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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1355/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1355/2017 vom 06.02.2020
 
 
6B_1355/2017
 
Ordinanza del 6 febbraio 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Jacquemoud-Rossari, Jametti,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
I.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Davide Cerutti,
 
istante,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano,
 
controparte.
 
Oggetto
 
Revisione di un decreto d'accusa del Ministero pubblico della Confederazione,
 
istanza di revisione contro il decreto d'accusa emanato
 
il 14 febbraio 2012 dal Ministero pubblico della Confederazione (SV.12.0182-PAS [EAII.04.0025-PAS]).
 
 
Fatti:
 
A. Il 14 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha emanato un decreto d'accusa nei confronti di I.________ per titolo di ripetuta falsità in documenti e di ripetuto riciclaggio di denaro grave. Egli è stato condannato a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché a una multa di fr. 7'000.--, a valere quale pena complementare a quella inflittagli con decreto d'accusa del 20 gennaio 2012. Il MPC ha inoltre ordinato la confisca della totalità degli averi sul conto intestato a I.________ presso Banca G.G.________ SA a Z.________, per un importo pari a USD 21'246'618.52. In assenza di opposizione, il decreto d'accusa è passato in giudicato.
1
In breve il decreto d'accusa espone che nei confronti di A.________ la Procura di Parma ha promosso una richiesta di rinvio a giudizio per titolo di bancarotta fraudolenta aggravata e di usura aggravata per avere, fino al dicembre 2003, distratto illecitamente a società del gruppo J.________ una somma complessiva superiore a USD 50 milioni, confluita in Svizzera e in Liechtenstein, attraverso complesse operazioni di finanziamento e di polizze assicurative a copertura del rischio politico e finanziario. Dall'istruttoria svizzera è emerso che quanto distratto illecitamente da A.________ e altri correi in parte è confluito e in parte è stato fatto transitare, nel periodo fra dicembre 1998 e marzo 2004, su relazioni bancarie perlopiù aperte da I.________ agente quale prestanome di A.________, presso Banca O.________ e presso Banca P.________, e di cui si è pure dichiarato beneficiario economico. È risultato pure che I.________, sempre dietro incarico di A.________, ha fatto costituire o ha acquistato numerose società off-shore o trust. Per la sua attività I.________ ha ricevuto USD 2'000.--/3'000.-- al mese. Il decreto imputa a I.________ 157 atti di riciclaggio di denaro, commessi tra il 28 dicembre 1999 e il 20 aprile 2004 con la partecipazione di A.________ e del funzionario bancario K.________. Il suo comportamento è stato qualificato come riciclaggio di denaro grave secondo l'aggravante generica e inoltre perché perpetrato quale membro di una banda, nonché per mestiere. Il decreto imputa viepiù a I.________ di avere, agendo dietro compenso in qualità di prestanome di A.________, attestato nel formulario A concernente la relazione bancaria intestata alla società H.H.________ AG, contrariamente alla verità, di essere il beneficiario economico del denaro ivi depositato, nonché fatto uso a scopo d'inganno del formulario A concernente la relazione denominata I.I.________ a lui intestata, sul quale aveva precedentemente attestato, contrariamente alla verità, di essere il beneficiario economico del denaro ivi depositato.
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B. Mediante due distinti atti d'accusa rispettivamente del 5 settembre 2013 e del 27 maggio 2015, il MPC ha promosso l'accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) nei confronti di A.________ per vari titoli di reato.
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Con sentenza del 30 gennaio 2017, il TPF ha, per quanto qui di rilievo, abbandonato il procedimento penale a carico di A.________ per titolo di riciclaggio di denaro, per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Ha in particolare ritenuto che il comportamento ascrittogli non potesse essere sussunto sotto l'aggravante generica del riciclaggio di denaro, non raggiungendo una soglia di gravità equiparabile ai casi esplicitamente menzionati dall'art. 305bis n. 2 lett. a-c CP. Quanto all'aggravante della banda composta con I.________, per il TPF l'atto d'accusa difettava della necessaria precisione con conseguente violazione del principio accusatorio. A titolo abbondanziale, dando per ipotesi acquisiti sia il reato a monte, sia l'aspetto oggettivo del riciclaggio di denaro, sia infine la presenza di un caso grave, esso ha concluso che A.________ non sapesse né dovesse presumere che i valori patrimoniali pervenutigli potessero essere di origine criminale, di modo che difettava in ogni caso il dolo nella forma diretta come in quella eventuale. Ancor più abbondanzialmente, il TPF ha infine evidenziato la mancata ricorrenza degli elementi costitutivi del reato a monte.
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C. Avvalendosi di questa sentenza, il 24 novembre 2017 I.________ ha inoltrato un'istanza di revisione giusta l'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP al Tribunale federale, con cui postula l'annullamento del decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 e il rinvio della causa all'autorità competente affinché pronunci il suo proscioglimento dall'imputazione di riciclaggio di denaro grave, l'annullamento, rispettivamente la forte riduzione della pena, la restituzione degli importi pagati per la multa, le spese e gli emolumenti, nonché la liberazione, rispettivamente la restituzione della somma confiscata. Domanda inoltre un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP.
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D. Con decreto presidenziale del 4 dicembre 2017, è stata respinta la domanda di misure (super) cautelari presentata contestualmente all'istanza di revisione, volta a interrompere la procedura di esecuzione dell'ordine di confisca in Liechtenstein.
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E. Nel frattempo, con ricorso in materia penale del 12 settembre 2017, il MPC ha impugnato la sentenza del TPF.
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Con sentenza 6B_993/2017 del 20 agosto 2019, in parziale accoglimento del ricorso del MPC, questo Tribunale ha annullato la decisione del 30 gennaio 2017 emanata dal TPF, rinviando la causa all'autorità precedente per nuovo giudizio.
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F. In seguito all'emanazione della citata sentenza 6B_993/2017, è stato ordinato lo scambio di scritti nel procedimento di revisione. Il MPC chiede che l'istanza sia dichiarata inammissibile in quanto intempestiva e in difetto della legittimazione attiva dell'istante, rispettivamente che sia respinta perché infondata nel merito. In occasione del secondo scambio di scritti, I.________ postula la sospensione della procedura di revisione in attesa del nuovo giudizio del TPF, se del caso conferendo all'istanza l'effetto sospensivo. Nella sua duplica, il MPC riconferma le proprie conclusioni e si oppone sia alla sospensione sia all'effetto sospensivo.
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Diritto:
 
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 LTF).
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1.1. Nella DTF 141 IV 298, applicando per analogia l'art. 119a LTF, il Tribunale federale ha ammesso la propria competenza per statuire sulle istanze di revisione dei decreti di accusa emanati dal MPC.
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L'art. 119a LTF è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019, in seguito all'istituzione di una Corte d'appello in seno al Tribunale penale federale (RU 2017 5769). Secondo l'art. 132 cpv. 1 primo periodo LTF, la LTF si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore. Questa norma transitoria non disciplina unicamente i rapporti tra la LTF e le previgenti disposizioni procedurali della Confederazione, ma vale anche in caso di modifiche delle disposizioni della stessa LTF (sentenza 6B_1108/2013 del 25 marzo 2014 consid. 2.1.3 con rinvii). Poiché l'istanza di revisione è stata inoltrata prima dell'abrogazione dell'art. 119a LTF, questo Tribunale rimane competente per statuire sulla stessa (v. CHRISTOPH ERRASS, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 aed. 2018, n. 1 ad art. 132 LTF), nonostante dal 1° gennaio 2019 sia entrata in funzione la nuova Corte d'appello del Tribunale penale federale, competente per giudicare le domande di revisione giusta l'art. 38a della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71) nonché l'art. 21 cpv. 1 CPP.
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La competenza del Tribunale federale è quindi data.
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1.2. La procedura di revisione è retta dal CPP; l'art. 413 cpv. 2 lett. b CPP non è tuttavia applicabile (vecchio art. 119a cpv. 2 LTF per analogia; DTF 141 IV 298 consid. 1.7). Essa si suddivide essenzialmente in due fasi: quella dell'esame preliminare (art. 412 cpv. 1 e 2 CPP) e quella dell'esame sostanziale del motivo di revisione invocato (art. 412 cpv. 3 e 4 nonché art. 413 CPP; v. sentenza 6B_791/2014 del 7 maggio 2015 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 141 IV 298).
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Erwägung 2
 
2.1. Secondo l'art. 411 CPP l'istanza di revisione dev'essere motivata, deve indicare e comprovare i motivi di revisione invocati. L'istanza fondata sulla violazione della CEDU (art. 410 cpv. 2 CPP) o sulla contraddizione con una decisione penale successiva (art. 410 cpv. 1 lett. b CPP) dev'essere presentata entro 90 giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione (art. 411 cpv. 2 CPP). La legittimazione per proporre un'istanza di revisione è disciplinata dagli art. 381 seg. CPP (NIGGLI/MAEDER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3
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2.2. Presentata contro un decreto d'accusa emanato dal MPC passato in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP), l'istanza di revisione è proponibile (art. 410 cpv. 1 CPP) ed è motivata.
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2.3. L'istante adduce di essere venuto a conoscenza della decisione penale successiva emanata dal TPF solo il 29 agosto 2017. Allega, a comprova di ciò, lo scritto di stessa data con cui il patrocinatore di A.________ gli ha trasmesso copia della stessa.
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Il MPC rileva che in passato l'istante e A.________ avrebbero dimostrato di essere in stretto contatto tra loro, tant'è che quest'ultimo sarebbe stato posto nelle condizioni di sollevare tempestivamente opposizione contro il decreto d'accusa qui impugnato, avviando così la procedura sfociata nella sentenza del Tribunale federale 6B_410/2013 del 5 gennaio 2016. Sarebbe inoltre manifesto il loro interesse di informarsi reciprocamente ed esaurientemente nei più brevi tempi possibili su qualsiasi novità collegabile ai valori patrimoniali confiscati con il decreto d'accusa, di cui A.________ dichiarerebbe essere il beneficiario economico. Stante tale interesse comune, il MPC ritiene, seppur implicitamente, poco credibile che sia davvero trascorso oltre un mese tra la notificazione alle parti della decisione del TPF, avvenuta il 21 luglio 2017, e il suo inoltro all'istante.
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Come obiettato dall'istante, la tesi del MPC si basa su supposizioni, seppur non prive di una certa logica. Nessun riscontro fattuale, tuttavia, inficia quanto allegato e attestato nell'istanza in punto al momento della conoscenza della decisione penale successiva. Inoltrata il 24 novembre 2017, essa è dunque tempestiva (art. 411 cpv. 2 CPP).
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2.4. Secondo il MPC, l'istante non sarebbe legittimato a prevalersi di una sentenza successiva emessa nei confronti di altro imputato.
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L'istante è senz'altro aggravato dal decreto d'accusa di cui chiede la revisione, nella misura in cui è stato condannato e sanzionato in particolare per titolo di ripetuto riciclaggio di denaro grave, ed è quindi legittimato a proporre tale rimedio. Nel sostenere il contrario, il MPC travisa l'opinione dottrinale espressa da MARIANNE HEER, secondo cui difetta della legittimazione a presentare la revisione il correo condannato, non risultando aggravato con riferimento alla punibilità degli altri partecipanti (HEER, op. cit., n. 16 ad art. 410 CPP). Ciò vuol dire unicamente che il correo non può chiedere una revisione nell'ottica di modificare la posizione di questi ultimi, non disponendo in tal caso di un interesse giuridicamente protetto al rimedio (v. al riguardo ZBJV 1974/110 pag. 270 richiamata dalla stessa autrice, op. cit., nota a piè di pagina n. 43 ad art. 410 CPP). Orbene, in concreto l'istante chiede la revisione del giudizio che lo riguarda personalmente e non di quello emesso nei confronti di un altro partecipante.
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2.5. A mente del MPC, l'istanza sarebbe anche abusiva. Sostiene che, se avesse ritenuto davvero infondate le imputazioni a suo carico, l'istante avrebbe dovuto interporre formale opposizione contro il decreto d'accusa. Le ragioni addotte per spiegare la mancata opposizione sarebbero pretestuose. La censura relativa alla sua condanna, sollevata con un rimedio giuridico straordinario, sarebbe pertanto abusiva.
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2.5.1. Giusta l'art. 412 cpv. 2 CPP, il tribunale non entra nel merito se l'istanza è manifestamente inammissibile o infondata (" 
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2.5.2. Il motivo di revisione di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP costituisce un caso particolare di nuovi fatti e mezzi di prova giusta l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP (DTF 144 IV 121 consid. 1.6). Ciò nonostante, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, contrariamente a quanto prevale nel contesto dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, in caso di contraddizione intollerabile tra un decreto d'accusa e una decisione penale successiva, è irrilevante che i fatti posti a fondamento di quest'ultima fossero noti sin dall'inizio all'istante, siano stati da lui sottaciuti senza validi motivi e potessero essere addotti nell'ambito di una procedura ordinaria. La possibilità che l'imputato aveva di impugnare il decreto d'accusa con un'opposizione non motivata (v. art. 354 cpv. 2 CPP) non esclude la revisione in presenza di una decisione penale successiva contrastante. L'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP deve evitare che due decisioni penali si contraddicano in maniera tanto intollerabile da far apparire necessariamente errata una di esse (sentenza 6B_980/2015 del 13 giugno 2016 consid. 1.4).
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Considerato quanto precede in concreto l'istanza di revisione, diretta contro un decreto d'accusa e fondata sull'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, non può essere qualificata come abusiva.
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2.6. Come già esposto (v. supra consid. 2.5.1), secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'esame preliminare il tribunale può rifiutare di entrare nel merito di un'istanza basata su motivi manifestamente infondati (DTF 143 IV 122 consid. 3.5).
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2.6.1. Secondo l'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, richiamato dall'istante, è possibile chiedere la revisione in particolare di un decreto d'accusa ove contraddica in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti. Trattasi di un motivo di revisione assoluto che, se dato, comporta l'annullamento (totale o parziale) del decreto precedente indipendentemente dalla sua correttezza materiale (DTF 144 IV 121 consid. 1.6).
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2.6.2. In concreto l'istante si avvale della sentenza del 30 gennaio 2017 emanata dal TPF nei confronti di A.________. Trattasi effettivamente di una decisione penale successiva, in quanto posteriore al decreto d'accusa di cui è chiesta la revisione. Tale decisione è tuttavia stata annullata da questo Tribunale con sentenza 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 e la causa rinviata al TPF per nuova decisione.
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In simili circostanze, quindi, non vi è più alcuna decisione penale successiva con cui il decreto d'accusa impugnato sarebbe in una contraddizione intollerabile ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP. È venuto a cadere il motivo di revisione invocato, come peraltro osservato dal MPC, ed esso appare manifestamente infondato. Non si giustifica per conseguenza di entrare nel merito dell'istanza.
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2.6.3. Secondo l'art. 412 cpv. 2 e 3 CPP, la non entrata nel merito può essere decisa prima dello scambio di scritti. In concreto, questo Tribunale ha ordinato lo scambio di scritti al fine di permettere all'istante di prendere posizione sull'annullamento della decisione penale successiva su cui fondava la sua domanda di revisione. Lo scambio di scritti non osta tuttavia all'evasione dell'istanza in applicazione dell'art. 412 cpv. 2 CPP (v. SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 4 ad art. 412 CPP; JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 5 ad art. 412 CPP).
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3. L'istante postula la sospensione della presente procedura nell'attesa della nuova decisione del TPF nei confronti di A.________, che potrebbe rendere nuovamente d'attualità la sua domanda di revisione. Paventa in caso contrario il rischio di non poter più ripresentare l'istanza, in quanto tardiva o ripetitiva. La sospensione si imporrebbe anche per ragioni di economia processuale, evitando all'autorità di esaminare due volte la stessa decisione.
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3.1. Secondo l'art. 412 cpv. 2 CPP, il tribunale non entra nel merito di un'istanza di revisione segnatamente se è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta. Nell'ambito di una seconda procedura di revisione della medesima causa possono dunque essere vagliati solo i motivi non considerati o ritenuti non determinanti nella precedente procedura di revisione (sentenza 1B_31/2017 del 22 marzo 2017 consid. 3.4). L'allegazione degli stessi motivi già fatti valere con istanze di revisione anteriori è quindi preclusa unicamente ove essi siano già stati oggetto di un esame di merito (HEER, op. cit., n. 8 ad art. 412 CPP; NIGGLI/MAEDER, op. cit., n. 98 ad art. 119a LTF).
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3.2. Come visto (v. supra consid. 2.6.2), nella fattispecie non è possibile entrare nel merito dell'istanza e quindi procedere a un esame materiale del motivo di revisione invocato. Poiché essa non viene respinta, ma deve essere dichiarata inammissibile in assenza di un esame di merito, non vi è il rischio che all'istante sia preclusa la possibilità di inoltrare un'eventuale nuova istanza di revisione sulla base dell'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP.
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Non si vede inoltre per quale ragione dovrebbe essere sin d'ora considerata tardiva, non sussistendo una decisione penale successiva in contraddizione intollerabile con il decreto d'accusa di cui chiede la revisione. Neppure può essere ritenuta prematura, perché nulla indica che la futura decisione che il TPF dovrà rendere nei confronti di A.________ contraddirà in modo intollerabile suddetto decreto, ciò che neppure l'istante pretende.
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Per quanto attiene agli accennati inconvenienti della mancata sospensione della procedura sotto il profilo dell'economia processuale, sono compensati dalla possibilità per l'istante di disporre di un rimedio giuridico supplementare. Infatti, competente per statuire su un'eventuale nuova istanza di revisione contro il decreto d'accusa del MPC, è la Corte d'appello del TPF (art. 33 lett. c e 38a LOAP) le cui decisioni sono impugnabili con ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 80 cpv. 1 LTF).
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Per tutte queste ragioni, non si giustifica di sospendere la presente procedura o di concedere l'effetto sospensivo.
36
4. Ne segue che l'istanza di revisione sfugge a un esame di merito e dev'essere dichiarata inammissibile.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP; art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico dell'istante. È vero che, al momento di inoltrare il rimedio della revisione, non poteva temporeggiare e prevedere che la decisione penale successiva del TPF sarebbe stata annullata. Sennonché, in seguito a questo annullamento, si è limitato a postulare la sospensione della procedura, persistendo quindi nell'istanza.
38
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. L'istanza di revisione è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dell'istante.
 
3. Comunicazione alle parti.
 
Losanna, 6 febbraio 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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