BGer 6B_1351/2019 | |||
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BGer 6B_1351/2019 vom 23.12.2019 |
6B_1351/2019 |
Sentenza del 23 dicembre 2019 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. B.________,
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opponenti.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (amministrazione infedele, abuso di autorità),
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 ottobre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.176).
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Considerando: | |
che A.________ ha presentato il 4 giugno 2019 al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro l'avv. B.________, allora esecutore testamentario nella successione del defunto marito della denunciante, per i titoli di amministrazione infedele e di abuso di autorità;
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che i citati reati sarebbero riconducibili al mancato inoltro da parte del denunciato delle dichiarazioni fiscali concernenti la successione per gli anni 2004 e 2005;
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che, con decisione del 21 giugno 2019, il Procuratore generale ha decretato un non luogo a procedere, ritenendo non realizzati gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati;
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che A.________ ha presentato un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) contro il decreto di non luogo a procedere;
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che, con sentenza del 23 ottobre 2019, la CRP ha respinto il reclamo e la contestuale domanda di ricusazione del Procuratore generale;
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che A.________, adducendo di agire anche in rappresentanza del figlio C.________, impugna questa sentenza con un ricorso del 25 novembre 2019 al Tribunale federale;
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che la ricorrente ha comunicato l'11 dicembre 2019 che la sua situazione finanziaria non le permetterebbe di fare fronte al pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie richiesto;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
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che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
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che spetta alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
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che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
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che la ricorrente non spiega, né sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intende fare valere in relazione con i reati prospettati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
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ch'ella si limita ad addurre genericamente che il mancato inoltro delle dichiarazioni fiscali da parte del denunciato avrebbe favorito altre persone nell'ambito della successione, causando un danno considerevole a lei ed al figlio;
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che nella nozione di "pretese civili" rientrano le pretese derivanti direttamente dai reati in discussione e che trattandosi di reati contro il patrimonio spettava alla ricorrente fornire indicazioni precise riguardo al danno subito;
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che limitandosi ad invocare in modo generico l'esistenza di un danno a seguito dell'asserito favoreggiamento di altre persone, la ricorrente non sostanzia minimamente l'esistenza di eventuali pretese civili in relazione con i prospettati reati addebitati al denunciato;
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che, nella fattispecie, l'assenza di una pertinente motivazione sulle eventuali pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
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che, indipendentemente dalla sua legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente sarebbe abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
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che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
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che la ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;
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che, nella misura in cui ribadisce in questa sede la domanda di ricusa del Procuratore generale, la ricorrente si limita ad accennare ad un imprecisato "conflitto di interessi";
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che, peraltro, il rimprovero sembra piuttosto rivolto nei confronti del denunciato e non del magistrato inquirente;
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che, limitandosi a tale accenno, la ricorrente non fa specificatamente valere un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF (cfr., sulla ricusa del Procuratore pubblico, DTF 141 IV 178 consid. 3.2);
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che, comunque, il solo fatto che in una procedura anteriore il magistrato in questione abbia preso una decisione sfavorevole alla ricorrente non fonda di per sé una parvenza di parzialità né un motivo di ricusazione (cfr. DTF 143 IV 69 consid. 3.1);
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che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che, nella misura in cui lo scritto dell'11 dicembre 2019 della ricorrente, dovesse essere interpretato quale domanda di assistenza giudiziaria, la stessa dovrebbe essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 23 dicembre 2019
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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