BGer 6B_396/2019 | |||
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BGer 6B_396/2019 vom 05.04.2019 |
6B_396/2019 |
Sentenza del 5 aprile 2019 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere,
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ricorso contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.7).
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Considerando: | |
che A.________ ha presentato il 18 e il 25 ottobre 2018 al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di tre persone attive presso il Centro psico-educativo di Lugano per diverse ipotesi di reati che sarebbero stati commessi ai danni di suo figlio;
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che, con decisione del 13 dicembre 2018, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere;
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che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, con sentenza dell'11 febbraio 2019, la CRP ha ritenuto tardivo il reclamo e l'ha quindi dichiarato irricevibile;
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che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 25 marzo 2019 al Tribunale federale;
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che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
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che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
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che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
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che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione della tardività del reclamo e della sua conseguente irricevibilità, nonché, eventualmente, al mancato adempimento dei presupposti per una restituzione del termine giusta l'art. 94 CPP;
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che sarebbe quindi spettato al ricorrente spiegare, con una motivazione specifica, per quali ragioni il suo reclamo dinanzi alla Corte cantonale sarebbe stato tempestivo;
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che, in questa sede, egli si limita a criticare genericamente l'operato delle autorità cantonali, ma non si esprime puntualmente sulla tempestività del suo reclamo dinanzi alla CRP e sull'eventuale adempimento dei requisiti per una restituzione del termine;
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che la sua argomentazione esula quindi dall'oggetto del litigio ed è di conseguenza inammissibile;
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che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 5 aprile 2019
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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