BGer 8C_33/2019 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 8C_33/2019 vom 13.02.2019 |
8C_33/2019 |
Sentenza del 13 febbraio 2019 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
| |
Giudice federale Maillard, Presidente,
| |
Cancelliere Bernasconi.
|
Partecipanti al procedimento | |
A.________,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
| |
opponente.
| |
Oggetto
| |
Assistenza sociale (presupposto processuale),
| |
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 dicembre 2018 (42.2018.39).
|
Visto: | |
la decisione su reclamo dell'USSI del 24 settembre 2018 con cui è stato negato il condono a restituire fr. 8'992.30 di prestazioni assistenziali indebitamente percepite,
| 1 |
il giudizio del 17 dicembre 2018 emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso contro la decisione su reclamo,
| 2 |
il ricorso al Tribunale federale del 17 gennaio 2019 (timbro postale),
| 3 |
considerando: | |
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
| 4 |
che il diritto dell'assistenza sociale, prescindendo dalla legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) e da alcune disposizioni della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1), peraltro non invocate, è retto dal diritto cantonale,
| 5 |
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto una sua applicazione arbitraria (art. 9 Cost.; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
| 6 |
che il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
| 7 |
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
| 8 |
che la ricorrente si limita in una pagina a persistere nelle sue conclusioni, a descrivere la propria situazione personale e a ripetere la propria opinione, senza sostenere alcun arbitrio,
| 9 |
che il semplice rinvio ad altri casi di irregolarità amministrative dell'USSI accertati da altre autorità non ha alcuna pertinenza con la controversia,
| 10 |
che il ricorso d'acchito sfugge a ogni esame di merito, siccome non sufficientemente motivato,
| 11 |
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
| 12 |
che in via eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
| 13 |
per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
| |
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
| |
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
| |
Lucerna, 13 febbraio 2019
| |
In nome della I Corte di diritto sociale
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
Il Presidente: Maillard
| |
Il Cancelliere: Bernasconi
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |