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Informationen zum Dokument  BGer 2C_227/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_227/2019 vom 08.03.2019
 
 
2C_227/2019
 
 
Sentenza dell'8 marzo 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Zünd, Giudice presidente,
 
Donzallaz, Stadelmann,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per
 
motivi di cura,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 gennaio 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.463).
 
 
Fatti:
 
A. Il 18 novembre 2015 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso presentato da A.________, cittadino italiano (1959), contro la risoluzione governativa del 30 settembre 2015 che confermava la decisione del 18 novembre 2014 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che revocava il suo permesso di dimora UE/AELS. La Corte cantonale ha osservato che l'insorgente non poteva invocare alcuno dei diritti sgorganti dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e che né la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20; dal 1° gennaio 2019, rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]) né il principio della proporzionalità né, infine, l'art. 8 CEDU, qualora applicabile, erano stati disattesi. Questo giudizio è stato confermato su ricorso dal Tribunale federale con sentenza 2C_1153/2015 dell'11 gennaio 2016.
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B. Il 30 giugno 2016 la Sezione della popolazione, fondandosi tra l'altro sul preavviso negativo del medico cantonale, ha respinto l'istanza sottopostale il 21 aprile 2016 da A.________ volta al rilascio di un permesso di dimora per motivi di cura. Detto rifiuto è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 5 luglio 2017, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 18 gennaio 2019. La Corte cantonale ha osservato innanzitutto che l'ALC non garantiva a A.________ nessun diritto di soggiorno in Svizzera e non trovava quindi applicazione. Esaminando poi il caso dal profilo del diritto interno ha aggiunto che nemmeno le esigenze poste dall'art. 29 LStrI per accordare un permesso di dimora per motivi di cura erano adempiute. Infine ha rilevato che le patologie di cui soffriva l'interessato (problemi cardiaci, depressione) potevano senz'altro essere curate in Italia rispettivamente che egli poteva nell'ambito di soggiorni turistici continuare il suo percorso terapeutico nel nostro Paese e fare capo ai suoi medici curanti attuali.
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C. Il 28 febbraio 2019 A.________ ha depositato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che gli venga rilasciato un permesso di dimora per motivi di cura. Domanda di essere dispensato dal dovere versare un anticipo per le spese giudiziarie.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto:
 
1. 
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1.1. Quando, come nel caso concreto, il ricorrente, poiché cittadino italiano, ha in via di principio un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno in base all'ALC, il Tribunale federale entra in materia sul ricorso nonostante l'art. 83 lett. c n. 2 LTF e tratta la questione dell'effettivo diritto di soggiorno come aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329).
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1.2. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
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1.3. Per quanto concerne invece l'applicazione del diritto interno va osservato che l'art. 29 LStrI è una norma a carattere potestativo, dalla quale non può essere dedotto alcun diritto al rilascio di un permesso. In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF al riguardo il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.
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Erwägung 2
 
2.1. Richiamate le disposizioni applicabili e la giurisprudenza determinante il Tribunale cantonale amministrativo ha dettagliatamente spiegato nella sentenza querelata perché l'ALC non trovava applicazione nella fattispecie, non potendo il ricorrente richiamarvisi né come lavoratore, né per cercare un impiego, né quale persona che non svolgeva nessuna attività economica né perché avrebbe maturato un diritto alla pensione. Ha poi spiegato più precisamente perché le esigenze poste dall'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. a e b del Regolamento CEE n. 1251/70 per potere beneficiare del diritto di rimanere in Svizzera in seguito ad inabilità permanente al lavoro (ossia che l'incapacità dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale dava diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico dello Stato e che il lavoratore disponeva ancora di tale statuto quando si verificava l'incapacità) non erano soddisfatte in concreto. La domanda di rendita d'invalidità presentata dall'insorgente nel 2007 era stata definitivamente respinta nel 2010 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Inoltre egli non beneficiava più dello statuto di lavoratore al momento in cui aveva inoltrato le nuove richieste di rendita nel 2012, 2015 e 2016 né di un permesso di soggiorno, il suo essendo stato revocato nel novembre 2014 (sentenza cantonale pag. 6 a 10, consid. 3 e 4).
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2.2. Di fronte a quest'analisi dettagliata e particolareggiata il ricorrente si limita ad affermare che egli ha il diritto di risiedere in Svizzera, siccome è inabile al lavoro, come peraltro riconosciuto dalle autorità italiane che gli erogano da tempo une rendita mensile di invalidità, che le patologie di cui soffre dal 2005 sono iniziate proprio quando era lavoratore dipendente, che la sua prima richiesta di rendita d'invalidità risale al luglio 2007 e che essendosi il suo stato di salute aggravato egli ha presentato una nuova domanda nel luglio 2018. Una simile argomentazione, ai limiti dell'ammissibilità (per le esigenze di allegazione e di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, vedasi DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254), non è all'evidenza idonea a dimostrare che l'apprezzamento effettuato dalla Corte cantonale disattende l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, segnatamente l'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. a e b del Regolamento CEE n. 1251/70. Al contrario la ponderazione svolta dalla citata autorità appare ad ogni modo corretta, motivo per cui si rinvia ai pertinenti considerandi contenuti nella sentenza querelata (art. 109 cpv. 3 LTF), ai quali ci si allinea.
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2.3. In base alle circostanze evocate e per quanto ammissibile, il ricorso si rivela manifestamente infondato e va quindi respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 LTF.
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3. La domanda di esonero dal dovere versare un anticipo per le spese, intesa quale domanda di assistenza giudiziaria, non può trovare accoglimento, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Si terrà comunque conto della sua situazione finanziaria nel fissare le spese che verranno poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie ridotte di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
 
Losanna, 8 marzo 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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