BGer 4A_302/2019 | |||
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BGer 4A_302/2019 vom 05.09.2019 |
4A_302/2019 |
Sentenza del 5 settembre 2019 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Hohl, May Canellas,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
1. Migros-Genossenschafts-Bund,
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2. Delica AG,
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entrambe patrocinate dagli avv.ti dott. Peter Schramm e Michael Reinle,
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ricorrenti,
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contro
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Caffé Chicco d'Oro di Eredi Rino Valsangiacomo SA,
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patrocinata dall'avv. Andrea Ferrazzini,
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opponente.
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Oggetto
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protezione dei marchi; concorrenza sleale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 7 giugno 2019
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dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (10.2019.4).
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Fatti: | |
A. La Migros-Genossenschatfs-Bund (in seguito: MGB) è una società cooperativa fondata nel 1941 e segnatamente attiva nella vendita di prodotti e servizi. Essa è la distributrice del caffè "CARUSO", prodotto dalla Delica AG, un'impresa della Migros iscritta a registro di commercio nel 1964.
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La Caffé Chicco d'Oro di Eredi Rino Valsangiacomo SA (in seguito: Chicco d'Oro SA) ha in particolare per scopo sociale la tostatura del caffè e affini nonché il commercio di tali prodotti. Essa è titolare dei marchi verbali-figurativi n. 3P-284951 (registrato nel 1976) per prodotti della classe 30 della classificazione di Nizza e n. P-495455 (registrato nel 2001) per prodotti delle classi 11, 30, 35 e 43 della classificazione di Nizza.
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B. Il 7 giugno 2019 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento dell'istanza cautelare 18 febbraio 2019 inoltrata dalla Chicco d'oro SA, vietato alla MGB e alla Delica AG (direttamente o indirettamente, tramite società terze o del gruppo Migros), di produrre, mettere in commercio, offrire o distribuire caffè in grani in specificate confezioni (dispositivo n. 1.1). Ha inoltre ordinato alle predette società di richiamare da tutti i distributori di prodotti Migros le predette confezioni di caffè in grani (dispositivo n. 1.2). Il divieto e l'ordine sono stati impartiti con la comminatoria dell'art. 292 CP (dispositivo n. 1.3) e all'istante è stato fissato un termine di 45 giorni per l'avvio della procedura di merito (dispositivo n. 3). La Corte cantonale ha ritenuto che le convenute creano con la produzione e la messa in commercio delle predette confezioni di caffè un rischio di confusione che viola la legge federale contro la concorrenza sleale (RS 241; LCSl).
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C. Con ricorso in materia civile del 18 giugno 2019 la MGB e la Delica AG postulano, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza cantonale e, in via principale, la reiezione dell'istanza di misure cautelari; in via subordinata chiedono il rinvio della causa al Tribunale di appello del Cantone Ticino. Le ricorrenti sostengono che l'opponente non aveva chiesto il richiamo del caffè, ragione per cui, ordinandolo, la Corte cantonale non è solo incorsa nell'arbitrio, ledendo il principio dispositivo e il principio della chiarezza, ma avrebbe pure violato il loro diritto di essere sentite. Lamentano poi che anche il pericolo di confusione sarebbe stato stabilito in modo arbitrario, sulla base di elementi di dominio pubblico.
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Con decreto del 25 luglio 2019 la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
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Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
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Diritto: | |
1. Conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco.
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2. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli sono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2).
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2.1. Il ricorso è diretto contro una decisione di misure cautelari emanata prima della procedura principale dal Tribunale di appello del Cantone Ticino, che ha statuito quale istanza cantonale unica in virtù dell'art. 5 cpv. 1 lett. d CPC.
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A giusta ragione le ricorrenti affermano quindi che la decisione impugnata è incidentale ed è solo suscettiva di un ricorso se può causare un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Esse devono quindi dimostrare nella motivazione del ricorso in che modo sono concretamente minacciate da un tale danno (DTF 137 III 324 consid. 1.1). Il danno irreparabile dev'essere di natura giuridica e cioè non deve poter essere eliminato (completamente) in una futura sentenza favorevole alle ricorrenti (DTF 143 III 416 consid. 1.3 con rinvii). Non costituisce per contro un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (DTF 142 III 798 consid. 2.2, con rinvii).
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2.1.1. Le ricorrenti citano la sentenza 4A_36/2012 del 26 giugno 2012 (in sic! 2012 pag. 627) e affermano che un tale danno sussiste in ragione della difficoltà di determinare il pregiudizio finanziario che subiscono. Asseriscono che la decisione impugnata ostacola nella decisiva fase iniziale la penetrazione nel mercato del loro prodotto, il quale dovrebbe di fatto essere nuovamente lanciato dopo la procedura principale, con il rischio che nel frattempo imprese concorrenti abbiano con successo messo in commercio nuovi prodotti. Inoltre, il richiamo ordinato causerebbe un grave danno alla loro immagine e reputazione, che non potrebbe essere eliminato completamente con una decisione finale. Trattandosi di una derrata deperibile, sussisterebbe pure il rischio che essa debba essere distrutta con un ulteriore danno all'immagine per lo spreco causato. Infine, sempre secondo le ricorrenti, il ritiro del prodotto sarebbe sproporzionato.
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2.1.2. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la presente fattispecie si distingue da quella riscontrata nella sentenza richiamata. Le ricorrenti riconoscono giustamente di non essere delle start-ups: esse fanno in effetti parte di un grande gruppo, segnatamente attivo nel commercio al dettaglio, solidamente impiantato in Svizzera da decenni. Il divieto di vendita delle confezioni di caffè non le limita in maniera generale nel loro sviluppo economico. Infatti, come rilevato dall'opponente nelle osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, esse possono continuare a vendere il caffè, a condizione di non utilizzare gli involucri specificati nella decisione impugnata. La possibilità di rimballare esclude di primo acchito il paventato pericolo di un danno all'immagine causato dalla distruzione di derrate alimentari. Anche per il resto l'argomentazione concernente il preteso danno reputazionale non convince, atteso che la Corte cantonale ha ordinato di richiamare il prodotto in questione dai distributori, ai quali possono facilmente essere spiegate le ragioni che hanno portato a tale richiesta, e non dai consumatori finali. I costi di tali operazioni possono essere fatti valere in una causa di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 264 CPC. Non bisogna nemmeno dimenticare che le confezioni in questione sono rimaste in commercio per oltre 4 mesi, cosicché non pare per niente escluso che un'eventuale ulteriore danno non possa essere dimostrato o almeno stimato sulla base dell'art. 42 cpv. 2 CO (cfr. sentenza 4A_585/2014 del 27 novembre 2014 consid. 1.1.1 in sic! 2015 pag. 175). Infine anche la pretesa mancata proporzionalità del provvedimento impugnato è del tutto inidonea a dimostrare un danno irreparabile di natura giuridica. In definitiva, i pregiudizi di cui si prevalgono le ricorrenti non sono quindi quelli previsti dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF per poter attaccare una decisione incidentale.
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3. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili - ridotte perché l'opponente è solo stata invitata a pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo - seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste in solido a carico delle ricorrenti, le quali rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, all'opponente fr. 500.-- a titolo di ripetili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 5 settembre 2019
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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