VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_57/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_57/2020 vom 04.02.2020
 
 
6B_57/2020
 
 
Sentenza del 4 febbraio 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
 
patrocinato dall'avv. Luca Marcellini,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Istanza di revisione,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.231).
 
 
Considerando:
 
che, per quanto qui interessa, con sentenza del 26 gennaio 2016 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha in particolare dichiarato A.________ autore colpevole di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, per avere il 5 agosto 2013, a X.________, usato minaccia nei confronti di un Consigliere di Stato per tentare di costringerlo a compiere un atto che rientrava nelle sue attribuzioni, e di impedimento di atti dell'autorità, per avere a Y.________, il 29 luglio 2013, presso un esercizio pubblico, intralciato gli agenti della polizia cantonale nella posa dei sigilli ai locali;
 
che, con sentenza 6B_254/2016 del 12 settembre 2016, il Tribunale federale ha respinto nella misura della sua ammissibilità un ricorso in materia penale presentato dall'imputato contro il giudizio della Corte cantonale;
 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 13 settembre 2019 A.________ ha presentato alla CARP un'istanza di revisione giusta l'art. 410 lett. a CPP della predetta sentenza cantonale;
 
che, con sentenza dell'11 dicembre 2019, la Corte cantonale ha respinto l'istanza;
 
che i precedenti giudici hanno in particolare ritenuto l'asserita nuova circostanza addotta dall'istante con riferimento alla condanna per il reato di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari irrilevante per il giudizio, rilevando altresì ch'egli ne era a conoscenza sin dall'inizio ed avrebbe potuto presentarla nel procedimento penale;
 
che, per quanto concerne la condanna per il reato di impedimento di atti dell'autorità, la CARP ha rilevato che il fatto da lui invocato era già stato portato a conoscenza dei giudici cantonali in precedenza ed era parimenti irrilevante per l'esito del giudizio di merito;
 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 16 gennaio 2020 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di accogliere la sua istanza di revisione;
 
che, in via subordinata, chiede di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione;
 
che il ricorrente postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che, nella fattispecie, la CARP ha negato l'esistenza di un motivo di revisione ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, siccome i "nuovi" fatti o mezzi di prova addotti dal ricorrente non erano in concreto rilevanti;
 
che, con riferimento al reato di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, i precedenti giudici hanno ritenuto che la circostanza che il ricorrente intenderebbe dimostrare, vale a dire l'esistenza di un buon rapporto tra lui e i maggiori rappresentanti del movimento politico cui apparteneva il Consigliere di Stato in questione, non è suscettibile di influenzare l'accertamento dei fatti relativi al comportamento del 5 agosto 2013 oggetto della condanna;
 
che, relativamente al reato di impedimento di atti dell'autorità, la Corte cantonale ha ritenuto che la circostanza addotta dal ricorrente, secondo cui, durante l'intervento della polizia del 29 luglio 2013 egli sarebbe stato al telefono con il proprio legale, il quale gli avrebbe fornito indicazioni sulla condotta da assumere in quel frangente, era già stata portata all'attenzione e vagliata dai primi giudici e dalla CARP stessa nel contesto del giudizio penale;
 
che, al riguardo, la CARP ha accertato come, a prescindere dalla questione di sapere chi fosse l'interlocutore telefonico, il ricorrente non gli aveva mai chiesto consigli su come comportarsi in occasione dell'intervento di polizia;
 
che, nel ricorso al Tribunale federale, il ricorrente non si confronta puntualmente con le esposte considerazioni della Corte cantonale e non dimostra quindi, con una motivazione chiara e precisa, che la CARP avrebbe negato a torto la rilevanza, con riferimento ai comportamenti incriminati del 5 agosto 2013 e del 29 luglio 2013, dei fatti e delle prove addotte con l'istanza di revisione;
 
che il ricorrente non considera gli accertamenti di fatto su cui si basa la sentenza di condanna per i due citati reati e non sostanzia quindi una violazione dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
 
che, peraltro, il ricorrente non sostanzia minimamente un suo stato di indigenza;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 febbraio 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).