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Informationen zum Dokument  BGer 2C_582/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_582/2019 vom 08.07.2019
 
 
2C_582/2019
 
 
Sentenza dell'8 luglio 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Seiler, Presidente,
 
Aubry Girardin, Stadelmann,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ AG,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
 
Oggetto
 
Assoggettamento all'imposta cantonale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 maggio 2019 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2018.270).
 
 
Fatti:
 
A. Dovendo esprimersi sulla questione se la A.________ AG (iscritta dalla sua costituzione, il 13 ottobre 2016, nel Registro di commercio del Canton Obvaldo) andasse assoggettata illimitatamente alle imposte sull'utile e sul capitale nel Cantone Ticino con effetto retroattivo dal 2016, come rivendicato dall'Ufficio ticinese di tassazione delle persone giuridiche con decisione pregiudiziale del 16 aprile 2018, confermata su reclamo il 12 novembre 2018, la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino si è pronunciata con sentenza del 31 maggio 2019.
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In primo luogo la Corte cantonale ha preso atto del fatto che l'insorgente non contestava più il suo assoggettamento nel Cantone dal 13 ottobre 2016 (data della sua costituzione) al 30 giugno 2018 (quando i suoi amministratori, azionisti nonché dipendenti hanno trasferito il loro domicilio nel Canton Obvaldo). Premesso che il litigio portava unicamente sul secondo semestre del 2018, e considerato che, come dichiarato dall'Ufficio ticinese di tassazione delle persone giuridiche nelle proprie osservazioni dell'11 gennaio 2019, costui doveva ancora pronunciarsi sull'assoggettamento per l'anno fiscale 2018 nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione, i giudici cantonali sono giunti alla conclusione che il ricorso era privo d'oggetto in quanto la contestazione si riferiva ad un quesito che non era ancora stato trattato.
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B. Il 17 giugno 2019 la A.________ AG ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza cantonale soprammenzionata, con cui rimprovera alla Camera di diritto tributario di non essersi espressa sulla questione del suo assoggettamento a partire dal 1° luglio 2018.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
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1.2. Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; in questo contesto, cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l'art. 73 LAID [RS 642.14]).
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1.3. Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.
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1.4. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile rimproverata alla Corte cantonale né precise conclusioni. Non occorre tuttavia esaminare oltre la questione dell'ammissibilità del gravame dato che lo stesso, per i motivi esposti di seguito, si rivela comunque manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto.
8
 
Erwägung 2
 
2.1. Dichiarando di condividere il contenuto della sentenza impugnata per quanto concerne il suo assoggettamento nel Canton Ticino dal 13 ottobre 2016 al 30 giugno 2018 e ribadendo che dal 1° luglio 2018 deve invece essere assoggettata nel Canton Obvaldo, la ricorrente fa valere di avere ricevuto uno scritto datato 6 giugno 2019 dell'Ufficio ticinese di tassazione delle persone giuridiche intitolato "Decisione di assoggettamento del 16.04.2018 - Dichiarazione d'imposta 2016/2017/2018" a cui era allegato il modulo di dichiarazione d'imposta per le persone giuridiche relativo al 2018 da compilare e rinviare. Ne deduce che per il 2018 la questione dell'assoggettamento è in realtà già stata decisa il 16 aprile 2018 e rimprovera pertanto alla Camera di diritto tributario di non essersi pronunciata al riguardo. La tesi è fuorviante.
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2.2. Come emerge dalla sentenza impugnata (pag. 6 consid. 2.3 e pag. 7 consid. 2.4 e 2.5) l'Ufficio ticinese di tassazione delle persone giuridiche ha espressamente dichiarato che l'assoggettamento per il 2018 doveva ancora essere accertato nell'ambito della procedura di tassazione ordinaria. In altre parole l'autorità di prime cure ha affermato che, per quanto riguarda il 2018, non aveva ancora esaminato se erano adempiuti o no i presupposti per assoggettare illimitatamente la ricorrente nel Cantone Ticino. Ne discende che nell'ipotesi in cui l'autorità fiscale dovesse, nell'ambito di una procedura ordinaria di tassazione, rivendicare l'assoggettamento della ricorrente in Ticino anche per il 2018, in tale caso quest'ultima potrà allora fare valere i suoi diritti e contestare dinanzi alle competenti autorità la relativa decisione. Ora la lettera ricevuta dà unicamente avvio alla procedura ordinaria e non costituisce ancora una decisione di assoggettamento. Premesse queste considerazioni, è quindi a ragione che la Corte cantonale ha giudicato che la questione dell'assoggettamento per il 2018 esulava dall'oggetto del litigio e non l'ha esaminata.
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2.3. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere respinto secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF.
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3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché alla Kantonale Steuerverwaltung Obwalden (per informazione).
 
Losanna, 8 luglio 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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