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Informationen zum Dokument  BGer 2C_353/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_353/2019 vom 21.05.2019
 
 
2C_353/2019
 
 
Sentenza del 21 maggio 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Giudice presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Permesso di dimora UE/AELS,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 marzo 2019
 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.23).
 
 
Fatti:
 
A. Con sentenza del 22 marzo 2019 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato l'11 gennaio 2019 da A.________, cittadina italiana, contro la risoluzione governativa del 12 dicembre 2018 che confermava la decisione del 13 marzo 2018 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che le negava il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS. Benché il termine impartitole per pagare l'anticipo richiesto per le spese giudiziarie fosse stato prorogato tre volte, l'ultima volta con la comminatoria dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento (art. 47 LPAmm; RL/TI 165.100), l'importo chiesto non era stato versato.
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B. L'11 aprile 2019 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso nel quale contesta sia la decisione del Consiglio di Stato del 12 dicembre 2018 che quella della Sezione della popolazione che le rifiuta il permesso di dimora.
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Il 16 aprile 2019 il Tribunale federale ha informato la ricorrente che il suo gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e l'ha invitata a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere, cioè entro il 13 maggio 2019 (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con gli art. 46 cpv. 1 lett. a e art. 48 cpv. 1 LTF). La ricorrente non ha dato seguito alla richiesta.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto:
 
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).
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Erwägung 2
 
2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF - applicabile alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2D_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
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2.2. Sebbene oggetto di giudizio possa essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame presentato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, la procedura ha preso avvio dal rifiuto di concedere alla ricorrente un permesso di dimora UE/AELS. È quindi di principio ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, siccome la ricorrente, cittadina italiana, può appellarsi all'ALC (RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (sentenza 2C_477/2015 del 29 maggio 2015 consid. 2.2. con rinvio).
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2.3. In ragione dell'effetto devolutivo dei gravami sin qui interposti, la ricorrente è legittimata a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. In quanto chiede il rilascio di un permesso di dimora tale conclusione è inammissibile (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
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2.4. L'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per mancato versamento dell'anticipo chiesto per le spese giudiziarie, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).
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2.5. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di precisazioni puntuali sulla situazione della ricorrente. Nulla contiene invece riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) della conseguenza che deriva dalla mancata osservanza del termine accordato per versare un anticipo delle presunte spese processuali, cioè l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale (art. 47 cpv. 3 LPAmm). Esso sfugge pertanto ad un esame di merito.
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2.6. A titolo abbondanziale va aggiunto che un ricorso contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 seg. e 118 Ib 134 consid. 2 pag. 136).
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2.7. Infine la ricorrente non fa valere dinanzi a questa Corte elementi che permetterebbero di trattare il suo gravame alla stregua di un'istanza di restituzione in intero dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.
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2.8. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.
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3. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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 Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
 
Losanna, 21 maggio 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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