BGer 5A_920/2019 | |||
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BGer 5A_920/2019 vom 26.11.2019 |
5A_920/2019 |
Sentenza del 26 novembre 2019 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ SA,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa, 6535 Roveredo GR.
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Oggetto
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sospensione del fallimento per mancanza di attivi,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 ottobre 2019
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dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni (KSK 19 72).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Con decisione 21 marzo 2019 il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha sciolto la A.________ SA (già in X.________, ora senza recapito) e ordinato la sua liquidazione in via di fallimento.
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Su richiesta dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa, con decisione 14 agosto 2019 il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha sospeso la procedura di liquidazione in via di fallimento della A.________ SA per mancanza di attivi. Tale decisione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio in data 20 agosto 2019.
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Mediante decisione 16 ottobre 2019 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il reclamo presentato il 3 settembre 2019 dalla A.________ SA in liquidazione avverso la decisione di sospensione. La Corte cantonale ha osservato che il termine di dieci giorni per introdurre reclamo (art. 251 lett. a, 319 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) contro la decisione di sospensione pubblicata in data 20 agosto 2019 (art. 35 cpv. 1 e 230 cpv. 2 LEF, combinati art. 31 LEF e 141 cpv. 2 CPC) era scaduto il 30 agosto 2019 (combinati art. 31 LEF e 142 cpv. 1 CPC).
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2. Con ricorso in materia civile datato 11 novembre 2019 (consegnato il 14 novembre 2019) la A.________ SA in liquidazione, rappresentata dal membro del consiglio d'amministrazione B.________, ha impugnato la sentenza 16 ottobre 2019 dinanzi al Tribunale federale chiedendo di annullarla e di dichiarare inefficace " sia il decreto del 14.08.2019 e sia quello allo stesso collegato del 09.08.2019 con adozione di ogni provvedimento ".
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. | |
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).
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3.2. La ricorrente sostiene che il suo reclamo 3 settembre 2019 debba essere ritenuto tempestivo. Essa si rifà ad un decreto 9 agosto 2019, mediante il quale la II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha dichiarato irricevibili sia la richiesta di restituzione del termine per appellare la summenzionata decisione 21 marzo 2019 (con cui è stato ordinato lo scioglimento e la liquidazione in via di fallimento della società) sia l'appello, e afferma che tale giudizio non sarebbe mai stato comunicato all'allora sua patrocinatrice. Ne conclude che " non essendosi perfezionata la notifica 09 agosto 2019 non era nemmeno perfezionata la notifica [...] del decreto del 14.08.2019 che include e richiama lo stesso " e " presuppone la conoscenza del decreto del 9 agosto 2019".
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In tal modo, la ricorrente non si misura a sufficienza con la decisione cantonale di inammissibilità. La sua argomentazione, infatti, è formulata in maniera generica ed apodittica ed è per giunta fondata su una circostanza che non emerge dalla sentenza impugnata, ossia l'asserita notifica irregolare del decreto 9 agosto 2019 (peraltro impugnato al Tribunale federale; v. sentenza 4A_421/2019 del 4 ottobre 2019), senza nemmeno pretendere che sarebbero soddisfatte le condizioni che permettono al Tribunale federale di tenere conto di una fattispecie diversa da quella accertata dall'autorità inferiore (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF). Il rimedio all'esame non soddisfa pertanto le suesposte esigenze di motivazione (v. supra consid. 3.1).
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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Si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie.
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Losanna, 26 novembre 2019
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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