BGer 6B_1337/2018 | |||
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BGer 6B_1337/2018 vom 19.09.2019 |
6B_1337/2018 |
Sentenza del 19 settembre 2019 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Jametti, Muschietti,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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2. B.________AG,
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3. C.________,
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entrambi patrocinati dall'avv. Andrea Domine,
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opponenti.
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Oggetto
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Decreto di abbandono (omicidio colposo),
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 2 novembre 2018 dalla Corte dei reclami penali
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
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(incarto n. 60.2018.53).
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Fatti: | |
A. Il 26 luglio 2012 in territorio di X.________, nell'ambito di un esbosco tramite teleferica forestale mobile, D.________, dipendente della società B.________AG, è stato vittima di un infortunio sul lavoro. Al fine di posizionare la teleferica, si è spostato su un terreno impervio per raggiungere un possibile punto di ancoraggio, è scivolato e caduto a valle. D.________ è deceduto poco dopo.
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B. Per i fatti connessi alla morte di D.________, è stato avviato un procedimento penale. In esito a un iter procedurale che non occorre qui ripercorrere, il 2 febbraio 2018 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento promosso nei confronti di C.________ e dei responsabili della B.________AG per titolo di omicidio colposo: non è stata rilevata alcuna negligenza da parte di terzi, nulla potendo essere rimproverato ai responsabili della società.
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C. Con sentenza del 2 novembre 2018, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo interposto da A.________, padre della vittima, contro il decreto di abbandono. In estrema sintesi, seguendo le conclusioni del perito giudiziario, la Corte cantonale ha ritenuto che il nesso causale tra le accertate violazioni alle disposizioni della direttiva n. 2134 relativa ai lavori forestali della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro e il decesso della vittima è stato interrotto dalla condotta eccezionale, insensata e imprevedibile di quest'ultima che ha scelto di percorrere una via impervia senza adottare le misure di sicurezza che doveva e poteva utilizzare.
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D. A.________ si aggrava dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando in via principale l'accoglimento del suo reclamo e conseguentemente l'annullamento del decreto di abbandono e il rinvio degli atti al pubblico ministero per i suoi incombenti, subordinatamente l'annullamento del giudizio della CRP e il rinvio dell'incarto alla Corte cantonale per nuova decisione.
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Invitati a esprimersi sul ricorso, la CRP si rimette al giudizio di questo Tribunale, il Procuratore pubblico postula la reiezione dell'impugnativa, mentre B.________AG e C.________ chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile, subordinatamente che sia respinto. A.________ ha replicato, contestando integralmente le osservazioni degli opponenti e riconfermando le proprie conclusioni ricorsuali. Il Ministero pubblico, B.________AG e C.________ hanno duplicato reiterando le rispettive conclusioni.
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Diritto: | |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 145 I 121 consid. 1).
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1.1. Interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF), il gravame è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF). Il ricorso in materia penale è pertanto proponibile e sotto i citati aspetti ammissibile.
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1.2. Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto a interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). Secondo la giurisprudenza, questo interesse dev'essere attuale e pratico al momento sia dell'inoltro del ricorso sia dell'emanazione della sentenza (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1), affinché il Tribunale federale si pronunci su questioni giuridiche concrete e non meramente teoriche, nonché per ragioni di economia procedurale (DTF 140 IV 74 consid. 1.3.1).
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Non sussiste in particolare un interesse giuridicamente protetto a ricorrere in materia penale ove non sia più possibile modificare gli aspetti penali contestati. Una simile modifica è esclusa nel caso in cui una condanna non possa più essere pronunciata per intervenuta prescrizione dell'azione penale (sentenza 6B_479/2018 del 19 luglio 2019 consid. 2.1, con rinvii).
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1.2.1. Nelle loro osservazioni B.________AG e C.________ contestano la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, difettando di un interesse attuale. L'azione penale per il reato di omicidio colposo si sarebbe infatti prescritta il 26 luglio 2019, ciò che comporterebbe in ogni caso l'abbandono del procedimento penale a loro carico, già pronunciato per altre ragioni.
| 10 |
1.2.2. La prescrizione dell'azione penale dev'essere esaminata d'ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 139 IV 62 consid. 1).
| 11 |
Giusta l'art. 389 CP, che concretizza in materia di prescrizione il principio della lex mitior sancito dall'art. 2 cpv. 2 CP, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell'azione penale sono applicabili anche se il fatto è stato commesso prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all'autore.
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L'omicidio colposo è un delitto punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 117 cum art. 10 cpv. 3 CP).
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I fatti oggetto del procedimento penale in questione sono occorsi il 26 luglio 2012, sotto l'egida del previgente art. 97 cpv. 1 CP (RU 2006 3459), che fissava a sette anni il termine di prescrizione dell'azione penale per i reati per i quali era comminata una pena diversa da quella detentiva a vita o superiore a tre anni.
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L'art. 97 cpv. 1 CP è stato modificato dalla legge del 21 giugno 2013, entrata in vigore il 1° luglio 2014 (RU 2013 4417), che ha introdotto una diversificazione dei termini di prescrizione dell'azione penale relativa ai delitti in funzione della comminatoria. Per quelli più gravi, passibili al massimo di una pena detentiva di tre anni come l'omicidio colposo (art. 117 CP), il termine di prescrizione è stato prolungato a dieci anni (lett. c), mentre per quelli meno gravi, per i quali è comminata una pena più lieve, il termine di prescrizione è rimasto a sette anni (lett. d).
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Prevedendo un termine di prescrizione più lungo, il nuovo art. 97 cpv. 1 lett. c CP non risulta più favorevole, di modo che la prescrizione rimane retta dal vecchio art. 97 cpv. 1 lett. c CP.
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1.2.3. Per l'omicidio colposo la prescrizione decorre dal momento in cui l'autore ha agito contrariamente ai suoi doveri di prudenza o, in presenza di un reato omissivo improprio, dal momento in cui il garante avrebbe dovuto agire, rispettivamente se tali doveri sono permanenti, dal momento in cui i suoi obblighi si estinguono (DTF 122 IV 61 consid. 2a/aa).
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Il ricorrente imputa agli opponenti una serie di omissioni, quali segnatamente la mancata adozione di provvedimenti di protezione anticaduta per i lavori su pendii ripidi, l'assenza di istruzioni sull'esecuzione del lavoro alla luce dei particolari pericoli della zona dell'esbosco, carenze nella progettazione e nell'organizzazione del cantiere. L'infortunio mortale ha avuto luogo il 26 luglio 2012, giorno in cui al più tardi avrebbero dovuto essere adottati gli adeguati provvedimenti e fornite le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'esbosco. La prescrizione ha cominciato a decorrere da tale data e il termine di sette anni di cui al vecchio art. 97 cpv. 1 lett. c CP è scaduto nelle more della fase di scambio di scritti dinanzi a questo Tribunale, precisato che il decreto di abbandono non ha estinto la prescrizione, non costituendo una sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP (sentenza 6B_565/2019 del 12 giugno 2019 consid. 3.2.4). L'azione penale è pertanto prescritta.
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1.2.4. Nella sua replica, pur affermando di contestare le osservazioni degli opponenti, l'insorgente non mette in dubbio l'intervenuta prescrizione dell'azione penale con riguardo all'omicidio colposo. Sostiene tuttavia che nel caso concreto entrerebbero in considerazione ipotesi accusatorie più gravi, tra cui quella di esposizione a pericolo della vita altrui giusta l'art. 129 CP, che soggiace a un termine di prescrizione più lungo. Con richiamo alla DTF 136 IV 76, il ricorrente evidenzia che tale reato non sarebbe assorbito dalla fattispecie di omicidio colposo. Il comportamento della B.________AG e di C.________ sarebbe stato talmente grave da indurre a concludere che abbiano intenzionalmente creato un rischio per la vita della vittima, pur ritenendo che lo stesso non si sarebbe realizzato grazie alla reazione di quest'ultima o all'intervento di un terzo.
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Trattasi di un'ipotesi di reato che, come d'altronde accennato nel gravame, non è stata prospettata nel corso dell'istruzione da parte del pubblico ministero, né è stata oggetto del reclamo e neppure del ricorso in materia penale, che l'insorgente ha interposto con l'ausilio di un legale. Non spiega per quali ragioni questa nuova argomentazione non abbia potuto essere addotta nell'atto ricorsuale, né i motivi per cui la problematica non si sia posta in precedenza, ma unicamente in sede di replica. Egli in realtà tenta di completare, oltre il termine legale (art. 100 cpv. 1 LTF), la sua impugnativa in modo inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3). Se è vero che il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 LTF, esso esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 143 V 19 consid. 2.3) tempestivamente. Non è possibile servirsi della replica per addurre argomenti o censure che avrebbero potuto figurare già nel ricorso. Ammettere il contrario comporterebbe una proroga dei termini legali esplicitamente esclusa dall'art. 47 cpv. 1 LTF e una disparità di trattamento (sentenza 1C_483/2018 del 13 maggio 2019 consid. 3.5). La sua nuova argomentazione esula peraltro dall'oggetto del litigio, delimitato dalla sentenza della CRP (art. 80 LTF), che ha esaminato un reato di natura colposa e non intenzionale. Di transenna, si rileva in ogni caso che, come evidenziato nella duplica di B.________AG e C.________, il ricorrente neppure illustra quali indizi sussistano per ammettere l'assenza di scrupoli richiesta dall'art. 129 CP (al riguardo v. DTF 133 IV 1 consid. 5.1; 114 IV 103 consid. 2a).
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1.2.5. Ne segue che l'insorgente non dispone di un interesse (attuale) giuridicamente protetto a contestare nel merito la sentenza impugnata. Non è possibile quindi vagliare le sue censure di arbitrio e neanche quelle di violazione del diritto di essere sentito relative alla carente motivazione della sentenza impugnata e alla mancata presa in considerazione dell'assenza del casco, di un'imbragatura e di indumenti idonei, trattandosi di critiche strettamente connesse con il merito del giudizio.
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2. Il ricorso si rivela inammissibile.
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Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 nonché 68 cpv. 1 e 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà agli opponenti B.________AG e C.________ complessivi fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 19 settembre 2019
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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