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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1337/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1337/2019 vom 09.12.2019
 
 
6B_1337/2019
 
 
Sentenza del 9 dicembre 2019
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.207).
 
 
Considerando:
 
che, il 4 aprile 2019, A.________ ha presentato una denuncia penale per i reati di falsità in documenti e di falsa testimonianza contro una parte del personale curante della casa per anziani in cui era ricoverata sua madre, in particolare nel periodo dall'11 gennaio 2016 al 19 gennaio 2016;
 
che, secondo la denunciante, il personale dell'istituto avrebbe falsamente dichiarato che sua madre, frattanto deceduta, non mostrava lesioni da decubito il 19 gennaio 2016, quando ha lasciato la casa per anziani per essere trasferita in un'ospedale;
 
che, con decisione del 15 luglio 2019, il Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere;
 
che, il 26 luglio 2019, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) contro il decreto di non luogo a procedere;
 
che, con sentenza del 15 ottobre 2019, la CRP ha respinto il reclamo nella misura della sua ammissibilità;
 
che la Corte cantonale, lasciata indecisa la questione della legittimazione della denunciante a presentare il reclamo, ha negato l'esistenza degli elementi costitutivi dei reati di falsità in documenti e di falsa testimonianza;
 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 21 novembre 2019 al Tribunale federale, chiedendo di accertare una violazione del diritto e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per ulteriori accertamenti ai quali domanda di potere partecipare;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che nella nozione di "pretese civili" rientrano soltanto le pretese derivanti direttamente dai reati in discussione, non per contro le spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP (cfr. sentenze 6B_185/2018 del 24 aprile 2018; 6B_1166/2015 del 27 giugno 2016 consid. 1.1; 6B_768/2013 del 12 novembre 2013 consid. 1.3);
 
che la ricorrente non spiega, né sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intende fare valere in relazione con i reati prospettati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
 
che laddove invoca genericamente un danno patrimoniale di complessivi fr. 42'000.--,  "destinato ad aumentare nel futuro", la ricorrente non sostanzia minimamente la fondatezza di una simile pretesa in relazione con i prospettati reati di falsità in documenti e di falsa testimonianza, ai quali è circoscritto il procedimento in oggetto;
 
che tale importo sembra piuttosto riconducibile allo stato di salute della ricorrente e allo svolgimento di vari procedimenti giudiziari e non appare direttamente derivante dai reati oggetto del procedimento penale in discussione;
 
che, nella fattispecie, l'assenza di una pertinente motivazione sulle eventuali pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
 
che, indipendentemente dalla sua legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente sarebbe abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
 
che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
 
che la ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;
 
ch'ella critica il fatto che la sua legittimazione ai sensi dell'art. 382 CPP sia stata lasciata indecisa dalla Corte cantonale;
 
che, in effetti, la CRP ha ritenuto dubbio che la reclamante potesse essere considerata danneggiata direttamente dalle incriminate dichiarazioni delle persone denunciate;
 
che la questione della legittimazione della ricorrente nella procedura dinanzi alla precedente istanza non deve tuttavia essere approfondita in questa sede, giacché la Corte cantonale è comunque entrata nel merito del reclamo e lo ha respinto, siccome non ha ritenuto realizzati gli elementi costitutivi dei reati di falsità in documenti e di falsa testimonianza;
 
che la CRP non si è quindi rifiutata di esaminare nel merito il gravame della ricorrente, la quale non ha di conseguenza subito alcun pregiudizio di natura processuale;
 
che, laddove critica il mancato interrogatorio del personale curante denunciato, la ricorrente mira a rimettere in discussione il giudizio di merito, ciò che è come visto inammissibile, difettandole la legittimazione;
 
che, nella misura in cui accenna a una richiesta di ricusa dei giudici che componevano la CRP, la ricorrente si limita ad addebitare loro, in modo del tutto generico,  "negligenza e denegata imparzialità", per non avere tenuto conto della documentazione prodotta nella causa;
 
che, con questa argomentazione generale, la ricorrente non fa specificatamente valere un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
 
che, in concreto, la ricorrente non spiega puntualmente per quali ragioni i giudici della CRP potrebbero avere una prevenzione nella causa e difettare pertanto oggettivamente della necessaria imparzialità;
 
che, peraltro, soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato, potrebbero se del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3 e rinvii);
 
che l'accennata, generica, mancata presa in considerazione di eventuali documenti, che avrebbero comunque dovuto essere rilevanti per l'esito della causa, non realizza di per sé tali estremi ed avrebbe se del caso dovuto essere contestata seguendo le normali vie d'impugnazione;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 dicembre 2019
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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