BGer 6B_949/2018 | |||
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BGer 6B_949/2018 vom 26.02.2019 |
6B_949/2018 |
Sentenza del 26 febbraio 2019 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Jametti, Muschietti,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Khouloud Ramella Matta Nassif,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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opponente.
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Oggetto
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Grave infrazione alle norme della circolazione,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 7 agosto 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2017.311, 17.2018.3).
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Fatti: | |
A. Il 10 novembre 2015, alle ore 05.37, in territorio di Airolo, A.________ è incorso in un controllo della velocità mentre circolava in autostrada in direzione nord, alla guida di un'autovettura Porsche. L'apparecchio radar ha rilevato una velocità punibile di 157 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 7 km/h) su un tratto autostradale in cui, per la presenza di un cantiere, vigeva un limite di velocità di 80 km/h.
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B. Per questi fatti, con sentenza del 16 ottobre 2017 la Corte delle assise correzionali di Leventina lo ha dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione secondo l'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di dodici mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La pena era interamente aggiuntiva a quella inflittagli con decreto di accusa del 12 gennaio 2016 dal Ministero pubblico del Canton Nidwaldo, concernente una condanna per grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr.
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C. Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha respinto l'appello con sentenza del 7 agosto 2018, confermando il giudizio di primo grado.
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D. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 21 settembre 2018 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di essere prosciolto dall'imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione. In via subordinata, postula l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 2 dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale, del 22 maggio 2008 (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1) e degli art. 3, 6 e 10 CPP, 5 e 32 Cost. e 6 CEDU.
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E. Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. Con decreto presidenziale dell'11 ottobre 2018 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
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Diritto: | |
1. Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.
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Erwägung 2 | |
2.1. In questa sede, il ricorrente contesta esclusivamente il valore probatorio della misurazione della velocità. Sostiene che la Corte cantonale avrebbe negato a torto la necessità di una verifica della formazione e delle conoscenze specialistiche dell'agente che ha elaborato i dati del controllo della velocità. Richiama al riguardo le esigenze richieste dall'art. 2 cpv. 3 OOCCS-USTRA, rilevando che l'identità dell'agente non risulterebbe dagli atti. Rimprovera ai precedenti giudici di avere accertato in modo arbitrario ch'egli aveva ammesso i fatti dinanzi al Procuratore pubblico (PP) e al Giudice di primo grado. Sostiene di avere invero contestato dinanzi alla polizia il risultato del rilevamento tecnico della velocità, dichiarando di non conoscere il radar, il suo meccanismo e la sua taratura. Adduce che questa contestazione sarebbe stata mantenuta anche negli interrogatori successivi sia davanti al magistrato inquirente, ove avrebbe confermato il verbale di polizia, sia al processo, in cui avrebbe solo ammesso in modo generico un eccesso di velocità. Secondo il ricorrente, in tali condizioni si sarebbe imposto di accertare le competenze dell'agente in questione.
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2.2. Giusta l'art. 106 cpv. 1 LCStr, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della LCStr e designa le autorità competenti per eseguirla. Può autorizzare l'Ufficio federale delle strade (USTRA) a disciplinare i particolari. Sulla base di questa delega di competenza, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale, del 28 marzo 2007 (OCCS; RS 741.013). L'art. 9 cpv. 1 lett. a OCCS prevede segnatamente che, per controllare la velocità, vadano impiegati nella misura del possibile ausili tecnici. Secondo l'art. 9 cpv. 2 OCCS, per i controlli mediante ausili tecnici, l'USTRA disciplina, d'intesa con l'Istituto federale di metrologia (METAS), l'esecuzione e la procedura (lett. a) come pure i requisiti dei sistemi e dei tipi di misurazione nonché i margini tecnici di tolleranza (lett. b). L'USTRA definisce inoltre le esigenze poste al personale incaricato del controllo e della valutazione (art. 9 cpv. 3 OCCS). In applicazione di queste disposizioni, detto Ufficio ha emanato il 22 maggio 2008 l'OOCCS-USTRA e le istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale. L'impiego dei sistemi di misurazione presuppone la competenza di personale formato (cfr. art. 2 cpv. 2 OOCCS-USTRA). L'art. 2 cpv. 3 OOCCS-USTRA prevede che il personale incaricato del controllo e della valutazione dei dati deve possedere le necessarie conoscenze specialistiche teoriche e pratiche relative al tipo e al sistema di misurazione, all'esecuzione della misurazione in questione e alla valutazione dei dati ricavati (lett. a); deve inoltre essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere le attività di controllo e di valutazione (lett. b).
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2.3. Come visto, il ricorrente solleva dubbi sulla validità della misurazione, adducendo che l'identità dell'agente che ha elaborato e valutato i dati del controllo radar non risulterebbe dagli atti, sicché non sarebbe stato dimostrato che lo stesso disponeva delle conoscenze specialistiche richieste dall'art. 2 cpv. 3 lett. a OOCCS-USTRA. Sostiene che la Corte cantonale avrebbe rifiutato a torto di approfondire tali aspetti fondandosi sull'accertamento arbitrario secondo cui egli aveva chiaramente ammesso i fatti. Adduce di avere contestato le risultanze del rilevamento tecnico della velocità nell'ambito dell'interrogatorio dell'8 marzo 2016 dinanzi alla polizia.
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In tale verbale d'interrogatorio, rispondendo alla domanda dell'agente di polizia, il ricorrente ha dichiarato di non accettare il risultato della misurazione siccome non conosceva "il radar, il suo meccanismo e la sua taratura". La sua obiezione riguardava quindi la mancata conoscenza del sistema di misurazione della velocità, non di per sé le competenze degli agenti che avevano eseguito il controllo e la valutazione dei dati registrati dall'apparecchio. Successivamente, nel verbale di interrogatorio del 17 agosto 2016 dinanzi al PP, il ricorrente ha ammesso di essersi reso autore "dell'eccesso di velocità registrato dal radar TraffiStar SR590 in 157 km/h (dedotto il margine di tolleranza) sui prescritti 80 km/h esistenti in loco". In quella sede, la patrocinatrice del ricorrente ha ricevuto dal PP copia di tutti gli atti componenti l'incarto. Vi figurava il rapporto di polizia, comprendente il certificato di verificazione concernente l'apparecchio radar Robot TraffiStar SR590, S. Nr. 593-077/71316, METAS 430819, valido fino al 31 agosto 2016, nonché il verbale di controllo della velocità e la documentazione fotografica relativa all'infrazione litigiosa. Tali documenti specificano le caratteristiche del sistema di misurazione utilizzato nella fattispecie e le verifiche cui è stato sottoposto. Nel verbale di controllo della velocità, è inoltre indicato con il numero di matricola l'agente che ha eseguito l'elaborazione dei dati. Avuta conoscenza di questi atti, il ricorrente non ha sollevato obiezioni al riguardo e ha rinunciato a presentare istanze probatorie. Non ha in particolare chiesto di svolgere ulteriori accertamenti sull'identità dell'agente che aveva elaborato i dati, né ha sollevato dubbi sulla sua formazione. Né il ricorrente ha contestato la conformità del radar ai requisiti legali: non ha quindi confermato l'obiezione invocata dinanzi alla polizia in relazione con la sua mancata conoscenza del sistema di misurazione della velocità.
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Nemmeno al processo sono state presentate istanze probatorie. In quella sede, alla domanda del Presidente che gli chiedeva se riconosceva i fatti addebitatigli, rispettivamente l'accusa di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, il ricorrente ha risposto affermativamente, precisando che riconosceva di avere avuto una velocità elevata, ma di non pensare che fosse così grave. Ha dichiarato di essersi reso conto della presenza di un cantiere, ma di avere pensato che su quel tratto autostradale fosse consentita una velocità di 100 km/h. La Corte cantonale ha valutato in modo sostenibile questa dichiarazione, ritenendo che la precisazione relativa alla supposizione di una minore gravità dell'infrazione non era riferita dal ricorrente alla velocità misurata dall'apparecchio, bensì all'entità del superamento, giacché egli pensava di potere circolare a 100 km/h (e non a 80 km/h conformemente al limite segnalato). Questa valutazione è scevra d'arbitrio ove si consideri altresì che dinanzi al PP il ricorrente aveva riconosciuto l'eccesso registrato dal radar in 157 km/h.
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La patrocinatrice del ricorrente ha invocato soltanto nell'arringa difensiva il mancato accertamento dell'identità dell'agente e delle sue conoscenze specialistiche riguardo alla valutazione dei dati del controllo di velocità. Ha sostenuto che, in tale circostanza, i presupposti dell'art. 2 cpv. 3 lett. a OOCCS-USTRA non potrebbero essere considerati adempiuti e che ciò avrebbe comportato il proscioglimento del ricorrente. A torto. Come visto, il ricorrente non ha mai chiesto di assumere prove volte a chiarire l'identità e la formazione dell'agente incaricato dell'elaborazione dei dati. Dopo avere avuto accesso agli atti concernenti il sistema di misurazione, egli non ha formulato istanze probatorie allo scopo di delucidare determinati aspetti tecnici relativi al radar impiegato e alle procedure di controllo. Non ha contestato la conformità dell'apparecchio ai requisiti legali né ha chiesto maggiori accertamenti con riferimento alle competenze tecniche dell'agente, indicato con il suo numero di matricola nel verbale di controllo dell'apparecchio. In questa sede egli postula, in via subordinata, che gli atti siano rinviati alla Corte cantonale affinché sia accertato l'adempimento dei presupposti dell'art. 2 cpv. 3 OOCCS-USTRA. Il principio della buona fede, sancito nella procedura penale dall'art. 3 cpv. 2 lett. a CPP con riguardo non solo alle autorità penali ma anche alle parti (DTF 143 IV 117 consid. 3.2), avrebbe tuttavia imposto di formulare già nel procedimento cantonale la richiesta di assumere ulteriori prove volte ad accertare le conoscenze specialistiche dell'agente in questione. Da questo principio deriva infatti il divieto del comportamento contraddittorio, che impedisce di sottacere all'istanza inferiore un'obiezione giuridicamente rilevante e di farla valere unicamente nella procedura ricorsuale, dopo l'emanazione di una decisione sfavorevole (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406). La richiesta di delucidare le conoscenze specialistiche dell'agente, formulata dal ricorrente nel gravame in esame, dopo avere rinunciato dinanzi a tutte le istanze cantonali a presentare istanze probatorie e dopo avere riconosciuto l'eccesso di velocità rilevato dal radar, risulta contraria al principio della buona fede.
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Nelle esposte circostanze, accertando che il ricorrente era circolato alla velocità rilevata dall'apparecchio radar, la Corte cantonale non ha quindi violato né il divieto dell'arbitrio né il diritto federale. Essa non ha nemmeno violato il principio "in dubio pro reo", che nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 138 V 74 consid. 7).
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3. Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 febbraio 2019
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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