BGer 4A_641/2018 | |||
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BGer 4A_641/2018 vom 16.01.2019 |
4A_641/2018 |
Sentenza del 16 gennaio 2019 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Letizia Mizzon,
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opponente.
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Oggetto
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compensi per diritti d'autore,
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ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (10.2016.11).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. A.________ è titolare di una ditta individuale che ha quale scopo lo svolgimento di attività nel settore pubblicitario e della comunicazione. La B.________, quale società di gestione dei diritti d'autore autorizzata dalla Confederazione, gli ha inviato per gli anni 2012, 2013 e 2014 fatture per complessivi fr. 273,70 a titolo di indennità per fotocopie e per reti aziendali interne.
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2. Poiché le fatture non sono state pagate, il 16 novembre 2016 la B.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di appello del Cantone Ticino A.________, postulando la sua condanna al pagamento della predetta somma, oltre interessi al 5 %, dal 21 dicembre 2015. La III Camera civile del Tribunale di appello ha integralmente accolto la petizione con sentenza 12 novembre 2018. Essa ha partitamente spiegato, citando i relativi articoli della legge federale sui diritti d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore; LDA), il compito delle società di gestione, i presupposti per la percezione delle indennità e la loro forfettizzazione. Ha poi rilevato che il convenuto non ha contestato né la valutazione eseguita d'ufficio dalla B.________ né che la sua attività rientra nel settore 6.3.26 delle tariffe GT 8 VI e GT 9 VI (altri servizi).
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3. A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso 7 dicembre 2018, chiedendo l'annullamento della predetta sentenza. Sostiene che la sua attività non è stata compresa e asserisce che con essa vengono unicamente riprodotte opere che lui stesso ha creato o di cui il cliente avrebbe la responsabilità. Assevera di non capire perché l'obbligo di pagamento sorga già dal solo fatto di disporre di una fotocopiatrice o altri mezzi di riproduzione e che in ogni caso la riproduzione con la sua stampante di un'opera protetta sarebbe economicamente insensata. Afferma quindi di non rientrare fra " gli utenti d'opere " nel senso dell'art. 51 LDA che devono fornire informazioni e asserisce che la B.________ lo aveva incluso in una categoria errata e di avere contestato telefonicamente le fatture emesse da tale società.
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4. | |
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).
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Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può unicamente rettificare o completare tale accertamento dei fatti, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza emanata dall'ultima istanza cantonale deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii).
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Nella fattispecie il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione. Quando sostiene di aver contestato le fatture emesse dall'attrice il ricorrente formula un'inammissibile critica degli accertamenti di fatto della sentenza impugnata. Pure inammissibile, poiché priva di un qualsiasi confronto con l'accertamento dell'autorità inferiore secondo cui il convenuto non aveva contestato che la sua attività rientrava nel settore 6.3.26 delle tariffe GT 8 VI e GT 9 VI, si palesa la doglianza ricorsuale concernente l'inserimento in un settore errato. Infine, anche laddove lamenta in sostanza di non sottostare, in ragione delle concrete modalità con cui esercita la sua attività, all'obbligo di pagare un'indennità e afferma non capire perché il semplice possesso di una macchina che permette di copiare delle opere protette faccia sgorgare tale obbligo, il ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché la giurisprudenza contraria, che fa dipendere la percezione di un'indennità dalla semplice facoltà di duplicare - senza limiti quantitativi - opere protette (DTF 125 III 141 consid. 4c pag. 147), leda il diritto vigente.
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5. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, in ragione della sua motivazione insufficiente, manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 gennaio 2019
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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