BGer 6B_1067/2019 | |||
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BGer 6B_1067/2019 vom 13.11.2019 |
6B_1067/2019 |
Sentenza del 13 novembre 2019 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Muschietti, in qualità di Giudice unico,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Giada Bernardi,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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opponente.
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Oggetto
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Reclamo tardivo,
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ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.154).
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Considerando: | |
che, con sentenza del 12 agosto 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato il 17 aprile 2019 dal Procuratore pubblico;
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che, avverso questa sentenza, A.________ presenta un ricorso del 13 settembre 2019 al Tribunale federale;
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che, con decreto del Giudice dell'istruzione del 1° ottobre 2019, la ricorrente è stata invitata a fornire, entro il 15 ottobre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
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che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto del Giudice dell'istruzione del 22 ottobre 2019 alla ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 5 novembre 2019, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che la ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
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che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto del Giudice dell'istruzione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
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richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF;
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 13 novembre 2019
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Muschietti
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Il Cancelliere: Gadoni
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