BGer 8C_418/2019 | |||
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BGer 8C_418/2019 vom 08.07.2019 |
8C_418/2019 |
Sentenza dell'8 luglio 2019 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 maggio 2019 (42.2019.17).
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Visto: | |
la decisione su reclamo emanata dall'USSI il 17 gennaio 2019 che nel calcolo della prestazione assistenziale mensile spettante ad A.________ ha considerato a titolo di "sostanza computabile come reddito Las" il valore della quota parte di una proprietà immobiliare in Italia,
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il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emesso il 15 maggio 2019 che ha respinto il ricorso contro la decisione su reclamo,
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considerando: | |
che che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
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che il diritto dell'assistenza sociale, prescindendo dalla legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) e da alcune disposizioni della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1), peraltro non invocate, è retto dal diritto cantonale,
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che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto una sua applicazione arbitraria (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
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che il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se i giudici cantonali hanno emanato un giudizio - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esitovmanifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente (giudizio cantonale, consid. 2.8-2.10) le ragioni per cui la quota di comproprietà in Italia dovesse essere computata nel conteggio delle prestazioni assistenziali,
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che il ricorrente si limita a persistere nelle sue conclusioni, esprimendo la sua visione delle cose, sottolineando la sua condizione personale e famigliare difficile, senza però sostenere alcun arbitrio,
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che tale modo di procedere non soddisfa le esigenze di motivazione di un ricorso al Tribunale federale,
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che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che in via eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 8 luglio 2019
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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