BGer 1C_649/2019 | |||
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BGer 1C_649/2019 vom 17.12.2019 |
1C_649/2019 |
Sentenza del 17 dicembre 2019 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Giudice presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________ e llcc,
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2. B.________ e llcc,
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3. C.________ e llcc,
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ricorrenti,
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contro
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Swisscom (Svizzera) SA,
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patrocinata dall'avv. Lorenzo Medici,
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Municipio di Brissago, 6614 Brissago,
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Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile,
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ricorso contro la sentenza emanata il 4 novembre 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.245).
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Considerando: | |
che, per quanto qui interessa, con decisione del 5 ottobre 2016 il Municipio di Brissago ha rilasciato a Swisscom Svizzera SA l'autorizzazione a costruire sei antenne per la telefonia mobile sul tetto piano di uno stabile sito su una particella ubicata in zona nucleo;
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che con decisione del 10 aprile 2018 il Consiglio di Stato ha respinto tre ricorsi sottopostigli da A.________ e llcc, B.________ e llcc ed C.________ e llcc;
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che adito, dagli insorgenti, con giudizio del 4 novembre 2019 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso;
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che avverso questa sentenza A.________ e llcc, B.________ e llcc ed C.________ e llcc presentano un ricorso al Tribunale federale, senza formulare specifiche conclusioni;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1);
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
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che la Corte cantonale ha accertato la conformità di zona delle criticate antenne, ha stabilito che la normativa comunale e cantonale pertinente è stata correttamente applicata, che in concreto non sussiste l'obbligo di valutare siti alternativi, che il principio di prevenzione sancito dall'art. 11 LPAmb (RS 814.01) come pure i requisiti imposti dall'ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti sono adempiuti e ch'essi sono tuttora adeguati rispetto allo stato delle conoscenze sui potenziali danni alla salute, per cui non devono essere aggiornati, e che gli insorgenti non hanno censurato l'inserimento dei manufatti nel paesaggio;
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che i ricorrenti, disattendendo il loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confrontano del tutto con questi argomenti, né tentano di spiegare perché si sarebbe in presenza di accertamenti addirittura insostenibili e quindi arbitrari dei fatti (DTF 142 II 355 consid. 6) e di una decisione lesiva del diritto comunale, cantonale o federale;
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che, infatti, essi si limitano a evocare preoccupazioni generali della popolazione inerenti alle nuove tecnologie di telefonia mobile, alla creazione di un'associazione in tal senso nel Comune, a indicare il modello "Kleinzellennetz" della Città di San Gallo e ad accennare in maniera del tutto generica a un'asserita perdita di valore degli immobili e alla salvaguardia del nucleo del paese;
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che con questi generici accenni i ricorrenti nemmeno tentano di spiegare perché le argomentazioni della Corte cantonale sarebbero lesive del diritto;
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che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Municipio di Brissago, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 dicembre 2019
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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