BGer 6B_1301/2019 | |||
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BGer 6B_1301/2019 vom 16.01.2020 |
6B_1301/2019 |
Sentenza del 16 gennaio 2020 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Istanza di rettifica,
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ricorso contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del
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Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.167).
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Considerando: | |
che, con sentenza del 4 ottobre 2019, la Corte di appello e di revisione penale ha respinto un'istanza di rettifica di A.________ di una decisione del 16 maggio 2019 di detta Corte cantonale;
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che, avverso questo giudizio, A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
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che con decreto presidenziale del 13 novembre 2019 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 28 novembre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
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che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 5 dicembre 2019 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 7 gennaio 2020, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
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che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che in tali circostanze, la questione della capacità processuale del ricorrente al momento in cui ha adito il Tribunale federale può essere lasciata aperta (cfr. sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6);
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che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
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richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 gennaio 2020
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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