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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1302/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1302/2019 vom 16.01.2020
 
 
6B_1302/2019
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
B.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Istanza di rettifica,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del
 
Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.142).
 
 
Considerando:
 
che, con sentenza del 4 ottobre 2019, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto un'istanza di rettifica di B.________ di una decisione del 16 maggio 2019 con cui la CARP aveva dichiarato inammissibile una domanda di revisione del 20 novembre 2018 dell'istante;
 
che B.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che la ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione viola il diritto;
 
che, in concreto, l'oggetto dell'impugnativa è infatti circoscritto alla sentenza della CARP che ha dichiarato l'istanza di rettifica giusta l'art. 83 CPP manifestamente inammissibile;
 
che l'istituto della rettifica è disciplinato dall'art. 83 CPP e che, nella fattispecie, la Corte cantonale ha ritenuto che un'istanza di rettifica non entrava in considerazione;
 
che in questa sede la ricorrente non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 83 CPP ritenendo in concreto non ravvisabile un motivo di rettifica;
 
che la ricorrente richiama gli art. 74 cpv. 1 lett. c e 79 CPP, rimproverando alla Corte cantonale di non avere esaminato le possibilità di rettifica previste da queste norme;
 
che l'art. 74 cpv. 1 lett. c CPP disciplina la possibilità per il pubblico ministero e il giudice di informare il pubblico su procedimenti penali pendenti se necessario per rettificare notizie o voci inesatte, mentre l'art. 79 CPP regola la rettifica dei verbali;
 
che nella fattispecie è tutt'al più in discussione la rettifica di una decisione, sicché tali disposizioni non sono qui pertinenti visto che disciplinano altre questioni;
 
che la ricorrente accenna inoltre ad una ritardata giustizia da parte della CARP;
 
che, in concreto, l'istanza di rettifica è stata presentata il 28 maggio 2019 e la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla CARP il 4 ottobre 2019;
 
che la ricorrente non si confronta specificatamente con questo periodo di tempo e non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni esso non sarebbe giustificato tenuto conto della natura del litigio e delle circostanze del caso (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1 e rinvii);
 
che, inoltre, quando l'autorità ha statuito, come è qui il caso, la parte in causa perde di principio l'interesse giuridico a fare constatare un eventuale ritardo a decidere (cfr. sentenza 5A_918/2015 del 28 ottobre 2016 consid. 4.2);
 
che laddove postula la ricusazione della giudice presidente nella causa cantonale in oggetto, la ricorrente si limita ad addurre la partecipazione della giudice a precedenti decisioni nei suoi confronti;
 
che la ricorrente non fa tuttavia valere specifici motivi di ricusazione previsti dall'art. 56 CPP e che la circostanza secondo cui la giudice abbia in passato respinto doglianze promosse dalla ricorrente non fonda di per sé una parvenza di parzialità, né un obbligo di ricusazione (cfr. DTF 143 IV 69 consid. 3.1; 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180; 138 IV 142 consid. 2.3);
 
che, nella misura in cui muove critiche analoghe anche alla Presidente della CARP, la ricorrente disattende che la magistrata non ha fatto parte del collegio giudicante, sicché la contestazione è inconferente;
 
che, analogamente, la domanda di astensione di giudici federali e cancellieri, pure formulata in maniera generica senza specificare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 LTF, è priva di fondamento ed irricevibile;
 
che, al riguardo, può essere qui rinviato a precedenti sentenze del Tribunale federale concernenti anche la ricorrente (cfr. sentenze 6B_772/2019 del 1° luglio 2019; 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018; 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 1.3);
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 gennaio 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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