BGer 8C_514/2019 | |||
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BGer 8C_514/2019 vom 16.10.2019 |
8C_514/2019 |
Sentenza del 16 ottobre 2019 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione sociale cantonale (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 giugno 2019 (42.2019.9).
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Visto: | |
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emesso il 17 giugno 2019, che ha confermato la decisione su reclamo resa dall'USSI il 12 dicembre 2018 con cui è stata respinta la richiesta della ricorrente, alla luce dell'esito della procedura sul permesso di dimora (cfr. sentenza 2C_204/2017 del 12 giugno 2018), ad ottenere prestazioni assistenziali arretrate dal dicembre 2014 per un totale di fr. 46'342.-,
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il ricorso in materia di diritto pubblico del 18 agosto 2019 (timbro postale) contro il giudizio cantonale,
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il decreto del 27 agosto 2019 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed è stato impartito un primo termine per il versamento dell'anticipo spese,
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il decreto del 26 settembre 2019, che è stato stabilito un termine suppletorio improrogabile per saldare l'anticipo spese,
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gli scritti di A.________ del 5 settembre 2019 e del 27 settembre 2019,
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considerando: | |
che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),
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che alle richieste di anticipo spese non è stato dato alcun seguito,
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che come noto alla ricorrente il decreto con cui è respinta la domanda di assistenza giudiziaria non può essere riesaminato liberamente (sentenza 8C_186/2018 del 18 maggio 2018 consid. 1.2),
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che, difendendo la ricorrente il proprio interesse personale e pecuniario, non ricorrono in ogni modo i motivi particolari, i quali devono essere valutati in maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un anticipo spese (sentenza 8C_186/2018 consid. 2),
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che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 16 ottobre 2019
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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