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Informationen zum Dokument  BGer 5A_406/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_406/2019 vom 03.06.2019
 
 
5A_406/2019
 
 
Sentenza del 3 giugno 2019
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Xenia Peran,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________AG,
 
2. Confederazione Svizzera,
 
3. Stato del Cantone Ticino,
 
entrambi patrocinati dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino,
 
opponenti,
 
Ufficio di esecuzione di Lugano.
 
Oggetto
 
pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2019
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.78).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Nelle esecuzioni promosse da B.________AG, dalla Confederazione svizzera e dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso gli avvisi di pignoramento tra il 17 ed il 30 agosto 2018.
 
Con sentenza 23 aprile 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso introdotto da A.________ avverso tali avvisi di pignoramento. Secondo la Corte cantonale, le critiche rivolte contro il pignoramento stesso sono prive d'oggetto dato che non è ancora stato eseguito, mentre la richiesta di annullare l'avviso di pignoramento nell'esecuzione promossa da B.________AG va respinta dato che tale creditrice ha prodotto, con la domanda di continuazione dell'esecuzione, la proposta di giudizio del Giudice di pace del Circolo di Lugano Est del 20 giugno 2018 con cui l'escussa è stata condannata a pagarle fr. 4'403.-- (oltre interessi e spese) e che l'opposizione dell'escussa è stata rigettata in via definitiva. L'autorità di vigilanza ha infine osservato che la partenza dell'escussa per l'estero, notificata il 4 ottobre 2018, non ha influito sulla validità delle esecuzioni, dato che gli avvisi di pignoramento le sono stati notificati prima (art. 53 LEF).
 
2. Con ricorso in materia civile 16 maggio 2019 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nel rimedio all'esame la ricorrente lamenta la violazione degli art. 53 e 80 LEF, 9, 29 e 30 Cost. e 6 CEDU. Ella solleva nuovamente " l'eccezione d'incompetenza territoriale " per effetto del suo trasferimento all'estero e ribadisce che l'esecuzione promossa da B.________AG si fonderebbe su una decisione non definitiva e non regolarmente notificata. La ricorrente ripropone quindi in sostanza le censure già sollevate dinanzi all'autorità di vigilanza, limitandosi però ad apoditticamente e genericamente contestare quanto stabilito dai Giudici cantonali. Il suo gravame non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 3 giugno 2019
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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