BGer 2C_422/2019 | |||
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BGer 2C_422/2019 vom 28.05.2019 |
2C_422/2019 |
Sentenza del 28 maggio 2019 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Zünd, Giudice presidente,
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Aubry Girardin, Stadelmann,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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entrambi patrocinati dagli avv. Rocco Taminelli,
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Vinh Giang e da MLaw Matteo Genovini,
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ricorrenti,
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contro
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Ispettorato scolastico del I circondario,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Oggetto
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Acceleramento del percorso scolastico in prima elementare (anticipo delle spese processuali),
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ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata
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il 25 aprile 2019 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.165).
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Fatti: | |
A. Con sentenza del 25 aprile 2019 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame sottopostogli dai coniugi B.________ e A.________ contro la risoluzione del 20 marzo 2019 del Consiglio di Stato ticinese che confermava la decisione emanata il 21 dicembre 2018 dall'Ispettorato scolastico del I Circondario la quale respingeva la loro richiesta di accelerazione del percorso scolastico del figlio C.________.
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A sostegno del proprio giudizio il Giudice delegato ha osservato che il 3 aprile 2019, in applicazione dell'art. 47 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL/TI 165.100), aveva assegnato ai ricorrenti un termine con scadenza al 19 aprile 2019 per versare un anticipo per le presunte spese processuali, con la comminatoria dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento nel termine assegnato. Siccome gli interessati non avevano provveduto a pagare l'anticipo richiesto entro il termine stabilito, il gravame andava pertanto dichiarato inammissibile.
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B. Il 6 maggio 2019, con un unico atto, B.________ e A.________ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiedono che la sentenza cantonale sia annullata e gli atti rinviati al Tribunale cantonale amministrativo affinché venga fissato loro un termine suppletorio per pagare l'anticipo delle spese giudiziarie richieste. Adducono, in sostanza, la violazione del principio della legalità e del loro diritto di essere sentiti.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio, soltanto la produzione di alcuni atti dell'inserto del Tribunale cantonale amministrativo.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
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1.2. Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico, come nella presente fattispecie, è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Il presente allegato ricorsuale è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ed è dato anche un interesse dei ricorrenti ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF). Il gravame è di conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato contemporaneamente è, di conseguenza, inammissibile (art. 113 LTF).
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1.3. La procedura davanti al Tribunale federale può riguardare solo la questione dell'inammissibilità del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, a causa del mancato pagamento in tempo utile dell'importo domandato a titolo di garanzia delle spese processuali, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. In questo contesto, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale sono considerati lesi e di esporre le relative censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41 e rispettivi rinvii).
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1.4. Nella misura in cui i ricorrenti si dilungano nel loro gravame sulla richiesta, respinta in prima istanza dall'Ispettorato scolastico, di accelerazione del percorso scolastico del loro figlio C.________, la problematica esula dall'oggetto del contendere e non può quindi essere approfondita. Un ricorso contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa infatti le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (DTF 125 V 335 consid. 1a pag. 336 seg.; 118 Ib 134 consid. 2 pag. 135 seg.).
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1.5. Richiamandosi agli art. 104 LTF e 37 LPAmm (a torto per quanto concerne quest'ultimo disposto, applicandosi lo stesso soltanto in sede cantonale), i ricorrenti chiedono, a titolo di misura provvisionale, che venga costituito un gruppo operativo al fine di valutare se le capacità cognitive e attitudinali del loro figlio impongono l'accelerazione del percorso scolastico richiesta. Ora, come appena accennato, oggetto di giudizio dinanzi a questa Corte è unicamente la decisione d'inammissibilità emessa dal Tribunale cantonale amministrativo e, quindi, l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale: la domanda esula dall'oggetto del litigio e va respinta.
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Erwägung 2 | |
2.1. I ricorrenti rimproverano al Tribunale cantonale amministrativo di avere applicato erroneamente nei loro confronti la comminatoria di cui all'art. 47 cpv. 3 LPAmm. Affermano che tale capoverso si applicherebbe unicamente alla parte ricorrente non dimorante in Ticino (allorché loro vi sono domiciliati) o in mora con il pagamento delle tasse (ciò che non è il loro caso). A loro avviso soltanto il quarto capoverso della citata disposizione varrebbe nei loro confronti. Ora il medesimo non contempla alcuna comminatoria. La decisione impugnata, in assenza di una esplicita base legale per potere dichiarare il loro ricorso inammissibile in caso di mancato ossequio del termine fissato per procedere al pagamento dell'anticipo, disattenderebbe pertanto il principio della legalità (art. 5 Cost.).
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2.2. Posto il principio secondo cui l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, averne disciplinato le modalità (cpv. 1) ed avere precisato quando vi è responsabilità solidale per il pagamento delle spese (cpv. 2), l'art. 47 LPAmm sancisce che l'autorità di ricorso può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte e gli assegna un congruo termine per il pagamento, non sospeso dalle ferie, con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso (cpv. 3). Viene poi detto che l'anticipo per le presunte spese processuali è dovuto in ogni caso nella procedura davanti al Tribunale cantonale amministrativo e che se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale può nondimeno rinunciare in tutto o in parte ad esigerlo (cpv. 4 prima e seconda frase). I capoversi successivi regolamentano poi come vanno prestate determinate spese legate all'istruttoria (cpv. 5) e quando le spese possono essere addossate agli enti pubblici ed organismi incaricati di compiti di diritto pubblico (cpv. 6).
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2.3. Dal tenore della norma suesposta discende che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la stessa contiene una sufficiente base legale per la comminatoria dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento dell'anticipo delle spese nel termine assegnato. Il terzo capoverso pone infatti la regola di quando l'autorità di ricorso può chiedere un anticipo delle spese (ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento delle imposte) e le modalità di esecuzione di tale versamento (congruo termine - non sospeso dalle ferie - irricevibilità in caso di mancato rispetto del termine), mentre il quarto capoverso specifica invece che nei procedimenti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo detto anticipo va sempre chiesto, essendo peraltro ovvio che le modalità di esecuzione rimangono sempre le stesse (congruo termine - non sospeso dalle ferie - irricevibilità in caso di mancato ossequio della scadenza fissata). In altre parole, il quarto capoverso si limita a specificare che dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo l'anticipo delle spese è sempre chiesto, allorché dinanzi alle altre autorità di ricorso (cpv. 3) lo stesso può essere esatto solo in situazioni determinate, mentre la maniera in cui detto anticipo dev'essere prestato rimane sempre la stessa. Al riguardo va osservato che la diversa soluzione avanzata dai ricorrenti (secondo cui una comminatoria d'irricevibilità per ricorrenti dimoranti e non in mora con il pagamento delle imposte non si giustificherebbe avendo il Tribunale sempre la possibilità di ottenere il pagamento) non è niente altro che una semplice affermazione, non meglio corroborata. Su questo punto, il ricorso manifestamente infondato, va respinto.
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2.4. I ricorrenti si dolgono del fatto che, per decisione della Corte cantonale, il termine per il pagamento dell'anticipo richiesto non era sospeso dalle ferie giudiziarie e che, contrariamente ad altre leggi federali di procedura che, come gli art. 10 cpv. 3 LTF (recte l'art. 62 cpv. 3 LTF) o 101 cpv. 3 CPC (RS 272), non è previsto di concedere un termine suppletorio prima di pronunciare la non entrata in materia. Sul primo punto va osservato che non è l'autorità bensì la legge che prevede espressamente che il termine accordato per versare l'anticipo delle spese richiesto non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 47 cpv. 3 LPAmm; vedasi anche l'art. 16 cpv. 3 LPAmm). Per quanto concerne invece la non concessione di un termine suppletorio, va osservato che, oltre al fatto che si tratta di una scelta del legislatore cantonale, la quale appare tutt'altro che improponibile e invero del tutto condivisibile (sulla nozione dell'arbitrio, cfr. DTF 139 I 149 consid. 3.1 pag. 155; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; sentenza 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.4), gli argomenti avanzati (art. 42 e 106 LTF) non sono idonei a rimetterla in discussione. In proposito il gravame sfugge ad un esame di merito.
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2.5. Infine, in quanto i ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto di essere sentiti, asserendo che la Corte cantonale avrebbe dovuto interpellarli prima di emanare una decisione a loro sfavorevole, la censura, ai limiti della temerarietà, va respinta. In effetti la decisione incidentale del 3 aprile 2019 indicava chiaramente le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine fissato per versare l'anticipo delle spese, ossia che il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile.
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A titolo abbondanziale va osservato che i ricorrenti, patrocinati da un avvocato (certamente a conoscenza delle esigenze poste dalla procedura cantonale, segnatamente in materia di richiesta di anticipo delle spese), avevano sempre la possibilità, prima della scadenza del termine in questione, di chiederne una proroga nell'ipotesi in cui fossero confrontati a difficoltà finanziarie per provvedervi o, addirittura, di domandare il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ciò che non è stato fatto.
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3. Visto quanto precede il ricorso in materia di diritto pubblico si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto.
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4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.
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2. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
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3. Le spese giudiziarie complessive di fr. 1'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
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4. Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, all'Ispettorato scolastico del I circondario, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 28 maggio 2019
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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