BGer 1C_562/2018 | |||
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BGer 1C_562/2018 vom 02.04.2019 |
1C_562/2018 | |
Decreto del 2 aprile 2019
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I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Muschietti, in qualità di
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Giudice dell'istruzione,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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tutti patrocinati dall'avv. Mattia Bordignon e dalla
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MLaw Fabiana Ferrari,
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ricorrenti,
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contro
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D.________AG,
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patrocinata dall'avv. Lorenzo Marazzotta,
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opponente,
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Municipio di X.________,
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Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Oggetto
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Licenza edilizia per la posa di un impianto per la
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telefonia mobile,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 settembre 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (incarto
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n. 52.2016.466).
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Considerando: | |
che, con sentenza del 14 settembre 2018, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso presentato da A.________, B.________, C.________ e altre persone contro una decisione con cui il Consiglio di Stato ha accolto un'impugnativa di D.________AG avverso una risoluzione del Municipio di X.________, che aveva negato la licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile;
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che A.________, B.________ e C.________ hanno impugnato questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale del 25 ottobre 2018, chiedendo di annullarla e di confermare il diniego della licenza edilizia;
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che, su istanza dei ricorrenti, con decreti del 19 novembre 2018 e del 25 febbraio 2019 la procedura ricorsuale è stata sospesa dal Giudice dell'istruzione, dapprima fino al 18 febbraio 2019 e in seguito fino al 31 marzo 2019;
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che con scritto del 27 marzo 2019 le parti hanno comunicato congiuntamente di avere raggiunto un accordo nel senso che l'opponente ritira la domanda di costruzione oggetto del gravame e rinuncia alla licenza edilizia, e che le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate, mentre le ripetibili sono compensate;
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che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione (art. 32 cpv. 2 LTF);
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che l'accordo tra le parti comporta la rinuncia al progetto edilizio litigioso e rende pertanto privo d'oggetto il ricorso, ciò che implica quindi lo stralcio dai ruoli della causa in esame;
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che, secondo l'art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Tribunale federale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che pone fine alla lite;
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che in considerazione della suddetta comunicazione congiunta delle parti si giustifica di non prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF) e di non assegnare ripetibili della sede federale;
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per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: | |
1. Il ricorso è divenuto privo di oggetto e la causa 1C_562/2018 è stralciata dai ruoli.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di X.________, all'Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 aprile 2019
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
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Muschietti Gadoni
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