BGer 8C_399/2019 | |||
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BGer 8C_399/2019 vom 08.01.2020 |
8C_399/2019 |
Sentenza dell'8 gennaio 2020 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudici federali Maillard, Presidente,
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Viscione, Abrecht,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, Italia,
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patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (procedura cantonale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 maggio 2019 (35.2018.121+124).
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Fatti: |
A. | |
A.a. Il 15 gennaio 2014 A.________, nato nel 1981, collaboratore al rifornimento di macchine distributrici di sigarette, è scivolato e ha urtato la regione lombare contro lo spigolo di un gradino. L'INSAI con decisione formale del 25 novembre 2014 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 1° dicembre 2014. L'INSAI con decisione del 9 novembre 2017, confermata su opposizione il 2 marzo 2018, ha negato che fossero adempiute le condizioni per una revisione.
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A.b. Il 20 giugno 2018 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso del 18 aprile 2018 contro la decisione su opposizione.
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A.c. Il 22 novembre 2018 A.________ ha presentato alla Corte cantonale un'istanza di revisione (causa 35.2018.121).
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A.d. Con sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 il Tribunale federale ha annullato la pronuncia cantonale per violazione del diritto di essere sentito e rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
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B. Statuendo nuovamente nella causa, il Tribunale cantonale delle assicurazioni con giudizio del 6 maggio 2019 ha ritenuto priva d'oggetto la domanda di revisione e ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. La Corte cantonale ha inoltre respinto una domanda di assistenza giudiziaria (causa 25.2018.124).
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C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio al Tribunale cantonale delle assicurazioni, perché quest'ultimo entri nel merito del ricorso.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: | |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato - come nel caso concreto - contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
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2. Oggetto del contendere in sede federale è unicamente la questione se la Corte cantonale a ragione si sia rifiutata di entrare in materia sul ricorso cantonale.
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Erwägung 3 | |
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato innanzitutto priva d'oggetto la domanda di revisione presentata il 22 novembre 2018. La Corte cantonale ha ripreso le osservazioni del ricorrente del 21 dicembre 2018, le disposizioni legali ritenute applicabili e i considerandi della sentenza di rinvio 8C_559/2018. La Corte cantonale ha citato anche altre sentenze di diverse Corti del Tribunale federale. I giudici ticinesi hanno poi ricordato di essersi rivolti alla dirigenza dell'ufficio postale di Lugano 1, che ha risposto con scritto del 7 febbraio 2019. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha sottolineato che occorreva esaminare se gli elementi evidenziati dal rappresentante dell'assicurato, destinatario dell'invio in questione, potessero assurgere a indizi concreti suscettibili di confutare la presunzione della corretta notificazione sviluppata dalla giurisprudenza. La presa di posizione della Posta Svizzera e il relativo foglio illustrativo hanno addirittura rafforzato la presunzione secondo i giudici cantonali. Sono altresì necessari indizi concreti, che nel caso concreto facciano apparire come plausibile un'errata datazione del sistema. La Corte cantonale ha quindi ritenuto ininfluenti le critiche del ricorrente, siccome la dichiarazione di parte di non aver trovato l'invio e di aver svolto alcune pratiche in quel giorno non è sufficiente per ribaltare la presunzione. La dichiarazione della case manager prodotta nella procedura di revisione non contribuisce a dare maggiore plausibilità alla versione del ricorrente. Il ricorso è pertanto stato dichiarato ancora una volta tardivo.
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3.2. Il ricorrente ha ricordato lo svolgimento del processo e le disposizioni legali. Invoca una violazione del diritto di essere sentito e dell'art. 6 CEDU siccome il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rifiutato di sentire in contraddittorio i testimoni. Rimprovera alla Corte cantonale un esame acritico della controversia e un adagiarsi su considerazioni del tutto astratte e non valevoli. Egli ritiene che il tracciamento degli invii della Posta Svizzera rappresenta tutt'al più un indizio confutabile e che nel caso concreto è stato possibile chiarire che questi dati sono solo indicativi del momento di registrazione nel sistema. Secondo il ricorrente è la stessa azienda postale a dichiarare che l'inserimento della busta nella casella postale non è simultaneo alla scansione dell'invio. Non si può quindi stabilire una presunzione. Il patrocinatore del ricorrente afferma che ha dimostrato di aver lavorato sabato 3 marzo 2018 e la cronologia della giornata dimostra che la busta non poteva essere nella casella postale. Il ricorrente riporta poi sette casi in cui il sistema A-Plus non avrebbe attestato la realtà dei fatti e ritiene anche non pertinenti le sentenze citate dalla Corte cantonale a sostegno della propria pronuncia. Egli fa valere di aver dimostrato l'esistenza di una prassi di consegna degli invii A-Plus errata. Il ricorrente ritiene anche di avere dimostrato come la stessa controparte dia atto che la consegna sia da ritenere effettuata il lunedì successivo.
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Erwägung 4 | |
4.1. Le disposizioni legali pertinenti sono già state diffusamente illustrate in occasione della precedente sentenza di rinvio 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4. A tale esposizione si può ancora far riferimento e rinviarvi. A tal riguardo è opportuno soggiungere che accordi tra l'interessato e la Posta Svizzera sulla trasmissione delle lettere, segnatamente il cosiddetto fermo-posta o prodotti particolari di Swiss Post Solutions SA, non permettono di giovare a favore dell'amministrato e di posticipare il momento giuridicamente rilevante della notificazione e di considerare tale momento soltanto quando la busta è stata effettivamente ritirata. Determinante per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track & Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza del diritto lo impone (da ultimo sentenza 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 6.2).
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4.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al sistema di spedizione Posta A Plus, un errore nella notificazione postale non deve essere escluso a priori. Tuttavia, una consegna erronea non è da presumere, ma può essere ritenuta se sulla base di tutte le circostanze sembra plausibile. Bisogna fondarsi sulla descrizione dei fatti del destinatario, la quale solleva una consegna postale erronea, se essa è ragionevole e sembra avere una certa probabilità, tenuto conto che occorre presumere la buona fede del destinatario. Considerazioni del tutto ipotetiche del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle lettere del vicino (o di terzi), non giovano alle sue tesi (DTF 142 III 599 consid. 2.4.1 pag. 603 con riferimenti; sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.3.2).
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4.3. Contrariamente alla tesi del ricorrente un errore postale non è stato dimostrato né reso oggettivamente credibile. Il ricorrente si limita a evocare la dichiarazione del proprio patrocinatore e delle ausiliarie di quest'ultimo. Anche il riferimento ad altri invii postali in procedure analoghe non lascia emergere indizi oggettivi di un errore postale. Le dichiarazioni sono state espresse dalla segretaria del patrocinatore del ricorrente, non permettendo di giungere alla conclusione auspicata dal ricorrente. Inoltre, l'apposizione del timbro da parte del segretariato dello studio legale non permette di concludere a un errore postale. Ammesso e non concesso che il patrocinatore del ricorrente subisca così tanti errori postali in un periodo temporale inferiore a anno, lascia perplessi che egli non abbia segnalato tempestivamente la problematica all'ufficio postale, ma si sia limitato a prenderne atto per poi censurare la questione in altre procedure. Al fascicolo nulla figura al riguardo, che potrebbe lasciar anche solo supporre a un errore sistematico dei servizi postali. Anche questa evenienza va nel concreto esclusa. Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della Corte cantonale al riguardo (art. 109 cpv. 3 LTF).
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5. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 8 gennaio 2020
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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