BGer 1B_43/2019 | |||
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BGer 1B_43/2019 vom 29.01.2019 |
1B_43/2019 |
Sentenza del 29 gennaio 2019 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Chaix, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali.
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Oggetto
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Procedimento penale; denegata e ritardata giustizia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (60.2018.345).
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Considerando: | |
che con sentenza del 12 dicembre 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato inammissibile, per incompetenza, un reclamo per denegata e ritardata giustizia concernente domande di revisione presentate contro diversi decreti d'accusa pendenti presso la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP);
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che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo, tra l'altro, di annullarla e di pronunciarsi su un non meglio specificato risarcimento;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1);
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che, come noto al ricorrente, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368);
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che gli accenni di critica disattendono chiaramente quest'obbligo, ritenuto che il ricorrente non spiega, se non in maniera del tutto generica, perché la conclusione della CRP, secondo cui l'art. 393 cpv. 1 CPP non le attribuisce alcuna competenza a statuire sull'operato della CARP, competente a pronunciarsi anche sulle istanze di revisione (art. 411 cpv. 1 CPP), lederebbe il diritto federale;
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che per lo stesso motivo anche le critiche, appellatorie, di ricusazione rivolte al Presidente della CRP e la richiesta di conoscere anticipatamente la composizione della Corte cantonale, peraltro nota al ricorrente, sono inammissibili (al riguardo vedi inoltre la sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 nei suoi confronti);
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che del resto, come noto al ricorrente, un'eventuale domanda di ricusa doveva essere presentata semmai nella sede cantonale appena conosciuto il motivo di ricusazione e che, in applicazione del principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto, egli non potrebbe prevalersene dopo l'emanazione della decisione impugnata a lui sfavorevole (art. 58 cpv. 1 CPP; DTF 140 I 240 consid. 2.4 pag. 244; sentenza 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018 che lo riguarda);
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che, nella misura in cui è ammissibile dinanzi al Tribunale, neppure la critica a una non meglio precisata ritardata e denegata giustizia adempie le citate esigenze di motivazione;
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che gli accenni a cause decise o pendenti dinanzi alla Corte penale del Tribunale federale e ad altre autorità cantonali esulano dall'oggetto del presente litigio;
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che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 29 gennaio 2019
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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