BGer 2C_847/2019 | |||
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BGer 2C_847/2019 vom 18.12.2019 |
2C_847/2019 |
Sentenza del 18 dicembre 2019 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Zünd, Hänni,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Luca Pestelacci,
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ricorrente,
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contro
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Sezione della popolazione,
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
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6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Permesso per confinanti UE/AELS,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4 settembre 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.93).
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Fatti: | |
A. Il cittadino italiano residente in Italia A.________ ha in passato occupato le autorità penali nei seguenti termini (ripresa dell'elenco contenuto nel giudizio impugnato) :
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20.09.2010: decreto penale del G.I.P. del Tribunale di X.________ (esecutivo il 31.12.2010) prevedente un'ammenda di EUR 1'560.-, oltre alla sospensione della patente di guida per 6 mesi, per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (commesso il 02.06.2009);
| 2 |
10.06.2014: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - c.d. allargato del G.I.P. del Tribunale di Y.________ (irrevocabile il 20.07.2014) prevedente 3 anni e 8 mesi di reclusione ed una multa di EUR 12'000.-, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (accertato il 16.03.2013); con ordinanza del 22.09.2014 del magistrato di sorveglianza di Z.________ è stata disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata in ragione di 45 giorni e per liberazione anticipata speciale in ragione di 75 giorni; con decreto del 02.10.2014 del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Y.________ è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della pena in ragione di 3 anni, 1 mese e 19 giorni; con ordinanza del 14.10.2014 del G.I.P. del Tribunale di Y.________ è stata disposta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni; con ordinanza del 20.04.2015 del magistrato di sorveglianza di Z.________ è stata disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata in ragione di 90 giorni; con ordinanza del 14.05.2015 del Tribunale di sorveglianza di X.________ è stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale; con ordinanza del 18.01.2016 del magistrato di sorveglianza di Z.________ è stata disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata in ragione di 45 giorni; con ordinanza del 01.02.2017 del Tribunale di sorveglianza di X.________ è stata dichiarata l'estinzione della pena pecuniaria non riscossa e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova.
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B. II 12 ottobre 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, formulata da A.________.
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Richiamato l'art. 5 allegato I dell'accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), la citata autorità ha motivato il suo rifiuto con ragioni di ordine pubblico (condanne penali pronunciate in Italia). Nel seguito, il diniego del permesso è stato confermato sia dal Consiglio di Stato (16 gennaio 2019) che dal Tribunale amministrativo ticinese (4 settembre 2019).
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C. Con ricorso del 9 ottobre 2019, A.________ si è rivolto al Tribunale federale domandando il riconoscimento del diritto alla concessione del permesso richiesto.
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Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Alla querelata pronuncia ha fatto rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte. Con decreto del 10 ottobre 2019, il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha concesso l'effetto sospensivo al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Dal momento che il ricorrente è cittadino italiano, e l'accordo sulla libera circolazione delle persone gli conferisce, di principio, il diritto di lavorare nel nostro Paese (art. 4 e 10 cpv. 7 ALC; art. 2 cpv. 1, 7 e 28 allegato I ALC; art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]), la menzionata norma non trova però applicazione (sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 1.2).
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1.2. Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) e diretta contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), l'impugnativa è quindi ammissibile e va esaminata quale ricorso ordinario.
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Erwägung 2 | |
2.1. Il diritto federale è applicato d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), il Tribunale federale si confronta di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe valgono poi per la denuncia di violazioni di diritti fondamentali; simili critiche vanno in effetti formulate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.).
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2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, fattispecie data anche quando i fatti sono stati constatati in maniera incompleta (art. 105 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_273/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 1.3). A meno che non ne dia motivo il giudizio querelato, non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono comunque essere posteriori allo stesso (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).
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Erwägung 3 | |
3.1. Sul piano del diritto interno, l'art. 35 LStrI indica che il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera, che esso è di durata limitata, può essere prorogato e vincolato ad altre condizioni (cpv. 1-3). Dal medesimo disposto risulta nel contempo che la proroga del permesso - quindi anche il suo rilascio - sono subordinati all'assenza di motivi di revoca giusta l'art. 62 LStrI.
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Tuttavia, l'ordinamento interno si applica nei confronti dei cittadini comunitari, solo se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI; sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 2.1).
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3.2. Come tutti i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC, anche il diritto per i lavoratori frontalieri dipendenti, cittadini di una parte contraente, di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente (art. 4 ALC; art. 2 cpv. 1 e art. 7 allegato I ALC), può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità conformemente all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC (DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 2.2 con ulteriori rinvii).
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Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Una condanna può venir presa in considerazione a giustificazione di un simile provvedimento soltanto se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale che implica una minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso unicamente a titolo preventivo o dissuasivo. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; sentenza 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3 non pubblicato in DTF 137 II 233). Proceduto all'esame del caso nell'ottica dell'art. 5 allegato I ALC, va infine verificato anche il rispetto del principio della proporzionalità (sentenza 2C_310/2010 del 12 novembre 2012 consid. 2.2).
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4. Come detto, chiamato a esprimersi il Tribunale amministrativo ticinese ha condiviso l'opinione della Sezione della popolazione e del Consiglio di Stato ticinese. Rilevata l'esistenza di un motivo di revoca in base al diritto interno (art. 62 cpv. 1 lett. b e c LStrI), anch'esso ha infatti concluso che il diniego del permesso richiesto fosse rispettoso sia dell'art. 5 allegato I ALC che del principio della proporzionalità.
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Erwägung 5 | |
5.1. Nella fattispecie, l'esistenza di un motivo di revoca in base al diritto interno non è a ragione contestata. Preso atto della condanna inflitta al ricorrente il 10 giugno 2014 (3 anni e 8 mesi di reclusione per detenzione illecita di stupefacenti), per lo meno il motivo di revoca previsto dall'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI è infatti dato e non occorre chiedersi se ve ne siano di ulteriori (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg. e 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; con specifico riferimento a delle condanne inflitte all'estero, cfr. inoltre la sentenza 2C_662/2016 dell'8 dicembre 2016 consid. 2.1 con una serie di rinvii).
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5.2. A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, date sono però anche le condizioni per una limitazione dei diritti garantiti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone giusta l'art. 5 allegato I ALC.
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5.2.1. Come detto, secondo questa norma una condanna può essere motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid., 5.3 pag. 125 seg.; 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; sentenze 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019 consid. 3.1.1; 2C_634/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.1 e 2C_511/2018 del 2 luglio 2018 consid. 3.4.1, da cui risulta che le condizioni per limitare la libera circolazione delle persone possono essere riunite pure nel caso del compimento di reati patrimoniali).
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La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze in merito all'ammissione di un rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20).
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5.2.2. Ora, nel caso in esame la Corte cantonale ha messo correttamente in evidenza come i fatti alla base della condanna inflitta al ricorrente nel giugno 2014 devono essere qualificati come molto gravi.
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Dagli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, qui determinanti (art. 105 cpv. 1 LTF) e che danno a ragione conto anche di una precedente condanna in altro ambito (sentenze 2C_841/2013 del 18 novembre 2013 consid. 2 e 2C_136/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 4, in cui è confermata la possibilità di considerare anche sentenze non più iscritte negli appositi registri), emerge in effetti che il 16 marzo 2013 egli è stato trovato in possesso di 5'781 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana e 754 grammi di ecstasy, ovvero di una quantità di sostanze stupefacenti molto elevata, che ha condotto l'autorità penale a pronunciare una pena altrettanto consistente (3 anni e 8 mesi di reclusione insieme a una multa di 12'000 euro).
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5.2.3. D'altra parte, proprio il genere di reato, unitamente al fatto che il compimento dello stesso non è ancora lontano nel tempo (sentenza 2C_104/2019 del 2 maggio 2019 consid. 5.3 con ulteriori rinvii), conduce ad esaminare la questione della recidiva con grande rigore (precedente consid. 5.2.1. e la giurisprudenza citata).
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Nonostante il ricorrente sia stato condannato "solo" per possesso di stupefacenti, il quantitativo delle sostanze in discussione non può infatti certo portare a concludere che esse fossero destinate unicamente ad uso personale e va quindi sottolineato anche che il suo consumo sarebbe stato atto a mettere in pericolo la salute di molte persone (sentenza 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 4.2.2, concernente un caso per certi versi analogo e che ha condotto il Tribunale federale a confermare la revoca del permesso di domicilio a un cittadino italiano nato in Svizzera nel 1975, sempre vissuto nel nostro Paese).
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5.2.4. Pure gli specifici rilievi contenuti nell'impugnativa in relazione all'applicazione dell'art. 5 allegato I ALC non portano infine a un diverso risultato.
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Una condotta corretta è infatti attesa da ogni cittadino. Il grande rigore richiesto a causa della gravità di quanto gli è stato rimproverato - che trova riscontro in una pena importante, non ancora lontana nel tempo - giustifica inoltre di relativizzare rispettivamente di giudicare con estrema cautela anche i segnali positivi sin qui mostrati, posti in evidenza nel ricorso, e di riservarsi un giudizio diverso soltanto se la via intrapresa verrà mantenuta rispettivamente consolidata.
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5.3. Confermato il sussistere di una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico, va infine rilevato che la sentenza impugnata non lede neppure il principio della proporzionalità.
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5.3.1. In effetti, il rifiuto del rilascio di un nuovo permesso per confinanti non obbliga l'insorgente a spostare il centro dei suoi interessi affettivi e familiari e non pone pertanto particolari problemi di adattamento, poiché egli già vive nella regione italiana di confine.
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5.3.2. Sul piano professionale il pregiudizio è invece più marcato, dato che, pur non vietandogli l'ingresso del territorio svizzero, il provvedimento in discussione impedisce al ricorrente di continuare a lavorarvi. In questo contesto, non si può però non rilevare che egli è attivo nel nostro Paese solo dal giugno 2017, che è ancora giovane e che potrà far valere l'esperienza acquisita rispettivamente le referenze fornitegli dall'attuale datore di lavoro anche per cercare nuovi impieghi nella vicina Lombardia o altrove in Italia.
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6. Per quanto precede, il ricorso è respinto e il giudizio impugnato confermato. Le spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
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Losanna, 18 dicembre 2019
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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