontano con tale questione e non censurano quindi con una motivazione conforme alle esposte esigenze la violazione delle disposizioni del CPP applicate in concreto dalla Corte cantonale;
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ch'essi sembrano peraltro confondere l'annuncio di appello, che deve essere presentato al tribunale di primo grado entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della sentenza (cfr. art. 399 cpv. 1 CPP), con la dichiarazione scritta di appello, che deve essere inoltrata al tribunale di appello entro venti giorni dalla notificazione della sentenza motivata (cfr. art. 399 cpv. 3 CPP);
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che i ricorrenti espongono essenzialmente argomentazioni concernenti le varie procedure svolte o pendenti anzitutto in sede cantonale e sollevano contestazioni generali relative ad una pretesa inadeguatezza dell'organizzazione giudiziaria cantonale, formulando altresì richieste di risarcimento nei confronti delle autorità e di altre persone;
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che si tratta al riguardo di critiche generiche che esulano dall'oggetto del litigio, come visto limitato alla questione della tardività dell'annuncio d'appello, e di conseguenza inammissibili;
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che il gravame è parimenti inammissibile laddove i ricorrenti accennano a pretesi motivi di ricusa nei confronti dei magistrati cantonali, segnatamente della Presidente e del Vicepresidente della CARP;
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che, come noto ai ricorrenti, la domanda deve essere presentata nella sede cantonale appena conosciuto il motivo di ricusazione e che, in applicazione del principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto, essi non possono prevalersene dopo l'emanazione della decisione impugnata a loro sfavorevole (art. 58 cpv. 1 CPP; DTF 140 I 240 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.5; sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.1);
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che peraltro, in concreto, il Vicepresidente della CARP non ha fatto parte del collegio giudicante, sicché la critica è inconferente;
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che comunque, rimproverando alla Presidente della CARP asseriti interessi nella causa e imprecisate manchevolezze procedurali, essi non fanno valere specifici motivi di ricusazione previsti dall'art. 56 CPP;
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che, analogamente, la domanda di astensione di giudici federali e cancellieri, pure formulata in maniera generica, senza specificare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 LTF, è priva di fondamento ed irricevibile;
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che su questo aspetto e sulla richiesta di conoscere anticipatamente la composizione della Corte giudicante può inoltre essere rinviato a precedenti giudizi del Tribunale federale, che già riguardavano i ricorrenti (sentenze 6B_1015/2018 del 2 novembre 2018; 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 1.3; 6B_740/2018 del 28 settembre 2018; 1B_408/2018, citata, consid. 2);
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che pertanto il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 novembre 2018
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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