BGer 4A_415/2019 | |||
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BGer 4A_415/2019 vom 21.11.2019 |
4A_415/2019 | |
Decreto del 21 novembre 2019
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I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________SA,
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patrocinata dagli avv.ti Jonathan Bernasconi e
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Davide Ceroni,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Jonathan Moor,
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opponente.
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Oggetto
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exequatur,
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ricorso contro la sentenza emanata il 1° luglio 2019
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dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (12.2019.51).
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Considerando: | |
che con sentenza 1° luglio 2019 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il reclamo presentato dalla A.________SA contro la decisione 24 gennaio 2019 con cui il Pretore del distretto di Lugano ha accolto la domanda di exequatur presentata dalla B.________;
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che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 4 settembre 2019;
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che con decreto 27 settembre 2019 la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di prestazione di garanzie per le ripetibili presentata dalla B.________;
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che con scritto 18 ottobre 2019 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il predetto ricorso e ha chiesto al Tribunale federale di limitare al minimo le spese e di rinunciare ad attribuire un'indennità per ripetibili;
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che il medesimo giorno l'opponente ha inoltrato la risposta al ricorso;
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che con decreto del 29 ottobre 2019 la lettera con cui è stato ritirato il ricorso è stata trasmessa all'opponente affinché potesse esprimersi per quanto attiene all'assegnazione di ripetibili;
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che con scritto 4 novembre 2019 l'opponente ha chiesto l'assegnazione di ripetibili e ha prodotto la sua nota professionale per complessivi fr. 5002.80;
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che tale importo non eccede i limiti previsti dalla tariffa applicabile;
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che il 7 novembre 2019 l'opponente ha domandato di ricevere dal Tribunale federale in pagamento delle ripetibili " il saldo rimanente sull'anticipo spese " versato dalla ricorrente;
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che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
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che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), e le ripetibili seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
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che la differenza fra l'anticipo spese corrisposto e la tassa di giustizia spetta alla ricorrente, titolare della pretesa di restituzione, ragione per cui la richiesta 7 novembre 2019 va disattesa;
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per questi motivi, la Presidente decreta: | |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 5'002.80 a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 novembre 2019
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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