BGer 5A_327/2019 | |||
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BGer 5A_327/2019 vom 01.05.2019 |
5A_327/2019 |
Sentenza del 1° maggio 2019 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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Fiduciaria C.________ SA,
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opponente,
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Ufficio di esecuzione di Lugano.
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Oggetto
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avviso di pignoramento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2019
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dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.23).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Con sentenza 16 gennaio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso presentato da A.A.________ e B.A.________ avverso due avvisi di pignoramento emessi nelle esecuzioni promosse dalla Fiduciaria C.________ SA nei loro confronti, facendo ordine all'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) di azzerare le spese di rigetto dell'opposizione computate per errore nelle spese esecutive.
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Il 20 marzo 2019 l'UE ha quindi emesso d'ufficio due conteggi indicanti in fr. 188.75 l'importo totale dovuto in ciascuna delle esecuzioni.
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Con sentenza 4 aprile 2019 l'autorità di vigilanza ha dichiarato inammissibile un ulteriore ricorso 27 marzo 2019 introdotto dai coniugi A.________, osservando che le esecuzioni non possono essere né sospese né annullate (considerato che le sue precedenti decisioni, segnatamente quella del 16 gennaio 2019, sono ormai definitive), che il pignoramento non può essere annullato (dato che non è ancora stato eseguito) e che la via d'impugnazione dell'art. 17 LEF non è aperta avverso i conteggi 20 marzo 2019 (poiché essi hanno un valore meramente informativo e non sono atti ufficiali destinati a far proseguire o chiudere le esecuzioni dirette contro i ricorrenti).
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2. Con ricorso 23 aprile 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza 4 aprile 2019 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. I ricorrenti hanno inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio " per la reiterazione del difetto di gestione e valutazione giudiziaria già commesso in passato ".
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Non sono state chieste determinazioni.
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Con il medesimo allegato A.A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza emanata il 4 aprile 2019 dall'autorità di vigilanza. Tale rimedio è stato trattato separatamente (v. sentenza 5A_326/2019 pronunciata in data odierna).
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3. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2). La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.
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4. | |
4.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in cui non censura la predetta sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì discute questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre autorità in cause distinte).
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4.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
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I ricorrenti ritengono in sostanza che le esecuzioni promosse dall'opponente sarebbero inficiate da vari vizi di procedura, di trascrizione e di calcolo. Il loro rimedio si esaurisce tuttavia in una confusa e generica contestazione del giudizio cantonale, senza alcun serio confronto con i dettagliati e pertinenti ragionamenti dell'autorità di vigilanza, e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
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5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.
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La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
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La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è invece pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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4. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 1° maggio 2019
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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