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Informationen zum Dokument  BGer 5A_470/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_470/2019 vom 17.06.2019
 
 
5A_470/2019
 
 
Sentenza del 17 giugno 2019
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 maggio 2019
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2019.1).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con sentenza 9 agosto 2018 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha segnatamente condannato A.________ a versare all'ex moglie B.________, in liquidazione del regime dei beni, fr. 245'000.-- (oltre interessi del 5 % dal passaggio in giudicato della sentenza). Mediante ricorso datato 20 settembre 2018 A.________ ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale federale. Con decreto 15 ottobre 2018 il Tribunale federale ha respinto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso (istanza che comunque non concerneva il dispositivo sulla liquidazione del regime dei beni, bensì il dispositivo sui contributi alimentari dovuti all'ex moglie).
 
2. Con decisione 17 dicembre 2018 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto, per fr. 245'000.-- (oltre interessi del 5 % dal 15 novembre 2018), l'istanza promossa da B.________ chiedente il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare il 24 ottobre 2018.
 
Mediante sentenza 8 maggio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso introdotto da A.________, riformando la decisione pretorile nel senso che, segnatamente, il rigetto definitivo è concesso limitatamente a fr. 245'000.-- (senza interessi). La Corte cantonale ha in particolare osservato che, per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF, non occorre che la decisione invocata quale titolo sia cresciuta in giudicato, bensì che sia esecutiva. Ora, la sentenza 9 agosto 2018, impugnata mediante ricorso al Tribunale federale al quale non è però stato concesso l'effetto sospensivo (v. art. 103 cpv. 1 e 3 LTF), è da reputarsi esecutiva e costituisce pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo di fr. 245'000.--.
 
3. Con ricorso datato 6 giugno 2019 A.________ ha impugnato la sentenza 8 maggio 2019 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo lo stralcio del precetto esecutivo e l'annullamento delle spese giudiziarie e ripetibili poste a suo carico.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nel caso concreto, il ricorrente si limita a ribadire che la sentenza 9 agosto 2018 non sarebbe ancora cresciuta in giudicato essendo pendente il suo ricorso al Tribunale federale e che il precetto esecutivo non poteva quindi essere emesso (anche perché la " nuova legge federale in materia " - che le autorità inferiori avrebbero omesso di applicare - sarebbe " notoriamente più restrittiva nell'emissione di precetti esecutivi "), nonché a genericamente contestare le spese giudiziarie e ripetibili poste a suo carico per la parziale soccombenza in prima e seconda istanza. Il ricorso non contiene pertanto un sufficiente confronto con i dettagliati argomenti della Corte cantonale e non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 giugno 2019
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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