BGer 4A_509/2019 | |||
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BGer 4A_509/2019 vom 05.11.2019 |
4A_509/2019 |
Sentenza del 5 novembre 2019 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________Srl,
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patrocinata dall'avv. Francesco Ceruti,
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ricorrente,
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contro
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B.________Sagl,
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patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari,
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opponente.
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Oggetto
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contratto di compravendita,
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ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2019 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (12.2018.118).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto con sentenza 23 luglio 2018 sia la petizione inoltrata dalla A.________Srl per ottenere la condanna della B.________Sagl al pagamento di euro 19'755.34, sia la domanda riconvenzionale con cui la convenuta ha chiesto di condannare l'attrice a versarle euro 8'610.-- per l'acquisto di due orologi.
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2. Con sentenza 9 settembre 2019 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello con cui la A.________Srl chiedeva la reiezione della domanda riconvenzionale.
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3. La A.________Srl è insorta al Tribunale federale con ricorso dell'11 ottobre 2019 con cui postula l'annullamento della sentenza cantonale e l'accoglimento dell'appello. Dichiara di impugnare la sentenza cantonale " per un inesatto accertamento dei fatti e violazione di diritto " e che l'atto ricorso " nella denegata ipotesi in cui il ricorso in materia civile non fosse ammissibile " va considerato come un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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4. | |
4.1. Poiché il valore di lite non raggiunge quello di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile, la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
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Con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).
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4.2. In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti. Infatti la ricorrente, laddove non si limita a lamentare una violazione del CPC (e quindi di una semplice legge federale), si confronta solo in parte con i dettagliati considerandi della sentenza impugnata, propone una propria appellatoria lettura delle risultanze istruttorie e nega in modo apodittico l'incontro, constatato dall'autorità cantonale, avvenuto nel negozio dell'opponente.
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5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 5 novembre 2019
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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