BGer 1B_326/2019 | |||
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BGer 1B_326/2019 vom 16.07.2019 |
1B_326/2019 |
Sentenza del 16 luglio 2019 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Chaix, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Oggetto
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Procedimento penale; decreto di sospensione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 20 maggio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (60.2019.72).
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Considerando: | |
che con scritti del 22 febbraio, 3 e 16 maggio 2018 A.________ ha segnalato al Ministero pubblico di aver ricevuto per posta, in tre occasioni, un foglio raffigurante un pugno con il dito medio alzato, connotandoli come atti intimidatori/offensivi;
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che il Procuratore pubblico (PP) ha aperto un procedimento penale contro ignoti per titolo di ingiuria e minaccia, trasmettendo i tre fogli alla Polizia cantonale (scientifica), la quale con rapporto del 25 febbraio 2019 ha accertato che non è possibile risalire alla stampante che li ha impressi;
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che con decreto dell'8 marzo 2019 il PP ha quindi pronunciato la sospensione dell'istruzione, poiché l'autore è ignoto;
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che, adito dal denunciante, con decisione del 20 maggio 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il reclamo;
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che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1);
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
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che la CRP ha ritenuto che il fatto d'essersi pronunciata su precedenti gravami del ricorrente non costituisce di per sé un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56 CPP;
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che al riguardo il ricorrente ripropone le generiche censure di astensione e di ricusazione di giudici e cancellieri del Tribunale federale, di Corti cantonali e di membri di differenti autorità ticinesi, nonché la richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, peraltro a lui note (sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 nei suoi confronti), critiche inammissibili ritenuto ch'egli non adduce né dimostra la sussistenza di motivi di ricusazione previsti dagli art. 34 LTF e 56 CPP, il semplice fatto che nel quadro di cause anteriori, alle quali hanno partecipato i giudici e i cancellieri ricusati, i suoi ricorsi sono stati respinti o dichiarati inammissibili non essendo decisivo (art. 34 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 69 consid. 3.1 pag. 74);
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che infatti, come a lui noto, di massima la composizione non dev'essere comunicata espressamente alle parti, essendo sufficiente che i membri dell'autorità giudicante siano indicati in una fonte pubblicamente accessibile, come in concreto l'annuario ufficiale cantonale o la pagina internet delle autorità adite (DTF 142 I 93 consid. 8 pag. 94 seg.; 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124) : analoga conclusione vale anche per la richiesta di conoscere previamente l'ammontare delle spese giudiziarie (sentenza 6B_773/2019 del 1° luglio 2019 che lo riguarda);
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che la CRP ha stabilito che dopo l'emanazione di una decisione impugnabile, il ricorrente, adducendo un'asserita denegata e ritardata giustizia, non può più criticare un'ipotetica inazione o omissione del PP;
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che il ricorrente non spiega perché questa conclusione, peraltro corretta come a lui noto (sentenza 1B_173/2019 del 15 aprile 2019 nei suoi confronti), sarebbe arbitraria, rilevato che nel quadro dell'oggetto del litigio la CRP non doveva esprimersi su pretese di indennizzo formulate dal ricorrente;
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che, pertanto, le generiche critiche relative alla sussistenza di un diniego di giustizia (al riguardo vedi DTF 144 II 486 consid. 3.2 pag. 489), non possono essere esaminate;
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che la Corte cantonale ha rilevato, richiamando giurisprudenza e dottrina, che secondo l'art. 314 cpv. 1 lett. a CPP, quando l'identità dell'autore non è nota, il PP può sospendere l'istruzione, poiché secondo il CPP non è possibile condurre una procedura preliminare contro un imputato ignoto, osservando che al riguardo la succinta motivazione del PP era sufficiente, visto che l'esito delle prove esperite dalla Polizia era facilmente desumibile consultando gli atti, il cui elenco era stato trasmesso al ricorrente, il quale avrebbe potuto quindi prenderne conoscenza;
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che l'accenno di critica non è sufficiente per dimostrare che questa conclusione non adempirebbe le esigenze di motivazione poste a una sentenza (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157), ritenuto inoltre che l'esistenza del rapporto di polizia era indicata nel decreto di sospensione;
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che il ricorrente non spiega perché nelle descritte circostanze la CRP avrebbe leso l'art. 314 CPP;
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che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 luglio 2019
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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