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Informationen zum Dokument  BGer 6B_57/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_57/2019 vom 26.02.2019
 
 
6B_57/2019
 
 
Sentenza del 26 febbraio 2019
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Urs Hochstrasser,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Roberto Macconi,
 
4. D.________ SA,
 
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono (lesioni colpose gravi), anticipo delle spese giudiziarie,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il
 
7 dicembre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (n. 60.2018.170).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il 14 gennaio 2019 A.________ ha adito il Tribunale federale con un ricorso in materia penale avverso la sentenza emanata il 7 dicembre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Con decreto del 16 gennaio 2019 la ricorrente è stata invitata a fornire, entro il 31 gennaio 2019, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.--.
 
Con scritto del 31 gennaio 2019, adducendo l'impossibilità di verificare l'avvenuto pagamento dell'anticipo a causa dell'assenza della sua cliente, il patrocinatore dell'insorgente ha postulato una proroga del termine di 20 giorni. Constatato il mancato versamento dell'importo richiesto, mediante decreto del 5 febbraio 2019, alla ricorrente è stato assegnato un termine suppletorio scadente il 20 febbraio 2019 per provvedere al pagamento. Tale decreto precisava sia la natura improrogabile di detto nuovo termine sia le conseguenze della sua inosservanza, con esplicito richiamo all'art. 62 cpv. 3 LTF.
 
L'ultimo giorno del temine suppletorio, il patrocinatore della ricorrente ha domandato un'ulteriore proroga di 20 giorni, trovandosi ella all'estero.
 
 
2.
 
2.1. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF). Anche se quello di cui all'art. 62 cpv. 3 LTF costituisce un termine stabilito dal giudice e quindi di per sé prorogabile alle condizioni dell'art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi del tutto particolari e non prevedibili, il termine suppletorio è per sua natura improrogabile. Un secondo termine suppletorio entra in considerazione solo a titolo eccezionale e nella misura in cui la richiesta di ulteriore proroga esponga specificatamente quali particolari ragioni impediscano di rispettare il termine (v. sentenza 6B_71/2018 del 16 marzo 2018 consid. 2 e rinvii).
 
2.2. Il decreto del 5 febbraio 2019 non solo assegnava alla ricorrente un termine suppletorio della durata postulata, ma ne rilevava pure il carattere improrogabile. A sostegno della sua seconda istanza di proroga, l'insorgente non ha addotto nuove particolari e non prevedibili ragioni atte a giustificare un'ulteriore ed eccezionale dilazione del termine entro il quale fornire l'anticipo richiesto, precisato che il suo soggiorno all'estero non costituisce un simile motivo.
 
3. Non essendo stato versato l'anticipo delle spese giudiziarie entro il termine suppletorio impartito, non è possibile entrare nel merito del ricorso che dev'essere dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF. La decisione di inammissibilità può essere emanata nella procedura semplificata giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica accordare ripetibili agli opponenti (art. 68 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 26 febbraio 2019
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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