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Informationen zum Dokument  BGer 2C_143/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_143/2019 vom 14.02.2019
 
 
2C_143/2019
 
 
Sentenza del 14 febbraio 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Seiler, Presidente,
 
Zünd, Donzallaz,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della popolazione,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Permesso di domicilio UE/AELS,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 19 dicembre 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.326).
 
 
Fatti:
 
A. A.________, cittadino italiano, è arrivato nel nostro Paese a pochi mesi dalla nascita; dal 1994 è stato posto a beneficio di un permesso di domicilio. Preso atto delle condanne da lui subite, con decisione del 27 ottobre 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha revocato il permesso di soggiorno di cui disponeva, intimandogli di lasciare la Svizzera al momento della scarcerazione. Tale provvedimento è stato confermato su ricorso; dapprima dal Governo ticinese (30 maggio 2018), quindi dal Tribunale amministrativo (19 dicembre 2018, notifica avvenuta il 3 gennaio 2019).
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Contro il giudizio di quest'ultimo, il 4 febbraio 2019 A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale, chiedendone la riforma. Nel merito, fa valere un contrasto sia con l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) sia con la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20; dal 1° gennaio 2019, rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]). Domanda inoltre che gli venga riconosciuta l'assistenza giudiziaria. 
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
Presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Concerne infatti la revoca di un'autorizzazione che continuerebbe altrimenti ad avere effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
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Erwägung 2
 
2.1. Nel suo giudizio, il Tribunale amministrativo ticinese ha innanzitutto rilevato che l'accordo sulla libera circolazione delle persone non garantisce all'insorgente nessun diritto di soggiorno in Svizzera e non trova quindi applicazione.
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2.2. Dopo di che, ha osservato che dati sono ben due motivi di revoca (art. 62 cpv. 1 lett. b e art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI), che rispettato è pure il principio della proporzionalità e che a una conclusione più favorevole al ricorrente non porta l'art. 8 CEDU, poiché egli non si può richiamare nemmeno a tale norma e se anche ciò fosse possibile l'ingerenza sarebbe appunto proporzionata.
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3. Per quanto soddisfi all'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge sul Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg. e 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254), il ricorso risulta manifestamente infondato e può essere trattato secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF.
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3.1. La Corte cantonale ha scartato l'applicabilità dell'accordo sulla libera circolazione delle persone adducendo una motivazione precisa, con la quale l'insorgente, che ritiene invece di poterne beneficiare, non si confronta. Sia come sia - quand'anche egli si potesse prevalere dell'accordo citato, ciò che non va in definitiva approfondito - le condizioni previste dall'art. 5 allegato I sarebbero date.
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3.1.1. Secondo quest'ultima norma una condanna penale va infatti considerata motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo soltanto se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale che costituisce una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea).
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3.1.2. Senza il minimo dubbio, così è però anche per il giudizio che il ricorrente ha subito il 10 marzo 2016, con il quale la Corte delle assise criminali competente gli ha comminato una pena di quattro anni e tre mesi di detenzione, dopo averlo riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi e riciclaggio. Come indicato dal Tribunale amministrativo ticinese, alla base della stessa vi è in effetti (e tra le altre cose) la constatazione che fra il gennaio 2012 e il settembre 2014, l'insorgete ha acquistato, detenuto, trasportato, alienato e procurato in altro modo, senza esserne autorizzato, 3'476,36 g di eroina e 15 grammi di cocaina, quindi il compimento di reati estremamente gravi, che richiedono un apprezzamento della recidiva altrettanto severo (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).
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3.2. Nel contempo, sempre in ragione della condanna citata - cui se ne aggiungono però altre due, subite in precedenza (16 dicembre 2013: pena pecuniaria sospesa di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- per aggressione, commessa reiteratamente; 4 giugno 2014: pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.-- per vie di fatto e minacce) - e delle circostanze che vi hanno condotto, manifestamente dati sono anche i motivi di revoca previsti dall'art. 62 cpv. lett. b LStrI rispettivamente dall'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI.
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3.2.1. Una pena detentiva è infatti considerata di lunga durata ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno sospesa (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg. e 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).
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3.2.2. D'altra parte, appare altrettanto evidente che il compimento di atti come quelli alla base della condanna pronunciata il 10 marzo 2016 - perseguendo per altro un "mero fine di lucro, per guadagnare denaro con il minimo sforzo" - costituiscono anche una grave violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici e comportano una minaccia rilevante per la società (DTF 137 II 297consid. 3 pag. 302 segg.).
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3.3. Infine, con il proprio giudizio la Corte cantonale non ha neanche violato il principio della proporzionalità, il cui rispetto è imposto: da un lato, dall'art. 96 LStrI; d'altro lato, dall'art. 8 CEDU, cui il ricorrente può in principio richiamarsi a tutela della sua vita privata (cfr. la sentenza 2C_105/2017 dell'8 maggio 2018, destinata in parte alla pubblicazione, nella quale il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in relazione al diritto alla vita privata garantito dall'art. 8 CEDU).
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3.3.1. Come indicato nel querelato giudizio, nell'esaminare la proporzionalità di una misura di revoca come quella qui in discussione le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del soggiorno in Svizzera, il grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re 
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3.3.2. Ora, anche riguardo all'aspetto della proporzionalità le critiche ricorsuali sono solo frammentarie e quindi non conformi all'art. 42 LTF, che richiede un confronto con quanto rilevato nella sentenza impugnata. Come già anticipato, la ponderazione svolta dai Giudici ticinesi è ad ogni modo corretta, ragione per la quale alla stessa può essere integralmente rinviato anche in questa sede (art. 109 cpv. 3 LTF).
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4. Per quanto precede, il ricorso è respinto. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta siccome il gravame doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diventa priva d'oggetto.
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
 
Losanna, 14 febbraio 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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