BGer 5A_470/2018 | |||
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BGer 5A_470/2018 vom 13.12.2018 |
5A_470/2018 | |
Decreto del 13 dicembre 2018
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II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Daniele Moro,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Francesco Adami,
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opponente.
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Oggetto
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protezione dell'unione coniugale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2018
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dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (11.2016.118).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Nella procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 28 giugno 2013 da B.________ nei confronti della moglie A.________, con decisione 2 novembre 2016 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha, tra l'altro, regolato il diritto di visita tra il padre ed i due figli C.________ e D.________ (dispositivo n. 4).
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A.________ ha impugnato tale decisione pretorile mediante appello 14 novembre 2016. Con sentenza 27 aprile 2018 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha osservato che il Pretore non era in realtà più competente per statuire a protezione dell'unione coniugale per il periodo posteriore al 20 luglio 2015, data in cui B.________ aveva promosso azione di divorzio davanti al medesimo giudice, mentre che per il lasso di tempo precedente la litispendenza la regolamentazione del diritto di visita era ormai senza interesse (v. DTF 138 III 646 consid. 3.3.2; 137 III 614 consid. 3.2.2; 129 III 60 consid. 2). Tuttavia, tenendo conto del fatto che un annullamento della decisione ed un rinvio al Pretore per statuire in sede cautelare come giudice del divorzio avrebbe offeso il principio della celerità e che alle parti non era derivato alcun pregiudizio poiché la procedura per l'emanazione di provvedimenti cautelari nel quadro di un divorzio ricalca quella che governa l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale (v. art. 276 cpv. 1 CPC [RS 272]), la Corte cantonale ha eccezionalmente esaminato la decisione impugnata alla stregua di un decreto cautelare nella causa di divorzio e, in parziale accoglimento dell'appello, ha segnatamente riformato l'assetto del diritto di visita (dispositivo n. 1a).
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2. Con ricorso in materia civile 1° giugno 2018 A.________ ha impugnato la sentenza 27 aprile 2018 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento del dispositivo n. 1a di tale sentenza e del dispositivo n. 4 della decisione pretorile. La ricorrente ritiene che la Corte cantonale sia incorsa in un'arbitraria violazione dell'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b CPC per non aver annullato la decisione pretorile riguardo alla disciplina del diritto di visita per manifesto difetto di competenza del giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale.
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L'autorità inferiore, con osservazioni 5 luglio 2018, e B.________, con risposta 6 luglio 2018, hanno segnalato al Tribunale federale che il ricorso in materia civile pareva essere divenuto nel frattempo senza interesse, dato che con decisione cautelare 20 giugno 2018 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna (su istanza 4 settembre 2017 di A.________) aveva nuovamente statuito sul diritto di visita, questa volta i n veste del giudice del divorzio.
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Invitata a determinarsi sulla questione a sapere se il ricorso in materia civile sia divenuto privo d'oggetto e sulla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili della sede federale, con osservazioni 22 novembre 2018 la ricorrente ha affermato che la questione della facoltà della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino di sanare l'assenza di competenza del giudice di prime cure " mantiene tutto il suo interesse ", proponendo tutt'al più di ripartire le spese giudiziarie a metà tra le parti con compensazione delle ripetibili.
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3. Contrariamente a quanto sostiene apoditticamente la ricorrente, il suo interesse degno di protezione pratico ed attuale alla modifica del giudizio qui impugnato (v. art. 76 cpv. 1 lett. b LTF; sentenza 4A_134/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.1 con rinvii) - giudizio che, a suo dire, non poteva sanare il fatto che la decisione 2 novembre 2016 riguardo alla regolamentazione cautelare del diritto di visita emanasse dal giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale e non dal giudice del divorzio - è senz'altro venuto a cadere con la pronuncia della decisione cautelare 20 giugno 2018 da parte, per l'appunto, del giudice del divorzio.
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Dato che l'interesse è decaduto dopo l'introduzione del ricorso, la causa va dichiarata priva d'oggetto (v. DTF 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 III 497 consid. 2) ed il suo stralcio dai ruoli può essere deciso dal giudice dell'istruzione quale giudice unico giusta l'art. 32 cpv. 2 LTF.
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4. Quando una lite diventa senza oggetto, il tribunale statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali (DTF 118 Ia 488 consid. 4a).
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La sentenza impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari, per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
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Nel gravame all'esame la ricorrente non si confronta a sufficienza con l'argomentazione posta a fondamento dell'impugnata sentenza. Ella contesta che il principio della celerità possa sanare un manifesto difetto di competenza per materia del giudice, ma non prende posizione sul secondo fattore - altrettanto determinante - su cui si è basato il Tribunale d'appello, ossia quello dell'assenza di pregiudizio per le parti atteso che, per l'adozione dei provvedimenti cautelari, il giudice del divorzio (che, del resto, in concreto era sempre lo stesso Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna) avrebbe in ogni modo applicato per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale (v. art. 276 cpv. 1 CPC). La censura di violazione dell'art. 9 Cost. non soddisfa pertanto le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
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Se non fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso in materia civile avrebbe quindi dovuto essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Giudice unico decreta: | |
1. La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 13 dicembre 2018
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Marazzi
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La Cancelliera: Antonini
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