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Informationen zum Dokument  BGer 4D_57/2018  Materielle Begründung
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BGer 4D_57/2018 vom 30.11.2018
 
 
4D_57/2018
 
 
Sentenza del 30 novembre 2018
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Lorenzo Fornara,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Giovanni Augugliaro,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di riparazione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2018 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2016.52).
 
 
Considerando:
 
che con giudizio 30 giugno 2016 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________SA, condannato la A.________SA a versare all'attrice fr. 8'881.-- quale compenso per la riparazione di un'automobile;
 
che la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha con sentenza 4 settembre 2018 respinto, in quanto ricevibile, un reclamo presentato dalla convenuta;
 
che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con un ricorso 6 ottobre 2018 con cui postula l'annullamento delle sentenze di prima e seconda istanza;
 
che con decreto 8 ottobre 2018 la ricorrente è invano stata invitata a versare entro il 23 ottobre 2018 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'000.--;
 
che il 29 ottobre 2018, ritenuto come la domanda di proroga del termine di pagamento del 25 ottobre 2018 fosse tardiva, è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 19 novembre 2018 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
 
che il 28 novembre 2018 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;
 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 novembre 2018
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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