BGer 6B_1231/2019 | |||
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BGer 6B_1231/2019 vom 19.11.2019 |
6B_1231/2019 |
Sentenza del 19 novembre 2019 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 19 settembre 2019 dalla Corte dei reclami penali
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
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(incarto n. 60.2019.162/213).
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Considerando: | |
che il 15 maggio 2019 A.________ (padre di C.C.________, moglie separata di D.C.________) e B.________ hanno sporto una querela penale nei confronti di D.C.________ e della di lui madre per i reati di diffamazione, calunnia ed ingiuria, in relazione con il contenuto di un rapporto del 9 aprile 2019 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione relativo ad eventuali misure a tutela dei figli minorenni dei coniugi C.________;
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che, con decisione dell'11 giugno 2019, il Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere;
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che, il 16 luglio 2019, A.________ e B.________ hanno presentato un'ulteriore querela penale contro E.________ e F.________, funzionari dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, per i titoli di diffamazione, calunnia ed ingiuria, in relazione con la stesura del citato rapporto;
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che, con decisione del 18 luglio 2019, il Procuratore pubblico ha nuovamente decretato un non luogo a procedere;
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che i querelanti hanno impugnano i decreti di non luogo a procedere con due distinti reclami dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, con sentenza del 19 settembre 2019, la CRP ha congiunto i procedimenti ed ha respinto entrambi i reclami;
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che A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale del 24 ottobre 2019 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di ordinare al Ministero pubblico di deferire i querelati all'autorità giudicante;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
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che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
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che spetta ai ricorrenti, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
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che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta ai ricorrenti sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 41 segg. CO che sarebbero intenzionati ad avanzare (cfr. sentenze 6B_13/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2; 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1);
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che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
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che i ricorrenti si limitano a richiamare la loro veste di querelanti e di accusatori privati, ma non spiegano, né sostanziano con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intendono fare valere in relazione con i reati prospettati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
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che, oltretutto, il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale presuppone che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. sentenze 6B_406/2018 del 5 settembre 2018 consid. 1.2; 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2 e rinvii);
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che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sulle eventuali pretese civili di risarcimento del danno comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
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che nella misura in cui fossero prospettate eventuali pretese per asserite manchevolezze dei funzionari dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, le stesse sarebbero disciplinate dal diritto pubblico;
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che le pretese fondate sul diritto pubblico non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
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che la persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico asseritamente manchevole, difetta della legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenza 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 1.3 e rinvii; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii);
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che, nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI);
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che questa legge è applicabile in particolare ai funzionari del Cantone (art. 1 cpv. 1 lett. a LResp/TI);
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che, di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI);
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che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI);
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che nella misura in cui non si tratta quindi di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, ai ricorrenti non può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenze 6B_112/2017 del 17 febbraio 2017; 6B_278/2015 del 28 aprile 2015 consid. 1.1 e 1.2; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.);
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che, indipendentemente dalla loro legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sarebbero abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
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che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette loro di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
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che i ricorrenti non fanno però valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanziano una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 107 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.);
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che nel gravame i ricorrenti espongono sostanzialmente le ragioni per cui ritengono le espressioni incriminate lesive del loro onore;
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che queste contestazioni concernono il giudizio di merito, che i ricorrenti non sono abilitati a rimettere in discussione, difettando loro la legittimazione;
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che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 19 novembre 2019
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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