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Informationen zum Dokument  BGer 5D_202/2019  Materielle Begründung
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BGer 5D_202/2019 vom 12.12.2019
 
 
5D_202/2019
 
 
Sentenza del 12 dicembre 2019
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
 
rappresentata dal Tribunale federale svizzero, avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Losanna 14,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° ottobre 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2019.80).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. La Confederazione Svizzera ha escusso A.A.________ per l'incasso di fr. 4'250.-- oltre interessi e B.A.________ per l'incasso di fr. 200.-- oltre interessi. Gli escussi hanno interposto opposizione ai precetti esecutivi. Con decisioni 5 aprile 2019 il Giudice di pace supplente del Circolo di Taverne ha accolto le istanze della creditrice procedente e rigettato in via definiva tali opposizioni.
 
Mediante sentenza 1° ottobre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo interposto dai coniugi A.A.________ e B.A.________ avverso la decisione del Giudice di prime cure. La Corte cantonale, dopo aver dichiarato inammissibili la richiesta di astensione del suo Presidente e la richiesta di sospensione della causa rispettivamente dell'esecuzione, ha osservato che le nove sentenze del Tribunale federale prodotte dalla creditrice procedente costituiscono validi titoli di rigetto definitivo delle opposizioni per gli importi posti in esecuzione (relativi a spese giudiziarie) e che le censure dei coniugi A.________ esulano dalla competenza del giudice del rigetto, rispettivamente dell'autorità giudiziaria superiore.
 
2. Con ricorso 25 ottobre 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza 1° ottobre 2019 dinanzi al Tribunale federale. Essi hanno chiesto di richiamare l'incarto cantonale, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3. Con lo scritto 25 ottobre 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato anche due altre sentenze emanate dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v. sentenze 5A_854/2019 e 5A_855/2019 pronunciate in data odierna).
 
4. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).
 
La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.
 
5. Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnare loro un termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.
 
6. Dagli allegati prodotti dai ricorrenti nelle procedure dinanzi al Tribunale federale emerge che con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito in favore di A.A.________ una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC e lo ha limitato nell'esercizio dei suoi diritti civili nel senso che "non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti". Emerge anche che con decreto 6 novembre 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha revocato in via supercautelare l'effetto sospensivo al reclamo interposto dall'interessato avverso tale decisione cautelare (art. 450c CC).
 
Si pone pertanto la questione a sapere se, al momento dell'introduzione del ricorso qui all'esame, ossia il 25 ottobre 2019, A.A.________ avesse (ancora) la capacità processuale. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dato che il gravame si rivela in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di seguito.
 
7. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
 
7.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la sentenza dell'autorità cantonale (v. combinati art. 114 e 75 cpv. 1 LTF), bensì discute la decisione del Giudice di pace supplente o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre autorità in cause distinte e l'assegnazione di un risarcimento danni per lesione della personalità e torto morale).
 
7.2. Il gravame è inoltre insufficientemente motivato. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può infatti unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nell'impugnativa i ricorrenti segnalano la violazione di varie garanzie costituzionali (art. 6, 8, 29 cpv. 2, 29a e 30 cpv. 1 Cost.), ma le loro censure - generiche, prive di un serio confronto con i considerandi dell'impugnato giudizio ed anche di difficile comprensione - non soddisfano le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF.
 
8. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. La richiesta di richiamare l'incarto cantonale diviene quindi priva di oggetto.
 
La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 dicembre 2019
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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