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Informationen zum Dokument  BGer 1C_376/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_376/2019 vom 17.07.2019
 
 
1C_376/2019
 
 
Sentenza del 17 luglio 2019
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Chaix, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Comune di Bellinzona,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
piano regolatore,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 maggio 2019
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
 
(inc. 90.2018.16).
 
 
Considerando:
 
che dopo una serata informativa avvenuta nel 2007, nella quale una variante del piano regolatore era stata presentata alla popolazione, il Dipartimento del territorio ne aveva proposto alcune modifiche, motivo per cui il Municipio dell'allora Comune di Giubiasco (ora Comune di Bellinzona) ha elaborato una nuova versione del piano d'indirizzo presentandone i contenuti alla popolazione nell'ambito di una serata d'informazione del 9 maggio 2011;
 
che il 16 giugno 2014 il Consiglio comunale ha adottato diverse varianti del piano regolatore, delibera impugnata da A.________ dinanzi al Consiglio di Stato che, per quanto qui interessa, con decisione del 30 maggio 2018 ne ha respinto il gravame, risoluzione confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con giudizio del 31 maggio 2019;
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
 
che il gravame si incentra e si esaurisce in sostanza su "dubbi" addotti dal ricorrente circa la questione di sapere se la seduta informativa del 9 maggio 2011 abbia effettivamente avuto luogo;
 
che riguardo all'avviso municipale di detta serata, da lui prodotto, il ricorrente si limita a rilevare che questo atto sarebbe poco credibile, poiché non autentificato;
 
che, contrariamente all'assunto ricorsuale, anche al riguardo la sentenza impugnata adempie chiaramente le esigenze di motivazione poste a una decisione (DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157), pronunciandosi compiutamente in particolare sull'applicazione nel caso concreto dell'art. 4 LPT (RS 700);
 
che, infatti, la Corte cantonale, oltre a fondarsi sul citato atto, ha accertato che anche dal rapporto di pianificazione sugli indirizzi del 31 ottobre 2011 risulta che la nuova proposta pianificatoria è stata sottoposta alla popolazione nell'ambito della menzionata serata informativa e che, inoltre, nei trenta giorni successivi alla stessa al Municipio sono pervenute due osservazioni;
 
che il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta del tutto con questi argomenti, né tenta di spiegare perché, in siffatte circostanze si sarebbe in presenza di un accertamento addirittura insostenibile e quindi arbitrario dei fatti e delle prove (DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 358), e di una decisione arbitraria non solo nella motivazione ma anche nel risultato (DTF 144 I 113 consid. 7.1 pag. 124), né illustra perché in tale situazione la Corte cantonale, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, non avrebbe potuto rinunciare ad assumerne altre (DTF 145 I 167 consid. 4.1 pag. 171; 141 I 60 consid. 3.3 pag. 64);
 
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100);
 
che accennando ad asserite, generiche violazioni del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e della tutela della buona fede (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.), il ricorrente non si confronta con gli argomenti addotti dalla Corte cantonale relativi all'accertata inconsistenza di tali critiche;
 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Comune di Bellinzona, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 luglio 2019
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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