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Informationen zum Dokument  BGer 9C_727/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_727/2019 vom 27.11.2019
 
9C_727/2019
 
Decreto del 27 novembre 2019
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, Italia,
 
ricorrente,
 
contro
 
Tribunale amministrativo federale, Corte III, casella postale, 9023 S. Gallo,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (ritardata giustizia),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale (C-4925/2018).
 
 
Visto:
 
la decisione dell'11 giugno 2018 con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (di seguito UAIE) ha negato il diritto a prestazioni dall'assicurazione per l'invalidità a A.________, cittadino italiano, nato nel 1960, attivo in Svizzera da ultimo quale cameriere,
1
il ricorso interposto da A.________ il 28 agosto 2018 al Tribunale amministrativo federale, con cui chiede sostanzialmente, previa concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, l'annullamento della decisione amministrativa e nuovi accertamenti d'ordine valetudinario,
2
i successivi scambi di scritti, segnatamente la risposta del 4 ottobre 2018 dell'UAIE, la replica di A.________ del 29 novembre 2018, la duplica dell'UAIE del 22 gennaio 2019 (dopo concessione di una proroga in considerazione del vaglio della nuova documentazione prodotta), le osservazioni dell'assicurato del 29 marzo 2019 (dopo conferimento della proroga da lui sollecitata), lo scritto aggiuntivo spontaneo del 16 luglio 2019 con cui A.________ ha inviato ulteriore documentazione medica, i solleciti del 7 e del 29 agosto 2019 con cui l'assicurato ha infine chiesto all'autorità giudicante di emettere il giudizio,
3
il ricorso del 22 ottobre 2019 (timbro postale) al Tribunale federale con cui A.________ censura la ritardata giustizia del Tribunale amministrativo federale nell'emanazione del giudizio nella vertenza C_4925/2018 sul ricorso presentato il 28 agosto 2018 e domanda specificatamente, previo esonero di tasse e spese, di invitare l'istanza giudiziaria inferiore ad evadere al più presto la vertenza, se possibile anche con il pagamento di ripetibili al proprio rappresentante legale,
4
il giudizio C-4925/2018 dell'8 novembre 2019 con cui il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame, senza prelevare spese processuali e stabilendo un'indennità globale di fr. 3'800.- per la difesa d'ufficio,
5
l'assenza di necessità di ordinare uno scambio di scritti,
6
 
considerando:
 
che conformemente all'art. 89 cpv.1 lett. c LTF ha diritto a ricorrere chi ha un interesse degno di protezione al giudizio della sua domanda,
7
che secondo la giurisprudenza questo interesse deve essere attuale e pratico al momento sia dell'inoltro del gravame che dell'emanazione della sentenza (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143),
8
che in considerazione del giudizio del Tribunale amministrativo federale dell'8 novembre 2019 nei termini sopra menzionati, il ricorrente ha ricevuto quanto richiesto e pertanto la controversia è divenuta sprovvista di ogni interesse giuridico (cfr. DTF 137 I 161 consid. 4.4.pag. 166),
9
che la causa è divenuta priva d'oggetto e dev'essere stralciata dai ruoli dal giudice dell'istruzione, quale giudice unico (art. 32 cpv. 2 LTF), segnatamente la Presidente della Corte,
10
che giusta il disposto di cui all'art. 72 PC, applicabile per il rinvio dell'art. 71 LTF, il tribunale, oltre a dichiarare terminato il processo, statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che pone un termine alla lite,
11
che in tal caso le spese e le ripetibili vengono stabilite in funzione dell'esito presumibile del processo, sulla base di una rapida valutazione degli atti e senza inutile dispendio (cfr. DTF 125 V 373 consid. 2a pag. 374 seg.),
12
che nel caso in esame, il ricorso sarebbe stato molto verosimilmente respinto, in quanto, oltre a una motivazione insufficiente e non riferita al tema della lite (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336) - il ricorrente si è difatti limitato a giustificare il gravame perché non avrebbe avuto riscontri ai suoi due ultimi solleciti di agosto 2019 - dal momento dell'inoltro del ricorso al Tribunale amministrativo federale il 29 agosto 2018 e il giudizio dell'8 novembre 2019 è trascorso poco più di un anno, durante il quale hanno avuto luogo i menzionati scambi di scritti, spesso connotati da richieste di proroga dei termini, oltre che da produzione di nuova documentazione medica da valutare,
13
che viste le circostanze del caso concreto, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, si rinuncia al prelievo delle spese giudiziarie,
14
che anche la domanda di assistenza giudiziaria diventa così priva d'oggetto,
15
 
per questi motivi, la Presidente decreta:
 
1. La causa, divenuta priva d'oggetto, è stralciata dai ruoli.
16
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
17
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
18
Lucerna, 27 novembre 2019
19
In nome della II Corte di diritto sociale
20
del Tribunale federale svizzero
21
La Presidente: Pfiffner
22
La Cancelliera: Cometta Rizzi
23
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