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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1330/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1330/2019 vom 03.12.2019
 
 
6B_1330/2019,
 
 
6B_1331/2019
 
 
Sentenza del 3 dicembre 2019
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono, indennizzo,
 
ricorsi contro le sentenze emanate il 27 agosto 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (60.2019.119 e 60.2019.123).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con decreto del 29 aprile 2019 il pubblico ministero ha abbandonato il procedimento a carico di B.________ e del di lei figlio A.________ e statuito sulle istanze di indennizzo.
 
Il 27 agosto 2019, con due distinte sentenze, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha statuito sui reclami inoltrati da B.________, rispettivamente da A.________, in punto agli indennizzi riconosciuti loro. Le sentenze sono state notificate ai difensori di ufficio dei reclamanti il 2 settembre 2019, rispettivamente il 30 agosto 2019.
 
2. Con messaggio di posta elettronica del 4 ottobre 2019 A.________ ha comunicato al Tribunale federale la sua intenzione di ricorrere, allegando i giudizi della CRP in formato PDF. Il 25 ottobre seguente A.________ ha scritto nuovamente una e-mail, spiegando di risiedere attualmente in Nepal, di essersi recato all'Ambasciata svizzera a cui avrebbe rilasciato una copia del suo passaporto autentificata con la sua firma originale e domandato di trasmettere a questo Tribunale 5 file PDF contenenti il ricorso e le decisioni impugnate. A.________ ha chiesto al Tribunale federale di autorizzare l'Ambasciata svizzera in Nepal a inviare i suddetti file e la fotocopia del passaporto, essendo una condizione posta da questa per inoltrare i documenti.
 
Non avendo fornito un recapito, con messaggio di posta elettronica del 29 ottobre 2019, dopo la descrizione dei possibili modi di comunicazione con il Tribunale federale, A.________ è stato informato dell'impossibilità di autorizzare trasmissioni del ricorso diverse da quelle previste dalla legge. Il giorno seguente A.________ ha inviato, sempre mediante posta elettronica, un atto di ricorso e i relativi allegati e chiesto di aprire "un faldone". L'11 novembre 2019, in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 LTF, l'Ufficio federale di giustizia ha trasmesso via e-mail al Tribunale federale la documentazione giuntagli da A.________ mediante lo stesso canale.
 
Con ulteriore messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019, A.________ ha ribadito di aver fatto legalizzare la propria firma alla Rappresentanza svizzera in Nepal, precisato di eleggere domicilio presso la stessa e, riferendosi alla domanda di assistenza giudiziaria, affermato di trovarsi in una situazione finanziaria disastrosa, vivendo in condizioni di estrema povertà tra il Giappone, la Thailandia e il Nepal.
 
Pur reso attento ai possibili problemi di ammissibilità, A.________ ha persistito nella sua volontà di impugnare le decisioni della CRP, chiedendo eventualmente un "documento di rifiuto da parte del TF così da poter avanzare l'istanza all'Autorità competente in materia di diritto internazionale del CEDU". Il Tribunale federale ha allora aperto due distinti incarti (6B_1330/2019 e 6B_1331/2019), uno per ogni decisione contestata. Poiché l'insorgente è il medesimo e l'impugnazione delle due sentenze pone gli stessi problemi di ammissibilità, si giustifica emanare un solo giudizio nell'ottica dell'economia di procedura.
 
3. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere cognitivo l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 145 I 207 consid. 1).
 
Come già preannunciato, il gravame risulta inammissibile a più di un titolo.
 
3.1. Innanzitutto, l'insorgente non è legittimato a impugnare la decisione emanata dalla CRP nei confronti di B.________ (incarto 6B_1331/2019), non avendo egli partecipato al relativo procedimento dinanzi alla Corte cantonale e soprattutto non avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica di detta decisione che concerne unicamente la madre (art. 81 cpv. 1 LTF). Non pretende peraltro agire a suo nome e (poter) disporre di una procura in tal senso e del resto neppure potrebbe farlo, atteso che nelle cause penali sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale unicamente gli avvocati (art. 40 cpv. 1 LTF), ciò che il ricorrente non è.
 
A questa ragione, si aggiungono quelle che seguono, valevoli per il ricorso nella sua globalità, indipendentemente dal fatto che sia diretto contro la sentenza emanata nei confronti dell'insorgente medesimo (incarto 6B_1330/2019) o nei confronti della madre (incarto 6B_1331/2019).
 
3.2. L'atto inoltrato risulta tardivo perché trasmesso oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione del testo integrale delle decisioni impugnate (art. 100 cpv. 1 LTF). Essendo al riguardo determinante la valida notificazione ai difensori d'ufficio (v. in proposito sentenza 6B_304/2019 del 22 maggio 2019 consid. 2.3.4 e 2.3.5 con rinvii), in concreto il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 3 settembre 2019, rispettivamente il 31 agosto 2019 (art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere il 2 ottobre 2019, rispettivamente il 30 settembre 2019 (art. 45 cpv. 1 LTF). Inoltrato al Tribunale federale unicamente il 30 ottobre 2019, l'atto è quindi manifestamente fuori termine. Tale conclusione non muta nemmeno considerando che, come sostiene, il ricorrente avrebbe inviato una "segnalazione" al "Ministero pubblico di X.________". Oltre al fatto che tale "segnalazione" è avvenuta solo il 4 ottobre 2019, e quindi dopo lo scadere dei 30 giorni previsti dalla legge, essa si limita a una trasmissione di copie delle sentenze impugnate in formato PDF, senza alcuna traccia di un ricorso. È pertanto vano il richiamo dell'insorgente all'art. 48 cpv. 3 LTF.
 
3.3. In seguito il gravame è inammissibile anche perché trasmesso con semplice posta elettronica e sprovvisto di valida firma elettronica. Giusta l'art. 42 cpv. 4 LTF, in caso di trasmissione per via elettronica, la parte deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (RS 943.03); il Tribunale federale determina mediante regolamento in particolare le modalità di trasmissione. Secondo l'art. 3 del regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori del 20 febbraio 2017 (RCETF; RS 173.110.29), le parti che desiderano ricorrere alla trasmissione per via elettronica devono iscriversi su una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura. L'iscrizione vale quale assenso alla notificazione per via elettronica (art. 39 cpv. 2 e 60 cpv. 3 LTF). Un ricorso inviato con semplice mail, senza ricorrere a una piattaforma riconosciuta (v. al riguardo art. 2 lett. b RCETF e ordinanza sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione [RS 272.11]) e senza apporre la firma elettronica, è inammissibile (v. sentenze 8C_327/2016 del 31 maggio 2016 consid. 6; 1C_411/2015 del 27 agosto 2015 consid. 2.1; 1C_66/2014 del 14 marzo 2014 consid. 1; 5A_817/2010 del 30 novembre 2010). La firma elettronica qualificata (v. art. 2 lett. c RCETF) è un'esigenza legale (art. 42 cpv. 4 LTF) che, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non può essere soppiantata da una firma legalizzata presso l'Ambasciata svizzera "per associazione logica". È l'atto scritto che, secondo la legge, dev'essere munito della firma elettronica qualificata. Quanto poi al servizio di posta elettronica, la precisazione del ricorrente per cui il server della sua casella di posta elettronica si situerebbe su suolo elvetico risulta irrilevante, come anche l'obiezione secondo cui "qualsiasi sistema di trasmissione risente del pericolo di essere intercettato, che sia un sistema certificato o ordinario". Determinante è invece che in concreto non è stata utilizzata una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura, ciò che del resto l'insorgente non contesta.
 
3.4. Il ricorso è pure inammissibile perché non adempie le esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF (v. al riguardo DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). L'insorgente infatti argomenta a ruota libera senza confrontarsi compiutamente con le motivazioni della CRP. Non si avvede inoltre che le decisioni impugnate poggiano su più motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa. Sarebbe spettato al ricorrente contestare ognuna di esse, spiegando perché violerebbero il diritto federale (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Con particolare riguardo alla sentenza emanata nei suoi confronti, l'unica che è legittimato a impugnare (v. supra consid. 3.1), oltre a ritenere non comprovato un eventuale danno rispettivamente un nesso causale con il procedimento penale, la CRP ha pure osservato che sarebbero in ogni caso date le condizioni per rifiutare un indennizzo giusta l'art. 430 CPP. In proposito tuttavia l'insorgente non adduce né motiva alcuna violazione del diritto da parte dell'autorità cantonale.
 
3.5. Infine rilevasi ancora che il gravame è inammissibile anche nella misura in cui conclude, tra l'altro, alla riparazione del torto morale di C.________. Al di là dell'assenza di legittimazione ricorsuale al riguardo (art. 81 cpv. 1 LTF), trattasi di una nuova conclusione inammissibile giusta l'art. 99 cpv. 2 LTF. Esula peraltro dall'oggetto del litigio, ovvero l'indennizzo dell'imputato giusta gli art. 429 segg. CPP, essendo ella non imputata, bensì una persona terza.
 
4. Ne segue che il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
 
La domanda di assistenza giudiziaria va respinta già solo perché le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo. A ciò aggiungasi che il ricorrente ha solo addotto un suo stato di indigenza, senza minimamente comprovarlo (art. 64 cpv. 1 LTF).
 
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Benché invitato a designare un recapito in Svizzera, il ricorrente ha persistito nell'eleggere domicilio all'estero, di modo che è possibile omettere di notificargli questa sentenza in applicazione dell'art. 39 cpv. 3 LTF e conservare l'esemplare a lui destinato nell'incarto a sua disposizione (v. sentenze 5A_406/2017 del 9 giugno 2017 consid. 6; 6B_378/2015 del 10 giugno 2015 consid. 3; 6B_525/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 4; 2D_18/2009 del 22 giugno 2009 consid. 2).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Le cause 6B_1330/2019 e 6B_1331/2019 sono congiunte.
 
2. I ricorsi sono inammissibili.
 
3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
4. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
5. Comunicazione al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. L'esemplare destinato al ricorrente è conservato negli incarti.
 
Losanna, 3 dicembre 2019
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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