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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1135/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_1135/2018 vom 21.12.2018
 
 
2C_1135/2018
 
 
Sentenza del 21 dicembre 2018
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Permesso per frontalieri UE/AELS (attività indipendente),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2018 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.523).
 
 
Fatti:
 
A. Il 12 novembre 2018 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, poiché tardivo, il gravame sottopostole da A.________, cittadina rumena, contro il giudizio del 26 settembre 2018 con cui il Consiglio di Stato aveva a sua volta dichiarato inammissibile, siccome tardiva, l'impugnativa esperita dall'interessata contro la decisione del 14 giugno 2018 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che le negava il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS per l'esercizio di un'attività indipendente.
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Premesso che giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm (RL/TI 165.100) il ricorso dinanzi ad essa dev'essere presentato segnatamente entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata, la Corte cantonale ha osservato che dalle informazioni desumibili dal servizio "Track and Trace" della Posta risultava che la decisione governativa era stata inviata il 28 settembre 2018 per raccomandata all'insorgente, la quale l'aveva ritirata presso l'Ufficio postale il 3 ottobre successivo. Il termine d'impugnazione di 30 giorni aveva iniziato a decorrere il giovedì 4 ottobre 2018 ed era scaduto il venerdì 2 novembre 2018. Il ricorso, datato 3 novembre 2018 e introdotto solo il 5 novembre 2018 si avverava quindi tardivo e, come tale, andava dichiarato inammissibile.
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B. Il 17 dicembre 2018 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che, conferito effetto sospensivo al medesimo, venga annullata la decisione del 14 giugno 2018 nonché la richiesta di notifica della partenza.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto:
 
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
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2. 
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2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF - applicabile alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2D_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
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2.2. Sebbene oggetto di giudizio possa essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, la procedura ha tuttavia preso avvio dal rifiuto del rilascio alla ricorrente di un permesso per frontaliero UE/AELS per l'esercizio di un'attività indipendente. È quindi di principio ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, siccome la ricorrente, cittadina rumena, può appellarsi all'ALC (RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi un'attività lucrativa (sentenza 2C_477/2015 del 29 maggio 2015 consid. 2.2. con rinvio).
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2.3. Come accennato l'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per tardività del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).
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2.4. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di precisazioni puntuali sulla situazione della ricorrente. Nulla contiene invece riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) della decorrenza dei termini fissati dalla normativa determinante e della conseguenza che deriva dalla loro mancata osservanza, cioè l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale (cfr. art. 68 cpv. 1 LPAmm). La ricorrente infatti si limita ad affermare che il 1° novembre era un giorno festivo in Ticino e che non era aperto nessun ufficio postale per potere spedire il suo invio raccomandato allorché, come emerge dagli atti segnatamente dall'estratto "Track and Trace", cioè dal sistema di monitoraggio degli invii della Posta svizzera, allegato dalla ricorrente stessa al suo ricorso e come peraltro constatato a ragione dal Tribunale cantonale amministrativo, il termine per ricorrere scadeva il venerdì 2 novembre 2018, giorno in cui gli uffici postali in Ticino erano aperti. Il ricorso, che non contiene neanche una censura sostanziata conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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2.5. A titolo abbondanziale va aggiunto che un ricorso contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (cfr. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; cfr. DTF 125 V 335 consid. 1b pag. 336 seg. e DTF 118 Ib 134 consid. 2 pag. 135 seg.). Senza poi dimenticare che in ragione dell'effetto devolutivo dei gravami sin qui interposti la ricorrente è legittimata a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. La conclusione con cui chiede l'annullamento della decisione del 14 giugno 2018 è pertanto inammissibile (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
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2.6. Infine la ricorrente non fa valere dinanzi a questa Corte elementi che permetterebbero di trattare il suo gravame alla stregua di un'istanza di restituzione dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.
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2.7. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.
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3. 
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3.1. Con l'evasione del ricorso l'istanza di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
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3.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione al rappresentante della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
 
Losanna, 21 dicembre 2018
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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